Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 22 maggio 2024 - R.G. n. 857/2024,
TRA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.05.1945, residente in [...], in proprio e quale procuratore speciale della sig.ra (c.f. ), nata a [...] C.F._2
Bagnacavallo il 17.07.1937, residente in [...] e della sig.ra CP_1
(c.f. , nata a [...] il [...], c.f., residente in
[...] C.F._3
Bagnacavallo (Ra) via Aguta n 97, eredi di , giusta procura speciale Persona_1
notarile, per atto pubblico del Notaio , in Ravenna, del 14.03.2022, rep.n. Persona_2
6237, in atti ( doc.n.18 fasc 2150/21), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Magnani (c.f.:
, fax 0544 200797, p.e.c. C.F._4
), del Foro di Ravenna, con studio in Email_1
Ravenna, via Isaac Newton n 30/A, domiciliato presso la stessa, al domicilio digitale:
; Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il CP_2 C.F._5
17.02.1951 ed ivi residente in [...] A, quale erede del fu Sig.
[...]
Villanova, Via Aguta n. 90, (c.f. ) deceduto in data 01.07.2024, C.F._6
con il patrocinio degli Avv.ti Giampiero Ricci (CF: – pec. C.F._7
- fax 0544 280098) e Ilaria Casadio (CF: Email_2
– pec. - fax 0544 C.F._8 Email_3
280098), del Foro di Ravenna, domiciliata presso gli stessi, al domicilio digitale
- Email_2 Email_4
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 414/2024 del 6 aprile 2024, pubblicata in data
9 aprile 2024, Tribunale di Ravenna.
Conclusioni parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello, per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza n.414/2024, emessa dal Tribunale di Ravenna, Giudice Dott.
Gianluca Mulà, il 06.04.2024, nel giudizio recante R.G. n 253/2021 (cui è riunito il procedimento r.g.n.2150/2021), depositata in cancelleria in data 29.12.2023, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano: per in proprio Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE che il patrimonio caduto in successione di
[...]
è composto dei beni descritti nell'elenco reso già nell'atto di citazione ed Per_4
alle pagine nn.2,3,4 e 5 della narrativa che precede che si intende di seguito integralmente trascritta, salvo ulteriori beni che emergessero all'esito del giudizio.
ACCERTARE e DICHIARARE che l'attore, , in data 12.11.2020, Parte_1 accettava tacitamente l'eredità di , ex art 476 c.c., mediante gli atti di Persona_4
disposizione del patrimonio caduto in successione, già descritti nella narrativa dell'atto di citazione e dell'appello che precede ACCERTARE e DICHIARARE, che
[...]
rinunciava all'eredità di in data 19.10.2020; ACCERTARE e Per_3 Persona_4
DICHIARARE, a mente dell'art 525 c.c., che la revoca di della propria Persona_3
pag. 2/12 precedente rinuncia all'eredità di e la contestuale accettazione della Persona_4
stessa, per rogito Notaio del 3.12.2020, è improduttiva di effetti, Persona_5 perché successive alla tacita accettazione dell'eredità da parte di . Parte_1
ACCERTARE e DICHIARARE ex art 533 c.c. che l'attore è erede di Parte_1 [...]
nella misura di un quinto, salvo diversa misura che emergesse di giustizia, Per_4 all'esito del processo e per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE, che l'attore è proprietario, iure hereditatis, di un quinto di tutti i beni caduti in successione di
[...]
, di cui all'elenco già reso in atto di citazione, nonché alle pag 2,3,4 e 5, Per_4
della narrativa che precede, da intendersi di seguito integralmente trascritto e segnatamente, per quanto riguarda le somme e i titoli ed i crediti di cui ai punti
4,5,6,7,8,9, della narrativa predetta, della corrispondente somma di euro 21.282,44
(ventunomiladuecentoottantadue,44), pari ad un quinto del valore nominale degli stessi, maturato alla data della domanda, oltre ad interessi maturati e maturandi, salva diversa misura risultante di giustizia, all'esito del giudizio. CONDANNARE il convenuto alla restituzione all'attore dei beni immobili, in suo possesso, dell'eredità de qua e dei beni mobili negli stessi contenuti, descritti all'elenco già reso in atto di citazione, nonché alle pagine 2,3,4 e 5 della narrativa che precede, nonché dei frutti dei predetti beni immobili, maturati dall'apertura della successione all'effettiva consegna, nonchè di ogni ulteriore bene caduto in successione, che emergesse in suo possesso, all'esito del giudizio. RIGETTARE LA DOMANDA RICONVENZIONALE
AVVERSARIA ed ogni avversaria eccezione, perché infondata in fatto ed in diritto In via di subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, COMPENSARE il credito del convenuto che fosse accertato verso l'attore, per i titoli dedotti in domanda riconvenzionale, con quello dell'attore stesso verso il convenuto, per frutti, civili e naturali, dei beni ereditati dall'attore, dall'apertura della successione all'effettiva consegna, nella misura emergente all'esito del giudizio, con condanna del convenuto al pagamento a favore dell'attore delle maggiori somme risultanti a credito dello stesso, all'esito della compensazione, oltre ad interesse di legge. VINTE le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con CONDANNA dell'appellato alla restituzione all'appellante , in proprio, della somma di Parte_1
pag. 3/12 euro 7.407,95, a titolo di refusione delle spese legali di primo grado che tale ultimo gli ha versato, in forza della sentenza di condanna gravata.
Per quale procuratore speciale di e Parte_1 Parte_2 CP_1
(eredi di ) Persona_1
ACCERTARE E DICHIARARE che il patrimonio caduto in successione di
[...]
è composto dei beni descritti nell'elenco reso già in atto di citazione, nonché Per_4
alle pagine nn.2,3,4 e 5 della narrativa che precede, che si intende di seguito integralmente trascritto, salvo ulteriori beni che emergessero all'esito del giudizio.
ACCERTARE e DICHIARARE che , in data 12.11.2020, accettava Persona_1 tacitamente l'eredità di , ex art 476 c.c., mediante gli atti di Persona_4
disposizione del patrimonio caduto in successione, descritti già in atto di citazione e nella narrativa che precede. ACCERTARE e DICHIARARE, che Persona_3 rinunciava all'eredità di in data 19.10.2020; ACCERTARE e Persona_4
DICHIARARE a mente dell'art 525 c.c., che la revoca di della propria Persona_3 precedente rinuncia all'eredità di e la contestuale accettazione della Persona_4
stessa, per rogito Notaio del 3.12.2020, è improduttiva di effetti, Persona_5 perché successive alla tacita accettazione dell'eredità da parte di . Persona_1
ACCERTARE e DICHIARARE ex art 533 c.c. che era erede di Persona_1 [...]
nella misura di un quinto, salvo diversa misura che emergesse di giustizia, Per_4 all'esito del processo e per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE, che Persona_1
era proprietario, iure hereditatis, di un quinto di tutti i beni caduti in successione di
, di cui all'elenco reso già in atto di citazione nonché alle pag 2,3,4 e 5 Persona_4
della narrativa che precede, da intendersi di seguito integralmente trascritto e segnatamente, per quanto riguarda le somme e i titoli di cui ai punti 4,5,6,7,8,9, della narrativa che precede, della corrispondente somma di euro 21.282,44
(ventunomiladuecentoottantadue/44), pari al valore nominale maturato alla data della domanda, oltre ad interessi maturati e maturandi, salva diversa misura risultante di giustizia, all'esito del giudizio. CONDANNARE il convenuto alla restituzione a
, quali eredi universali di , dei beni Controparte_3 Persona_1 immobili, in suo possesso, dell'eredità de qua e dei beni mobili negli stessi contenuti, descritti all'elenco reso in atto di citazione nonché alle pagine 2,3,4 e 5, della narrativa pag. 4/12 che precede, nonché dei frutti dei predetti beni immobili, maturati dall'apertura della successione all'effettiva consegna, nonchè di ogni ulteriore bene caduto in successione che emergesse in suo possesso, all'esito del giudizio. RIGETTARE LA DOMANDA
RICONVENZIONALE AVVERSARIA ed ogni avversaria eccezione, perché infondata in fatto ed in diritto In via di subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, COMPENSARE il credito del convenuto che fosse accertato verso l'attore, per i titoli dedotti in domanda riconvenzionale, con quello dell'attore stesso verso il convenuto, per frutti, civili e naturali, dei beni ereditati dall'attore, all'apertura della successione fino all'effettiva consegna, nella misura emergente all'esito del giudizio, con condanna del convenuto al pagamento a favore dell'attore delle maggiori somme risultanti a credito dello stesso, all'esito della compensazione, oltre ad interesse di legge. VINTE le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Oltre istanze istruttorie.
Conclusioni parte appellata:
Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello di Bologna Respinta ogni avversa istanza, eccezione, domanda e conclusione IN VIA PRINCIPALE - RESPINGERE l'appello in quanto indimostrato e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 414 pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 6.4.2024
e pubblicata in data 9.4.2024 IN SUBORDINE - ACCERTARE E DICHIARARE che il
Sig. e il Sig. , per tutte le causali esposte in primo Parte_1 Persona_1
grado e nella narrativa del presente atto, non hanno compiuto atti idonei, ai sensi dell'art. 476 c.c., a determinare l'accettazione tacita, da parte dei predetti, dell'eredità del fu , deceduto in data 20/9/2020 - ACCERTARE E Persona_4
DICHIARARE che il fu Sig. , con atto Notaio del 3/12/2020 Persona_3 Per_5
Rep. Gen. 379404/47963 ha validamente revocato, ai sensi dell'art. 525 c.c., la propria precedente rinuncia come formalizzata con atto Notaio del 19/10/2020 ed ha Per_6 pertanto validamente accettato l'eredità del fu;
- ACCERTARE Persona_4
E DICHIARARE che, per l'effetto, il fu Sig. è ai sensi dell'art. 572 Persona_3
c.c. unico erede del fu in quanto parente più prossimo del de Persona_4
cuius; - CONSEGUENTEMENTE respingere integralmente le domande degli appellanti pag. 5/12 poiché indimostrate e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- ACCERTARE E
DICHIARARE che la Sig.ra è subentrata, quale figlia ed unica erede, CP_2 in ogni diritto ed azione, inerenti l'eredità del fu , vantati dal fu Persona_4
(deceduto nelle more del presente giudizio, in data 1/7/2024); - Persona_3
ORDINARE AL CONSERVATORE dei RR.II di Ravenna, con refusione delle relative spese a carico degli appellanti, ogni conseguente cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali promosse, di cui al Reg. Gen. N. 16299 / Reg. Part. N. 11265 del
28/7/2021 quanto a (e per esso ora i suoi eredi e Persona_1 Parte_2
come rappresentati in giudizio dal procuratore speciale CP_1 [...]
) e di cui al Reg. Gen, n. 1849 /Reg. Part. N. 1310 del 02/02/2021 quanto a Pt_1
, aventi ad oggetto i seguenti immobili: […] CONDANNARE gli Parte_1
appellanti alla refusione delle spese di giudizio in favore della convenuta CP_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui
[...]
gli atti compiuti dai sigg.ri e siano ritenuti idonei Parte_1 Persona_1 ad integrare accettazione tacita dell'eredità del fu ai sensi Persona_4 dell'art. 476 c.c., accogliere la domanda degli appellanti nei limiti della quota di 1/6 per ciascuno degli attori E IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE respinta ogni avversaria eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare tenuto e condannare il Sig. nonché gli eredi di Parte_1
, Sigg.re e , come rappresentate nel Persona_1 Parte_2 CP_1
presente giudizio dal procuratore speciale , al rimborso in favore della Parte_1
Sig.ra quale erede del fu Sig. delle spese sostenute CP_2 Persona_3
per il pagamento dei debiti ereditari e/o delle spese di conservazione/manutenzione del patrimonio ereditario, e/o per il pagamento dei debiti, delle spese e degli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'eredità del fu (imposte di Persona_4
successione, tasse sul patrimonio ereditario ecc…) ammontanti ad oggi a complessivi €
72.385,10, oltre a quelle diverse ed ulteriori maturate e maturande per i medesimi suddetti titoli, e da porsi a carico degli appellanti pro quota ereditaria ex art. 754 c.c. per quanto riguarda i debiti e pesi ereditari e per l'intero – quali obbligati in solido con gli altri coeredi ex art. 1294 c.c. - per quanto riguarda le spese di custodia/conservazione/manutenzione del patrimonio ereditario e gli oneri derivanti a pag. 6/12 qualsiasi titolo dall'eredità del fu , come rispettivamente Persona_4
quantificati per i rispettivi titoli nel riepilogo sopra esposto in premessa, ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con interessi al tasso legale;
-
CONDANNARE in ogni caso gli appellanti alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata Sig.ra quale erede del fu . CP_2 Persona_3
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2021 Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo di accertare la propria qualità di Persona_3
erede di e conseguentemente condannare il convenuto alla Persona_4
restituzione dei beni facenti parte del compendio ereditario.
In data 4 maggio 2021 si costituiva chiedendo il rigetto delle Persona_3 domande formulate dall'attore, l'accertamento della propria qualità di erede, nonché, in via riconvenzionale e subordinata, la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dei debiti ereditari e la conservazione del compendio ereditario.
Alla causa introdotta da veniva riunita la causa – con medesimo Parte_1
petitum e causa petendi – promossa da deceduto in corso di causa), Persona_1
e per esso proseguita dalle eredi e (a mezzo del CP_1 Parte_2
procuratore speciale . Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo dell'escussione del teste e l'ordine di esibizione rivolto a “La Cassa di Ravenna S.p.A.”. Tes_1
All'esito, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per gli atti conclusivi, rigettava le domande proposte dagli attori;
accertava la qualità di erede di e condannava e Persona_3 Parte_1 CP_1 Pt_2
rifondere al convenuto le spese di lite. Dichiarava, da ultimo, assorbite le
[...]
altre domande.
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 22 maggio 2024, hanno proposto appello
, in proprio e quale procuratore speciale di e Parte_1 Parte_2
, per i motivi che seguono: CP_1
pag. 7/12 “I Nullità della sentenza per violazione dell'art 115 comma I c.p.c. e falsa applicazione dell'art 2704 c.c.” per avere il Tribunale ritenuto la superfluità dell'accertamento della valenza come accettazione tacita dell'istanza rivolta alla Banca dai chiamati all'eredità, stante la mancanza di data certa del documento e dunque la non opponibilità al terzo;
“II Nullità per difetto di motivazione, per omessa valutazione di prova determinate, ritualmente allegata” per avere il Tribunale negato l'esistenza di altri atti idonei a costituire accettazione tacita dell'eredità, vista l'allegazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
In data 14 ottobre 2024 si è costituita , quale erede di CP_2 [...]
, concludendo per il rigetto dell'appello nonché per l'accoglimento delle Per_3
domande formulate in primo grado.
All'esito della prima udienza cartolare, il Consigliere istruttore fissava l'udienza di rimessione in decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
In particolare, gli appellanti allegano che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha ritenuto che “non è stato dedotto il compimento di altri atti che importino accettazione tacita dell'eredità di [].”; a tal fine rilevano che risulta Persona_4 allegata, sin dal primo grado di giudizio, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (già doc. 8 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Tanto precisato, merita rilevare quanto ormai pacificamente ammesso dalla Suprema
Corte di Cassazione che, ha osservato che ai sensi dell'art. 475 c.c. si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata. Nel caso della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà infatti il chiamato dichiara, avanti al pubblico ufficiale, ricevuta l'ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, di essere erede di un determinato de cuius.
Venendo al caso in oggetto, anche valutando gli ulteriori elementi allegati dagli attori in primo grado, oggi appellanti, può ritenersi intervenuta l'accettazione tacita dell'eredità.
In particolare, pur non risultando censurabile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la non opponibilità al della richiesta di trasferimento titoli per Persona_3 mancanza di data certa, deve di contro valutarsi l'intera attività posta in essere dagli pag. 8/12 eredi che hanno predisposto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà lo stesso giorno in cui è intervenuta la rinuncia dell'odierno appellato.
È insegnamento ormai risalente e consolidato che “Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. […] Del pari la denuncia di successione pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali non comportante ex se l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice del merito.” (sent. Cass. civile n. 11813 del 30 ottobre 1992). Nella stessa sentenza si legge inoltre che “Quanto, poi, all'accettazione (tacita) dell'eredità, osserva questa corte che la valutazione delle prove, dei fatti e degli atti del chiamato, ritenuti idonei ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, in quanto l'interpretazione del comportamento della parte costituisce con evidenza un giudizio di merito”.
Alla luce della sopra riportata giurisprudenza di merito, dunque, si deve necessariamente procedere all'esame degli elementi di fatto che questo Collegio ritiene rilevanti ai fini del decidere.
Risultano rivestire decisiva rilevanza le date della rinuncia formalizzata dal
[...]
, nonché la data della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Per_3
Dai documenti prodotti dalle parti si evince infatti che la rinuncia del
[...]
risale al girono 19 ottobre 2020 (già doc. 7 fascicolo di parte convenuta in Per_3
primo grado); in pari data i cugini del de cuis formalizzavano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si riconoscevano eredi (già doc. 8 fascicolo di parte attrice in primo grado). Emerge con immediata evidenza che, conosciuta la rinuncia del primo chiamato all'eredità (che peraltro aveva già rinunciato all'eredità del dante causa di , - già doc. 2 fascicolo di parte Persona_4 Persona_7
convenuta in primo grado) gli ulteriori chiamati si attivavano per il riconoscimento della loro qualità di eredi.
Successivamente, è provato e non contestato, che gli eredi hanno rivolto richiesta all'istituto di credito “La Cassa di Ravenna S.p.a.” per ottenere la liquidazione delle somme in titolarità al de cuius (all'atto della richiesta ancora intestate al dante causa pag. 9/12 in attesa della conclusione delle attività della Banca di trasmissione Persona_7 dell'attivo in capo al ); somme che non venivano liquidate Persona_4
esclusivamente a causa della insorta contestazione circa la titolarità delle somme.
Ulteriore circostanza, rilevante ai fini del decidere, attiene alla richiesta formulata dagli eredi in data 12 novembre 2020; è infatti allegato (documenti 7 qauter e quinquies fascicolo di parte attrice in primo grado) che gli eredi hanno aperto un conto corrente e richiesto, in pari data, la chiusura del deposito titoli intestato a (dante Persona_7
causa del de cuius ). Persona_4
Ritiene questo Collegio che le circostanze sopra enunciate siano da ritenersi quali attività incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità se complessivamente considerate.
3.1- Alla luce di quanto sopra motivato risulta assorbito ogni altro motivo d'appello.
4.- Stante l'accoglimento dell'appello nei limiti di cui sopra, deve esaminarsi la domanda riconvenzionale, formulata in primo grado e riproposta in appello, volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute a titolo di conservazione/manutenzione del patrimonio ereditario dal cui è succeduta la figlia, unica erede, Persona_3
. CP_2
Si premette che le uniche spese, qualificabili come di conservazione/manutenzione del patrimonio ereditario, sono quelle attribuibili al de cuius e Persona_4
documentate in tal senso.
Alla luce delle produzioni documentali di parte appellata, dunque, deve riconoscersi tale natura esclusivamente alla documentazione direttamente riconducibile al
[...]
. Per_4
In particolare, come correttamente osservato dalla difesa degli appellanti, alcune spese non sono riconducibili al de cuius.
Il Collegio ritiene dunque di considerare esclusivamente i documenti, indicati come allegati dalla difesa della parte appellata, che si elencano di seguito: 14-15-16-19-20-21-
24-24-35-37-48-50-51-52-56-57-58-62-63-65-68-77-78-92; così per un totale di euro
15.761,98. Devono inoltre riconoscersi le spese relative alle imposte di successione quantificate, nel totale, in euro 33.776,13.
pag. 10/12 Il totale delle due voci ammonta dunque ad euro 49.538,11; ciò impone che gli eredi di dovranno corrispondere, pro quota hereditatis, a titolo di Persona_4
rimborso per la conservazione/manutenzione del patrimonio ereditario a CP_2
la risultante somma.
[...]
4.1-Alla luce di quanto sopra motivato, non può disporsi la compensazione, come richiesta da parte appellante tra l'avere (a titolo di successione di ) ed il Persona_4
dare (a titolo di rimorso delle spese di conservazione/manutenzione del patrimonio ereditario) risultando carente, in questa sede, la quantificazione dell'avere a titolo di successione a favore degli eredi di , difettando la ricostruzione Persona_4
del compendio ereditario, necessario per quantificare i crediti.
6.- La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali.
L'accoglimento dell'appello, nei limiti di cui alla motivazione, nonché l'accoglimento, solo parziale, della domanda riconvenzionale, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede: in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'appello di
[...]
, , , Pt_1 Parte_2 CP_1
- dichiara gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 CP_1
(eredi ), eredi di per avere accettato Persona_1 Persona_4 tacitamente l'eredità per i motivi esposti in motivazione;
conseguentemente
- condanna a restituire i beni ereditari in suo possesso, già in CP_2
possesso di , agli eredi;
Persona_3
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado e riproposta in appello dalla parte appellata
- condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 CP_1
(eredi ), pro quota hereditatis, al rimborso, a favore di Persona_1 CP_2
delle spese sostenute per la manutenzione/conservazione del patrimonio
[...]
ereditario;
pag. 11/12 - compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, e conseguentemente,
- condanna alla restituzione a favore del solo CP_2 Parte_1
della somma di euro 7.407,95, corrisposti a titolo di spese legali in primo grado.
Bologna, lì 28 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 12/12