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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] (R.C.) il Parte_1 C.F._1
24.04.1971 ed ivi residente in C.da Palma Superiore, n. 7 89042 (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ruva ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in
Caulonia (R.C.) alla via San Giuseppe Moscati, n° 1, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
succeduta ad Controparte_1 Controparte_2
, dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art.1 comma 3 del d.l. 22/10/2016 n.193
[...] convertito in L. 1 dicembre 2016 n.225 con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar
14, C.F. e P.I. in persona del Legale rappresentante in carica, il P.IVA_1
Responsabile del Contenzioso Regionale, dott. , giusta procura per Controparte_3 notaio Dott. in Roma, Rep. N° 180.134 - Racc 12.348 del Persona_1
22.06.2023, rappresentata, assistita e difesa dall' Avv. Giuseppina Possidente, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso e nello Studio sito in via A. Daniele, 24 come da procura in atti:
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art.615 cpc.
CONCLUSIONI
Per l'opponente e per l' , i procuratori si riportano Controparte_4 alle conclusioni rispettivamente rassegnate nelle note ex art.127 ter cpc
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420239011049831000, del 27/09/2023, emessa da
Controparte_5
Reggio Calabria, e notificata all'odierno opponente in data 13.10.2023, per
[...] il pagamento di debiti iscritti a ruolo di ammontare pari ad € 23.110,56. Impugnava
l'atto limitatamente alla competenza del giudice adito per un importo complessivo di euro 21.205,88 relativamente alla cartella di pagamento numero
09420170010813306000, presuntivamente notificata in data 09.10.2017, per un importo complessivo di euro 21.205,88, sanzione pecuniaria per mancato pagamento o ritardato pagamento (anno 2016), di pertinenza del Controparte_6
Eccepiva: a) L'illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione della pretesa portata dalla cartella sottesa;
b) Illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica della cartella e degli atti prodromici;
c) Nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12 ultimo capoverso del dpr 602/73 ; d) illegittimità della pretesa per erronea applicazione degli interessi e mancata indicazione del calcolo degli interessi;
e)
Violazione art. 212 dpr 115/2002 per mancata notifica dell'invito al pagamento nei confronti del contribuente;
f) Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
g) intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 dpr 602/73 e 46/49 D.Lgs.45/49.
Si costituiva tardivamente l' che contestava Controparte_4 integralmente il contenuto dell'opposizione. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per tutto ciò che era attinente alla formazione del ruolo di competenza dell'ente impositore e produceva documentazione afferente l'avvenuta notifica della cartelle esattoriale e dei successivi atti di interruzione dei termini di prescrizione.
Concessi i termini ex art.183 VI comma cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, in ragione della natura documentale della stessa e rinviata per la decisione ex art.281 sexies all'udienza del 6.2.2025 che veniva sostituita con il deposito di brevi note ex art.127 ter cpc.
Va in primo luogo richiamato il disposto dell'art.293 cpc con cui è consentita la costituzione del convenuto dichiarato contumace fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione e che lo stesso si costituisce pag. 2 di 5 depositando comparsa di costituzione e risposta con allegata procura e documenti, per cui il deposito della documentazione prodotta dall' è ammissibile. CP_7
Solo con le note ex art.127 ter cpc, l solleva il difetto di giurisdizione, ma tale CP_7 eccezione appare sfornita di adeguato supporto. Dall'estratto di ruolo prodotto si evince che la cartella esattoriale quale atto prodromico dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato, porta come causale “sanzione pecuniaria ritardato pagamento”, ma non viene specificata la natura se tributaria o meno, del ritardato pagamento richiesto dall'ente impositore, per cui non risultando da altro atto, di competenza peraltro dell'ente impositore, la prova della sottostante natura, la stessa va disattesa.
La lamentata mancata prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale di competenza del concessionario alla riscossione, sollevata dall'opponente è priva di fondamento. Va infatti osservato che dalla documentazione prodotta e, in special modo, dalla copia della relata di notifica che contiene la stampigliatura del codice a barre identificativo del numero della cartella esattoriale, dà prova che la stessa è stata ricevuta dallo stesso contribuente il 9.10.2017. Quanto contestato dall'opponente sulla prova incompleta della notifica non è condivisibile alla luce del recente orientamento giurisprudenziale. Invero è bene comunque richiamare gli indirizzi della Suprema Corte.
Secondo un primo orientamento più risalente, in presenza di una specifica eccezione,
l'agente della riscossione è tenuto a produrre l'originale o la copia conforme della cartella esattoriale notificata, in quanto -per come precisato dalla Corte di Cassazione-
“l'estratto di ruolo è solamente un documento informatico che rappresenta un semplice brogliaccio interno.” (cfr. Cass. Ord. N.36263/2021) e non è idoneo a provare l'avvenuta notifica della cartella.
Più recentemente la Cassazione ha espresso però un orientamento del tutto contrapposto, statuendo che: In tema di notifica delle cartelle di pagamento, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è validamente assolta mediante la produzione della sola relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione di copia della cartella stessa. Una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella si presume conosciuta in virtù della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di
pag. 3 di 5 prenderne cognizione. Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie fotostatiche prodotte in giudizio, pur non soggetto a vincoli di forma, deve esprimersi mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento contestato sia gli aspetti differenziali rispetto all'originale, non essendo sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni. Quanto alle modalità di notifica, è legittima la notificazione a mezzo posta effettuata direttamente dall'agente della riscossione, senza necessità che sia eseguita tramite ufficiale della riscossione o altro soggetto abilitato ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, in quanto tale modalità alternativa resta affidata all'agente stesso che può darvi corso nelle forme ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale che garantisce, mediante l'avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato e che vi sia effettiva coincidenza tra destinatario e soggetto cui la cartella è consegnata.” (cfr. Cass. Ord. N.13691 del
16.5.2025; Cass. Ord. N.14929 del 28.5.2024).
Orbene, è parere di questo giudice che l' abbia fornito la prova dell'avvenuta CP_7 notifica della cartella esattoriale producendo la sola relata nella quale, dall'esame della stessa, si evince, per come già detto, il numero della cartella oggetto della notifica che corrisponde esattamente a quella indicata dall'opponente. Il numero del documento è infatti stampigliato con relativo codice a barre e non aggiunto per cui vi è prova che la ricevuta della notifica postale riguarda esattamente quella cartella esattoriale.
Pertanto, una volta data la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale, tutte le doglianze inerenti il contenuto della stessa e non espletate tempestivamente dall'opponente, sono da considerarsi inammissibili.
Allo stesso modo, l'opposta ha dato prova della notifica degli ulteriori atti interruttivi elencati dal concessionario e per i quali vale il medesimo principio di idonea prova sopra esposto.
L'opposizione va pertanto respinta, posto che l'unica motivazione addotta dall'opponente e basata sull'omessa notifica e comunque, sull'intervenuta prescrizione,
è stata smentita dalla documentazione allegata dal concessionario.
Le spese del giudizio vanno liquidate in ossequio al principio di soccombenza, secondo i valori minimi delle tariffe forensi vigenti.
P.Q.M.
pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1 ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di ogni opposto per la somma di €.2.540,00 per compensi secondo le tariffe forensi vigenti oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 20 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 5 di 5