Ordinanza collegiale 22 giugno 2022
Decreto presidenziale 10 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 23 novembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/09/2025, n. 16154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16154 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06260/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6260 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocata Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
NI Brescia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. Del Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 4 Aprile 2022, di esclusione dal concorso e mancata ammissione alla prova orale e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Puglia, di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23
2. Nonché di tutti i Provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali è stato attribuito il punteggio di valutazione per punti 68 alla prova scritta della ricorrente del 4 Aprile 2022 ed i singoli punteggi per il voto “0” per le Domande ambigue 2 (questione meridionale) 22 (IT) 36 (Satyricon) 25 – 32 (LL) 39 (NG) 29 (Cicerone) del Quiz somministrato alla ricorrente nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato alla ricorrente e pubblicato in data 14 APRILE 2022 attraverso l’inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - Istanze online, nonché per l’annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l’attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.
3. Della graduatoria/elenco degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Puglia, di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell’Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia prot. N. 12649/ 5 aprile 2022 di pubblicazione dell’elenco dei candidati che sono ammessi a sostenere le prove orali nella parte in cui esclude chi ricorre e prot. N. 12252/2022 di avvio delle convocazioni per l’orale ed estrazione della lettera.
4. Nonché per l’annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Bando D.D. del Ministero dell’istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell’istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l’operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l’utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue n. 2 (questione meridionale) 22 (IT) 36 (Satyricon) 25 – 32 (LL) 39 (NG) 29 (Cicerone)del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l’intera procedura.
5. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l’esclusione di chi ricorre per l’irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe A011, nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri.
6. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l’annullamento degli stessi quesiti ambigui già supra citati del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l’esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.
7. Nonché per l’annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d’esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.
8. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell’Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decret Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l’annullamento della nota prot. N. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in questione.
9. Nonché per l’annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell’esito della non ammissione il Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; nonché Nonché per l’annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 2 (questione meridionale) 22 (IT) 36 (Satyricon) 25 – 32 (LL) 39 (NG) 29 (Cicerone)attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l’annullamento dell’Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l’annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell’Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l’annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l’annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l’annullamento del regolamento di cui al il D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l’annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all’articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all’art. 2 del D.D. 23/2022.
10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 08/10/2022:
1. Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. N. 29958 datato 13 Luglio 2022 successivamente conosciuto e decreto prot. n. AOODRPU/29881 del 12.7.2022 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito per la Regione PUGLIA di approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nonché per l’annullamento della allegata graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino, nella parte in cui esclude ancora il ricorrente.
2. Nonchè per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresa la relazione prot. 30644 – RM0526529-2022AAOORM-006-33016REG1660921733197 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, e gli allegati provvedimenti, depositati in data 31 agosto 2022 nel processo, nella parte in cui contenga il provvedimento sfavorevole di riesame della posizione concorsuale qui rappresentata, con cui il Ministero torna a rinnovare le determinazioni lesive già impugnate relativamente ai quiz contestati e autorizzare l’operato svolto, i quiz somministrati, l’attribuzione del punteggio lesivo per il ricorrente ed il prosieguo del concorso nel senso della esclusione del ricorrente . Ivi compresi . tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di cui al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz con particolare riferimento alla somministrazione del quiz relativo alla domanda su ZI RA che ha inevitabilmente viziato la somministrazione della prova scritta per essere illegittimamente un quiz estraneo al programma e ai quadri di riferimento già preliminarmente predisposti. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. NI Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- ha partecipato alla procedura, avviata con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 21/04/2020 n. 499, diretta al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A011 “Discipline Letterarie e Latino” nella regione Puglia. All’esito della prova scritta ella ha conseguito il punteggio di 68/100, inferiore alla soglia minima prevista dall’art. 6 del DM n. 326/2021 per il superamento dell’esame, ed è stata per questo esclusa dalla prova orale.
Con ricorso notificato in data 14/05/2022, ella ha impugnato il provvedimento estromissivo (e i relativi atti presupposto), lamentando l’ambiguità e la contraddittorietà di numerose domande contenute nel quiz somministratole nonché, più in generale, l’opacità delle operazioni concorsuali. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 26/09/2022, ella ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito per la Regione Puglia, e la graduatoria medesima.
2. – L’impugnazione principale e suppletiva sono affidate ai medesimi motivi di diritto, di seguito compendiati:
« 1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei principi generali inerenti lo svolgimento di prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al d.p.r. 487/1994 e d.lgs. 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. Carenza di motivazione e istruttoria. Ambiguità dei quesiti », a mezzo del quale IE rivendica che le soluzioni indicate dalla Commissione Giudicatrice ai quesiti n. 2, 22, 25, 29, 32, 36 e 39 del quiz sottopostole non sarebbero corrette, in quanto le domande sarebbero connotate da irrisolvibili margini di ambiguità o avrebbero riguardato materie estranee a quelle oggetto di valutazione;
« 2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei principi generali inerenti lo svolgimento delle prove di accesso al pubblico impiego di cui al d.p.r. 487/1994 e d.lgs. 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost. », diretto a denunciare l’opacità delle modalità di valutazione della prova scritta, la conseguente arbitrarietà dell’ iter decisionale e la contraddittorietà della motivazione;
« 3 Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 1 e 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss; art. 3 e 97 costituzione – violazione e falsa applicazione dei decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento del mancato riesame », con cui la ricorrente denuncia una disparità di trattamento rispetto alla classe di concorso A060 del medesimo concorso, in quanto l’Amministrazione non avrebbe proceduto al riesame delle prove scritte e delle sue modalità di somministrazione e correzione, pur in presenza di incongruenze e contraddittorietà in larga parte sovrapponibili a quelle riguardanti la classe predetta;
« 4. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Illogicità Contraddittorietà », diretto a denunciare l’illegittimo utilizzo del meccanismo informatico di correzione, non avendo l’Amministrazione coordinato le modalità di somministrazione e valutazione delle prove scritte con le garanzie partecipative e procedimentali previste dalla legge.
3. – Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio in data 07/06/2022, per resistere al ricorso.
4. – Con ordinanze del 22/06/2022 n. 8384 e del 23/11/2022 n. 15628, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione resistente di fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle domande contestate dalla ricorrente. Depositata una relazione istruttoria (nota del 09/12/2022), il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta da IE, reputando che, nella formulazione dei quesiti e delle relative risposte, la Commissione Giudicatrice non avesse valicato i limiti della propria discrezionalità tecnica e che la determinazione gravata non fosse suscettibile di arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai danni della ricorrente (ordinanza del 11/01/2023 n. 86, confermata in appello con ordinanza del Cons. Stato, Sez. VII, 11/05/2023 n. 1865).
5. – Nelle more della fase cautelare, il Presidente ha disposto l’integrazione del contraddittorio processuale mediante notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti (dec. 10/10/2022 n. 8069). L’incombente è stato ritualmente e tempestivamente espletato, come da attestazione depositata dalla ricorrente in data 08/11/2022.
6. – La causa è stata infine introitata per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 18/07/2025.
7. – A fronte della mancata graduazione dei motivi di doglianza, è possibile e opportuno un esame congiunto dei motivi di impugnazione primo, secondo e terzo, in quanto connessi sul piano oggettivo. Le censure ivi contenute trovano infatti tutte fondamento nell’affermata ambiguità dei quesiti n. 2, 22, 25, 29, 32, 36 e 39 del quiz informativo sottoposto alla ricorrente, e nella conseguente erroneità delle risposte corrette indicate dalla Commissione giudicatrice. Vanno dunque esaminate le argomentazioni difensive delle parti relative a ciascun quesito, nell’ordine in cui essi compaiono nella prova d’esame sostenuta da IE (doc. 3 ricorrente), diverso dall’ordine indicato nel ricorso.
7.1 - Il quesito n. 2 (n. 31 piattaforma Cineca) è il seguente: « “Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva le libertà!” Partendo dalla novella Libertà di NI ER, è possibile proporre un percorso didattico su: a) la questione meridionale b) la questione della lingua postunitaria c) la condizione operaia nel Meridione d) l’emancipazione femminile ».
La ricorrente ha fornito la risposta c), mentre il Ministero ha indicato come corretta la risposta a).
IE contesta la correttezza del quesito sotto il profilo formale, in quanto il testo originale di ER riporta « Viva la libertà! », con l’articolo determinativo al singolare anziché al plurale. Tale modifica renderebbe ambigua la domanda, modificando il valore semantico dell’intero passo e consentendone interpretazioni confliggenti. Sul piano sostanziale, inoltre, la ricorrente rivendica la libertà di ogni docente di impostare come meglio crede le proprie attività didattiche: nessun ostacolo vi sarebbe pertanto ad avviare, sulla scorta della citazione del ER, un percorso didattico relativo a ciascuna delle altre opzioni elencate. In questa prospettiva, il quesito sarebbe connotato da irrisolvibili elementi di ambiguità e si presterebbe a plurime risposte, nessuna delle quali potrebbe essere preferita alle altre.
7.2 - Il Quesito n. 22 (n. 16 piattaforma Cineca) è il seguente: « In quale opera troviamo la figura della maga IT, poi ripresa da TE nel IX canto dell’Inferno? a) Nella Tebaide di Stazio b) Nell’ Eneide di Virgilio c) Nel Bellum civile di Lucano d) Nel Bellum Poenicum di Nevio ».
La ricorrente ha fornito la risposta a), mentre il Ministero ha indicato come corretta la risposta c).
IE sostiene che il quesito si offra a plurime soluzioni: la maga tessala IT sarebbe infatti rappresentata nel Bellum civile di Lucano, ma troverebbe menzione anche nella Tebaide di Stazio. Non potrebbe dunque predicarsi l’erroneità della risposta fornita in sede d’esame.
7.3 - Il quesito n. 25 (n. 20 piattaforma Cineca) è il seguente: « Quale opera della tradizione letteraria italiana viene definita da ZI RA “romanzo senza idillio”? a) I AL di NI ER b) Il PA di EP MA di AM c) I promessi sposi di SA ON d) Il giardino dei Finzi-Contini di OR NI ».
La ricorrente ha fornito la risposta d), mentre il Ministero ha indicato come corretta la risposta c).
IE non contesta la correttezza della risposta indicata, ma lamenta che ZI RA non figurasse nell’elenco dei critici da studiare che si trova nell’Allegato A e nel quadro di riferimento per la classe di concorso A011.
7.4 - Il quesito n. 29 (n. 8 piattaforma Cineca) è il seguente: « In “ vide quam conversa res est ” (Cicerone, ad Att. 8, 13, 2), la proposizione subordinata è: a) un’oggettiva b) una soggettiva c) un’interrogativa indiretta d) una comparativa? ».
La ricorrente ha fornito la risposta a), mentre il Ministero ha indicato come corretta la risposta c).
Parte ricorrente evidenzia come l’interrogativa indiretta preveda normativamente il congiuntivo ( sit ) e non l’indicativo ( est ), trovandosi eccezioni alla regola solo nel latino arcaico e nelle forme colloquiali. A ciò si aggiunga che il passo citato sarebbe filologicamente dibattuto, in quanto un buon numero di edizioni critiche, come la RI (p. 320), la EN (p. 295) e la Harvard 20 University (p. 334), scelgono la lezione al congiuntivo ( sit ), ponendo “est” solo come variante in apparato critico. Ne conseguirebbe l’ambiguità del quesito e l’arbitrarietà della relativa risposta.
7.5 - Il quesito n. 32 (n. 12 piattaforma Cineca) è il seguente: «“salve, nec minimo puella naso nec bello pede nec nigris ocellis nec longis digitis nec ore sicco” sono versi di: a) ZI b) ID c) LL d) IB » .
La ricorrente ha fornito la risposta a), mentre il Ministero ha indicato come corretta la risposta c).
IE rileva che la versificazione del brano, così come indicata nella prova scritta, non sarebbe conforme al Carme XLIII di LL. In particolare, il terzo verso, un endecasillabo falecio, sarebbe stato suddiviso erroneamente in due versi più brevi, generando un’anomalia nel computo metrico. Tale erronea versificazione avrebbe compromesso la comprensibilità del quesito, rendendone arbitraria la risposta.
7.6 - Il quesito n. 36 (n. 9 piattaforma Cineca) è il seguente: « Quale, fra questi romanzi italiani, ha come modello ipotestuale il Satyricon di RO a) La cognizione del dolore di LO LI AD b) YN CA di EF D’IG c) Sodomie in corpo 11 di DO BU d) TR di IE AO OL ».
La ricorrente ha fornito la risposta a), mentre il Ministero ha indicato come corretta la risposta d).
Anche in questo caso, la ricorrente sostiene che il quesito si offra a plurime soluzioni. Tutte le risposte sarebbe infatti corrette, poiché tutti i romanzi menzionati si sarebbero ispirati per il tema (alcuni l’omosessualità, altri la gola) all’opera di IO. Per di più, tutti gli autori menzionati nelle opzioni avrebbero espressamente dichiarato in alcune interviste di aver assunto il Satyricon a modello per i romanzi menzionati nel quesito.
7.7 - Il Quesito n 39 (n. 30 piattaforma Cineca) è il seguente: «“ L’esperienza poetica è esplorazione di un personale continente d’inferno, e l’atto poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire che solo in poesia si può cercare e trovare libertà. Continente d’inferno, ho detto, a causa della singolarità del sentimento di non essere come gli altri, ma in disparte, come dannato, e come sotto il peso di una speciale responsabilità: quella di scoprire un segreto e rivelarlo agli altri. La poesia è scoperta della condizione umana nella sua essenza”. La citazione appartiene all’Introduzione a cura dell’autore di: a) La vita non è sogno di TO DO b) Canzoniere di ER AB c) Tutte le poesie di AN NA d) Vita di un uomo di EP GA »
La ricorrente ha fornito la risposta b), mentre il Ministero ha indicato come corretta la risposta d).
La domanda sarebbe viziata per il fatto che la citazione riportata non appartiene all’Introduzione a cura dell’autore, come indicato nel quesito, ma si trova nell’Introduzione alle Note, ovvero trattasi della Nota introduttiva alle Note dell’Autore. L’introduzione a cura dell’autore è invece un’altra e reca il titolo “Ragioni di una poesia” (G. NG, Vita d’un uomo, Tutte le poesie, AD, 2008). Inoltre, tale Introduzione alle Note è riportata nell’edizione della collezione Meridiani di AD (G. NG, Vita d’un uomo, Tutte le poesie, C. Ossola, AD, I Meridiani, Milano, 2015, p. 739, di cui si allega la pagina) e non nelle altre in commercio. Ne conseguirebbe l’illegittimità del quesito, in quanto nell’Allegato A del Bando di concorso e nei Quadri di riferimento si richiedeva lo studio integrale delle opere, senza tuttavia indicare la necessità di avvalersi di una specifica edizione.
8. – Il Ministero convenuto, nella propria relazione a chiarimenti, ha replicato a ciascuna delle censuree attoree, evidenziando quanto segue.
8.1- Quanto ancora al Quesito 2 (n. 31 piattaforma Cineca), il Ministero ha evidenziato come lo scopo della domanda non sia conseguire un’esegesi del testo, bensì acquisire la restituzione, in capo al/alla candidato/candidata, del tema immediatamente suggerito dalla lettura dell’estratto ai fini di un uso didattico. « Tale è che sono esplicitati Autore e titolo della celeberrima novella da cui è tratta la citazione, vi si menziona il tricolore onde consentire una chiara comprensione del pensiero veicolato dall’opera, non verosimilmente inficiabile dall’errore di battitura segnalato. Senza contare che, alla luce dei dati forniti dall’Amministrazione attraverso la formulazione del quesito, l’esame delle opzioni offerte permette l’immediata individuazione dei distrattori e dell’alternativa preferibile, quale indicata dalla Commissione ».
8.2 - Quanto al Quesito 22 (n. 16 piattaforma Cineca), l’Amministrazione ha dedotto che « nella tecnica di costruzione dei quesiti per la tipologia di priva qui in esame, laddove si operi per domande e risposte tra di loro alternative, devono esistere nella gamma delle risposte proposte al vaglio del/della candidato/a distrattori sufficientemente forti da far emergere la capacità raziocinante del candidato al di là del mero possesso delle nozioni, che data la gamma vastissima del materiale, nel caso di specie, risulta fortuitamente distribuito sulla gran massa dei partecipanti. Diversamente dalla risposta corretta, le altre sono gradi diversi di ‘approssimazione’ alla risposta corretta, dovendo i distrattori, per vocazione, essere abbastanza attrattivi e plausibili […] In proposito, deve ribadirsi che la formulazione del quesito è chiara, raccordando la figura del personaggio individuato con la sua collocazione all’interno della cantica dantesca, tale che la possibilità di risposta univoca era possibile, sol a conoscere i più noti commenti danteschi, alcuni dei quali di comune uso scolastico ».
8.3 - Quanto al Quesito n. 25 (n. 20 piattaforma Cineca), l’Amministrazione ha rilevato che, ferma la correttezza della risposta indicata dalla Commissione Giudicatrice (che la ricorrente non contesta), « lo scopo di una selezione pubblica (e di questa, giustappunto), vertendo sull’individuazione dei più idonei ad una determinata funzione, sia accertare i “meriti” culturali imprescindibili all’esercizio del munus pubblico. E, allora, giovi precisare, astenendosi dal rimarcare l’eminente rilievo di RA nella critica letteraria italiana, che Il romanzo senza idillio. Saggio sui Promessi Sposi di ZI RA (Einaudi 1974) è un caposaldo dell’esegetica manzoniana novecentesca, ricorrente anche nella trattazione manualistica a uso scolastico […]».
8.4 - Quanto al Quesito 29 (n. 8 piattaforma Cineca), l’Amministrazione sottolinea come IE riconosca che le tre opzioni diverse da quella indicata come corretta siano errate, « non potendosi ritenere la frase “ In vide quam conversa res est ” una subordinata oggettiva, né una subordinata soggettiva ovvero una subordinata comparativa. Orbene, il quesito chiede di riconoscere la tipologia di proposizione subordinata costituita dal costrutto proposto e la stessa controparte, a mezzo del suo consulente, riconosce – e valga il vero oltre ogni comprensibile logica strumentale – che una interrogativa indiretta con l’indicativo, sebbene più rara di quella col congiuntivo, risulti una variante conosciuta e, sia consentito aggiungere, consueta anche in epoca classica (vd. A. Traina, T. Bertotti, Sintassi normativa della lingua latina, p. 362). A ciò si aggiunga che i distrattori non lasciano alcun dubbio su quale sia la risposta giusta, come parimenti riconosciuto – e dianzi appena ricordato – dalla difesa di parte ricorrente. Le contestazioni mosse dalla parte ricorrente al riguardo, viceversa, pare servano allo scopo, per lo più, di ‘ampliare’ le interpretazioni in modo da contenere le proprie risposte e, invece, in questa tipologia di prova, la risposta corretta è una e una sola, le altre sono gradi diversi di ‘approssimazione’ alla risposta corretta, dovendo i distrattori, per vocazione, essere abbastanza attrattivi e plausibili ».
8.5 - Quanto al Quesito 32 (n. 12 piattaforma Cineca), ha osservato che « La risposta è oggettivamente esatta, non potendo attribuirsi rilevanza a un refuso nella versificazione del brano, ai sensi del quale il terzo verso è stato infatti diviso erroneamente per un mero errore di default in due versi più brevi. La formulazione del quesito è chiara, così come le risposta corretta è da ritenere assolutamente univoca, atteso che la divisione grafica in due versi non stravolge il testo dell’opera menzionata. […] oggetto del quesito è conseguire l’attribuzione dei versi all’autore, ragion per cui, ai fini sollecitati, non rileva certamente la citazione dei versi nella corretta veste metrica, giacché era richiesta una valutazione sul contenuto. Addurre un’inesigibilità dell’esatta attribuzione dei versi a motivo della loro pretesa “irriconoscibilità”, in dipendenza della divisione grafica del terzo verso in due più brevi, non può definitivamente costituire una scusante, non stravolgendo nel suo contenuto il testo, la cui paternità è indubitabile, alla luce della grande notorietà del componimento da cui è estratto ».
8.6 - Quanto al Quesito 36 (n. 9 piattaforma Cineca), ha affermato che «[…] un conto sono i rimandi impliciti al Satyricon, numerosissimi e segnalati in molti autori italiani del ‘900, un conto è invece il riconoscimento autoriale esplicito di un modello formale usato come ipotesto per la costruzione di un’intera opera. Non basta, allora, la semplice ispirazione all’opera di IO, come avversativamente affermato, per allargare il numero delle risposte esatte anche alle opere di BU, ma anche AD o D’IG, considerate. Secondo la definizione di TT (Palinsesti, 1982), l’ipotesto è un antecedente (A) del testo successivo (B), che si innesta sul primo (A) in una modalità di derivazione diversa dal commento. Per TR OL dichiara apertamente nelle prime righe del libro che il suo romanzo è “un Satyricon moderno”. L’unico romanzo italiano del ‘900 che ha lo stesso esplicito modello ipotestuale è LL d’IA di BA (si vedano soprattutto le pagine che l’autore ha dedicato a questo tema in Certi romanzi), che, proprio per questo, non è stato usato quale distrattore ».
8.7 - Quanto al Quesito 39 (n. 30 piattaforma Cineca), l’Amministrazione ha dedotto che « La formulazione del quesito appare, al di là dell’errore materiale segnalato, chiara, una volta valutata la citazione operata alla luce delle sue inequivocabili parole chiave, giacché la stessa, nella sua emblematicità rispetto ai canoni della (ed al pensiero sotteso alla) poetica ungarettiana, avrebbe dovuto indurre la candidata ad escludere agevolmente le altre tre opzioni. […] E, invero, le opzioni somministrate non potevano che far deporre la scelta, in tal caso, in favore della risposta fissata dall’Amministrazione, atteso che le alternative erano “sicuramente” sbagliate . […] Conseguentemente, non può ravvisarsi alcun eccesso od irragionevolezza nell’esigere una preparazione che contribuisca alla selezione dei più meritevoli, nella misura in cui non resti meramente agganciata alla riduttiva consultazione di alcune piuttosto che altre fonti, bensì sia declinata come compiuta disamina comparativa degli approdi ermeneutici e critici raggiunti nella materia d’interesse, onde sostanziare una propria, personale competenza ».
9. – Così sintetizzate le censure della ricorrente e i chiarimenti resi dall’Amministrazione resistente, ritiene il Collegio di non ravvisare ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis TAR, Sez. III -bis , 23/05/2024 n. 10479; Id. 10/04/2025 n. 7042; nonché Cons. Stato, Sez. VII, ord. 11/05/2023 n. 1859) che ha ritenuto non irragionevoli o illogici i quesiti per cui è causa e le risposte in essi indicate come corrette. Quanto in particolare ai quiz propedeutici al superamento di una prova concorsuale, occorre evidenziare che rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti e che da ciò deriva l’impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 29/03/2022, n. 2296 e 2302; Id. 26/01/2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: « […] sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché […] della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti » (Cons. Stato, n. 2302/2022 cit.). Al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.
Nel caso di specie, non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato. L’amministrazione ha sul punto giustificato in maniera adeguata le ragioni sottese alla individuazione di una data risposta, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti e delle risposte formulate.
Non sono dunque meritevoli di accoglimento le censure relative all’incongruità del punteggio attribuito alla ricorrente (primo motivo di impugnazione) nonché quelle relative all’opacità del sistema di valutazione adottato dalla Commissione Giudicatrice (secondo motivo di doglianza). Cadono conseguentemente le doglianze in ordine all’asserita disparità di trattamento derivante dall’omesso riesame delle prove e delle sue modalità di somministrazione e valutazione (terzo motivo di doglianza), stante la non sindacabilità delle determinazioni assunte sul punto dall’Amministrazione.
10. – Quanto infine alla censura inerente l’utilizzo del meccanismo informatico di correzione, le doglianze attoree sono manifestamente inammissibili.
La ricorrente si richiama in via generale ai principi di trasparenza e intelligibilità dell’agire amministrativo, ma non deduce – né documenta – una specifica violazione o uno specifico errore che sarebbe stato compiuto dallo strumento informativo nell’attività di correzione o di attribuzione dei punteggi. In disparte la genericità delle censure, non è chiaro sotto quale profilo l’attività della Commissione giudicatrice sia concretamente viziata né in quali termini questo abbia pregiudicato la concreta possibilità di superamento della prova scritta da parte della ricorrente. Né d’altronde una violazione della normativa sul procedimento amministrativo in generale (o delle disposizioni del Bando) può ritenersi insista nell’utilizzo del sistema informatico di correzione in quanto tale. Non è dunque ravvisabile l’interesse di IE a coltivare il profilo di doglianza in esame (in senso conforme Cons. Stato, Sez. VII, 25/01/2024 n. 777).
11. – In definitiva, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento e devono, pertanto, essere integralmente rigettati.
12. – La peculiarità delle questioni trattate e la serialità del contenzioso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
NI Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Francesco Perilongo | Tito Aru |
IL SEGRETARIO