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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/11/2024, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10219/2024 promossa da:
(c.f. con gli avv.ti Mannatrizio Parte_1 C.F._1
Anna e Mannatrizio Stefano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Brescia
e
(c.f. ), con gli avv.ti Mannatrizio Anna e Mannatrizio Parte_2 C.F._2
Stefano, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 28.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La IA è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà collocamento prevalente e residenza presso la madre.
pagina 1 di 5 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. La casa familiare sita in Ospitaletto in Via Martiri della libertà n. 125, è assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi, fino all'indipendenza economica di;
a scanso equivoci si precisa che il SI. Per_1
, col consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale a febbraio 2023 prelevando i propri Pt_2
affetti personali ed ha già spostato in altro immobile dallo stesso condotto in locazione la propria residenza e che la SI.ra volturerà le utenze nel termine più breve possibile dal deposito del Pt_1 presente ricorso e comunque entro l'udienza presidenziale.
Il SI. si obbliga, entro 30 giorni dalla emissione della sentenza di separazione, a cedere alla Pt_2
moglie ½, in forza di accordo preso tra le parti in sede di separazione ed anche al fine di godere dei relativi benefici fiscali, della casa coniugale catastalmente individuata all'N.C.E.U. del Comune di
Ospitaletto come segue: sez. NCT foglio 11 mappale 285 sub. 2 graffato con il mappale 287 cat. A/3 cl. 4 vani 5,5 R.C. Euro
204,52 mappale 282 graffato con il mappale 283 sub. 1 cat. C/6 cl. 2 mq. 17 R.C. Euro 37,75 con contestuale accollo da parte della medesima, che si obbliga a darne notizia all'isituto bancario al fine di valutare se lo stesso dia disponibile a liberare l'altra parte, del mutuo residuo e spese notarili a carico della medesima, con quota proporzionale delle parti comuni.
Sul punto si precisa che l'accordo patrimoniale de quo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. Il SI. potrà vedere e tenere con sé la IA nei tempi e con le modalità di seguito indicati: a Pt_2
settimane alternate il mercoledì ed il venerdì sera dalle 18:00 alle 22:00 e la settimana successiva il mercoledì dalle 18:00 alle 22:00 ed il sabato dalle 18:00 fino alla domenica alle 18:00, restando inteso, per accordo tra i coniugi, che il padre potrà vedere la IA, fino a che non avrà reperito idonea abitazione e in ogni caso fino alla maggiore età di , all'interno della casa coniugale (senza alcun Per_1
obbligo a carico della SI.ra di uscire di casa in tali frangenti). Altresì, per ciò che concerne le Pt_3
vacanze natalizie, trascorrerà le stesse con ciascun genitore ad anni alterni con le seguenti Per_1
modalità: 7 giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro.
Similmente, confermare e disporre, per le feste pasquali, la previsione di 3 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in serata e dalla domenica di pagina 2 di 5 Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, è statuita la possibilità per la IA di poter trascorrere un periodo di due settimane, anche consecutive, con ciascuno dei ricorrenti;
in tal senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di un mese, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici della IA, comunicando altresì il luogo di villeggiatura scelto e le persone in vacanza con loro;
dare atto e confermare che, in ogni caso, è fatta salva la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente , allorquando questa si trovano con l'altro genitore. Per_1
5. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Pt_2 Pt_1
di contributo al mantenimento della IA, la somma di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della IA
(su cui vedere quanto infra stabilito), come da Protocollo del Tribunale di Brescia. La coppia concorda, altresì, che verranno sostenute al 50% anche le spese per occhiali da vista e lenti a contatto per . Per_1
6. Il SI. resterà intestatario della propria carta prepagata mooney. Nulla hanno a che Pt_2
reciprocamente pretendere le parti relativamente al pagamento delle spese dentistiche ed ortodontiche di cui di cui al suddetto finanziamento Compass.
Nei rapporti interni, il SI. si obbliga a saldare le rate del finanziamento Findomestic in corso, Pt_2
mentre, relativamente alla carta prepagata Agos, i futuri pagamenti saranno a carico delle parti al 50%, nulla reciprocamente pretendendo le parti sul pregresso.
Le residue rate del mutuo in corso verranno pagate, a seguito di accollo nei rapporti interni tra le parti, dalla SI.ra , con manleva da parte della stessa del marito, e senza nulla reciprocamente Pt_1
pretendere le parti sul pagamento delle pregresse rate del mutuo.
Ciascun coniuge resterà intestatario invia esclusiva del proprio conto corrente personale, senza nulla reciprocamente pretendere le parti, che si esonerano reciprocamente dal produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Il conto corrente cointestato di cui sopra resterà in vita solo per il pagamento della rata del mutuo, alla cui estinzione il relativo saldo verrà equamente ripartito tra le parti, senza null'altro reciprocamente pretendere, nonché per l'accredito dell'assegno unico.
7. L'assegno unico per continuerà a confluire sul conto corrente comune ed il relativo importo, Per_1
per accordo delle parti, verrà utilizzato per pagare le spese straordinarie documentate della IA
(incluse spese relative a occhiali da vista e lenti a contatto), all'uopo impegnandosi la SI.ra a Pt_1
pagina 3 di 5 presentare un resoconto dettagliato delle spese straordinarie ogni mese corredato da idonea documentazione anche relativamente al pagamento. Eventuali eccedenze rimarranno sul conto corrente comune.
Eventuali detrazioni e deduzioni fiscali per la IA a carico verranno usufruite anch'esse sempre al
50%.
8. L'autovettura Citroen resterà intestata al SI. , mentre l'autovettura Ford OS targata Pt_2
FP649TS, entro 30 giorni dalla separazione, verrà intestata, per accordo delle parti preso in sede di separazione, anche al fine di godere dei relativi benefici fiscali, alla SI.ra , ed i relativi costi di Pt_3 passaggio saranno a carico della nuova proprietaria senza null'altro reciprocamente le parti pretendere.
9. I coniugi rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equivalente comunque valido per l'espatrio proprio e della minore.
10. Dare atto che i ricorrenti hanno sistemato ogni loro rapporto, anche di debito/credito, e non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente, avendo i medesimi già provveduto, secondo comune accordo, alla divisione dei beni personali e comuni.
11. Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 29.05.2024, e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere contratto matrimonio civile a Dosquebradas (Colombia) in data
[...]
16.12.2005, dalla cui unione era nata la IA il 26.09.2008, esponevano che la convivenza Persona_2
tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della IA minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ospitaletto (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2005, parte
II, serie C, n. 1008;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10219/2024 promossa da:
(c.f. con gli avv.ti Mannatrizio Parte_1 C.F._1
Anna e Mannatrizio Stefano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Brescia
e
(c.f. ), con gli avv.ti Mannatrizio Anna e Mannatrizio Parte_2 C.F._2
Stefano, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 28.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La IA è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà collocamento prevalente e residenza presso la madre.
pagina 1 di 5 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. La casa familiare sita in Ospitaletto in Via Martiri della libertà n. 125, è assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi, fino all'indipendenza economica di;
a scanso equivoci si precisa che il SI. Per_1
, col consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale a febbraio 2023 prelevando i propri Pt_2
affetti personali ed ha già spostato in altro immobile dallo stesso condotto in locazione la propria residenza e che la SI.ra volturerà le utenze nel termine più breve possibile dal deposito del Pt_1 presente ricorso e comunque entro l'udienza presidenziale.
Il SI. si obbliga, entro 30 giorni dalla emissione della sentenza di separazione, a cedere alla Pt_2
moglie ½, in forza di accordo preso tra le parti in sede di separazione ed anche al fine di godere dei relativi benefici fiscali, della casa coniugale catastalmente individuata all'N.C.E.U. del Comune di
Ospitaletto come segue: sez. NCT foglio 11 mappale 285 sub. 2 graffato con il mappale 287 cat. A/3 cl. 4 vani 5,5 R.C. Euro
204,52 mappale 282 graffato con il mappale 283 sub. 1 cat. C/6 cl. 2 mq. 17 R.C. Euro 37,75 con contestuale accollo da parte della medesima, che si obbliga a darne notizia all'isituto bancario al fine di valutare se lo stesso dia disponibile a liberare l'altra parte, del mutuo residuo e spese notarili a carico della medesima, con quota proporzionale delle parti comuni.
Sul punto si precisa che l'accordo patrimoniale de quo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. Il SI. potrà vedere e tenere con sé la IA nei tempi e con le modalità di seguito indicati: a Pt_2
settimane alternate il mercoledì ed il venerdì sera dalle 18:00 alle 22:00 e la settimana successiva il mercoledì dalle 18:00 alle 22:00 ed il sabato dalle 18:00 fino alla domenica alle 18:00, restando inteso, per accordo tra i coniugi, che il padre potrà vedere la IA, fino a che non avrà reperito idonea abitazione e in ogni caso fino alla maggiore età di , all'interno della casa coniugale (senza alcun Per_1
obbligo a carico della SI.ra di uscire di casa in tali frangenti). Altresì, per ciò che concerne le Pt_3
vacanze natalizie, trascorrerà le stesse con ciascun genitore ad anni alterni con le seguenti Per_1
modalità: 7 giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro.
Similmente, confermare e disporre, per le feste pasquali, la previsione di 3 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in serata e dalla domenica di pagina 2 di 5 Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, è statuita la possibilità per la IA di poter trascorrere un periodo di due settimane, anche consecutive, con ciascuno dei ricorrenti;
in tal senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di un mese, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici della IA, comunicando altresì il luogo di villeggiatura scelto e le persone in vacanza con loro;
dare atto e confermare che, in ogni caso, è fatta salva la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente , allorquando questa si trovano con l'altro genitore. Per_1
5. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Pt_2 Pt_1
di contributo al mantenimento della IA, la somma di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della IA
(su cui vedere quanto infra stabilito), come da Protocollo del Tribunale di Brescia. La coppia concorda, altresì, che verranno sostenute al 50% anche le spese per occhiali da vista e lenti a contatto per . Per_1
6. Il SI. resterà intestatario della propria carta prepagata mooney. Nulla hanno a che Pt_2
reciprocamente pretendere le parti relativamente al pagamento delle spese dentistiche ed ortodontiche di cui di cui al suddetto finanziamento Compass.
Nei rapporti interni, il SI. si obbliga a saldare le rate del finanziamento Findomestic in corso, Pt_2
mentre, relativamente alla carta prepagata Agos, i futuri pagamenti saranno a carico delle parti al 50%, nulla reciprocamente pretendendo le parti sul pregresso.
Le residue rate del mutuo in corso verranno pagate, a seguito di accollo nei rapporti interni tra le parti, dalla SI.ra , con manleva da parte della stessa del marito, e senza nulla reciprocamente Pt_1
pretendere le parti sul pagamento delle pregresse rate del mutuo.
Ciascun coniuge resterà intestatario invia esclusiva del proprio conto corrente personale, senza nulla reciprocamente pretendere le parti, che si esonerano reciprocamente dal produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Il conto corrente cointestato di cui sopra resterà in vita solo per il pagamento della rata del mutuo, alla cui estinzione il relativo saldo verrà equamente ripartito tra le parti, senza null'altro reciprocamente pretendere, nonché per l'accredito dell'assegno unico.
7. L'assegno unico per continuerà a confluire sul conto corrente comune ed il relativo importo, Per_1
per accordo delle parti, verrà utilizzato per pagare le spese straordinarie documentate della IA
(incluse spese relative a occhiali da vista e lenti a contatto), all'uopo impegnandosi la SI.ra a Pt_1
pagina 3 di 5 presentare un resoconto dettagliato delle spese straordinarie ogni mese corredato da idonea documentazione anche relativamente al pagamento. Eventuali eccedenze rimarranno sul conto corrente comune.
Eventuali detrazioni e deduzioni fiscali per la IA a carico verranno usufruite anch'esse sempre al
50%.
8. L'autovettura Citroen resterà intestata al SI. , mentre l'autovettura Ford OS targata Pt_2
FP649TS, entro 30 giorni dalla separazione, verrà intestata, per accordo delle parti preso in sede di separazione, anche al fine di godere dei relativi benefici fiscali, alla SI.ra , ed i relativi costi di Pt_3 passaggio saranno a carico della nuova proprietaria senza null'altro reciprocamente le parti pretendere.
9. I coniugi rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equivalente comunque valido per l'espatrio proprio e della minore.
10. Dare atto che i ricorrenti hanno sistemato ogni loro rapporto, anche di debito/credito, e non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente, avendo i medesimi già provveduto, secondo comune accordo, alla divisione dei beni personali e comuni.
11. Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 29.05.2024, e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere contratto matrimonio civile a Dosquebradas (Colombia) in data
[...]
16.12.2005, dalla cui unione era nata la IA il 26.09.2008, esponevano che la convivenza Persona_2
tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della IA minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ospitaletto (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2005, parte
II, serie C, n. 1008;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
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