Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione per mancata notifica atti presupposto

    L'intimazione di pagamento è stata preceduta da due precedenti intimazioni di pagamento notificate in date precedenti, rendendo tardiva l'impugnazione dell'atto più recente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia
    Numero : 2
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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