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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DI GERONIMO PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Isernia - Via San Leucio N. 101 86170 Isernia IS
elettivamente domiciliato presso mol.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 05320259000137679000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 05320259000137679/000 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, sede di Isernia, in data 10.1.2025 e notificata in data 28.5.2025, deducendone l'illegittimità in quanto non preceduta né dalla notifica dell'avviso bonario ex art. 36-bis DPR n. 600/73, né dalla notifica degli atti presupposto. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla base di quanto dedotto e provato dalla resistente, risulta che l'intimazione di pagamento risulta esser stata preceduta da ben due precedenti intimazioni di pagamento, rispettivamente n.
0532022000556238000, notificata il 31.07.2023 e la n. 0272023000327054000, notificata il 15.01.2024.
Quanto detto comporta che il contribuente, avendo avuto già in passato sicura cognizione della pretesa tributaria, era onerato di impugnare tempestivamente le predette intimazioni di pagamento, risultando tardiva l'impugnazione dell'ultimo atto.
A fronte della sussistenza di una immediata ragione di rigetto del ricorso, non deve darsi luogo all'integrazione del contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte costituita, liquidate in complessivi €1.000,00 oltre accessori di legge.
Isernia, 19.12.2025
Il Giudice - Paolo Di Geronimo
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DI GERONIMO PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Isernia - Via San Leucio N. 101 86170 Isernia IS
elettivamente domiciliato presso mol.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 05320259000137679000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 05320259000137679/000 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, sede di Isernia, in data 10.1.2025 e notificata in data 28.5.2025, deducendone l'illegittimità in quanto non preceduta né dalla notifica dell'avviso bonario ex art. 36-bis DPR n. 600/73, né dalla notifica degli atti presupposto. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla base di quanto dedotto e provato dalla resistente, risulta che l'intimazione di pagamento risulta esser stata preceduta da ben due precedenti intimazioni di pagamento, rispettivamente n.
0532022000556238000, notificata il 31.07.2023 e la n. 0272023000327054000, notificata il 15.01.2024.
Quanto detto comporta che il contribuente, avendo avuto già in passato sicura cognizione della pretesa tributaria, era onerato di impugnare tempestivamente le predette intimazioni di pagamento, risultando tardiva l'impugnazione dell'ultimo atto.
A fronte della sussistenza di una immediata ragione di rigetto del ricorso, non deve darsi luogo all'integrazione del contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte costituita, liquidate in complessivi €1.000,00 oltre accessori di legge.
Isernia, 19.12.2025
Il Giudice - Paolo Di Geronimo