Versione
4 giugno 1961
4 giugno 1961
Art. 3.
Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di Amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonche' la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti ed Istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sara' regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, e' sentito il parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di Amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonche' la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti ed Istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sara' regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, e' sentito il parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono l’onerosità del conto corrente postale obbligatorio per i concessionari della riscossione dell’ICI.Leonardo Di Russo · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2014 · 5.919833
[…] Innanzitutto, il Giudice della nomofilachia rinviene in una molteplicità di disposizioni legislative indizi della onerosità dei servizi postali: tra questi vanno annoverati l'art. 3 della legge n. 355 del 1961, con la quale il legislatore aveva abrogato le norme che prevedevano la gratuità dei servizi postali per le Amministrazioni pubbliche; l'art. 7 del d.p.r. n. 156 del 1973; l'art. 7 della legge n. 130 del 1983. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2014, n. 7169Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4681/2010 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 1 ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato BELLINI VITO, che la rappresenta e difende, …Leggi di più...
- fondamento·
- diritto di poste italiane s.p.a·
- conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione dell'ici·
- corrispettivo per l'accensione e la tenuta del conto·
- sussistenza·
- a danaro·
- poste e radiotelecomunicazioni pubbliche·
- conti correnti·
- servizi postali