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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 175-bis. (( (Malfunzionamento dei sistemi informatici). )) (( 1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia e' certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'.
2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilita' di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175. )) ((290)) -------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilita' di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175. )) ((290)) -------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
Commentari • 113
- 1. I malfunzionamenti dei sistemi informatici della GiustiziaFernanda Iannone · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 10 gennaio 2025 · 267.92053
[…] Le Deroghe Funzionali Ex Art. 175-bis c.p.p. – 4.1. […] Tali deroghe sono disciplinate dagli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p., […] non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175 bis c.p.p., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto che, […] per l'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, essendo l'accertamento del malfunzionamento riservato al dirigente dell'ufficio giudiziario ex art. 175-bis comma 4 c.p.p.; Sul piano funzionale, […] La pronuncia della Corte di Cassazione n. 42873/2024 si pone quale baluardo interpretativo nel contesto delle deroghe disciplinate dagli articoli 111-bis e 175-bis c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 60
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 7461Provvedimento: […] Sulla premessa che il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione perché depositata in modalità analogica osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato è abnorme sia strutturalmente che funzionalmente ed è, comunque, da ritenersi estraneo al perimetro della legalità processuale, ciò in quanto: a) l'art. 175-bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di "reazione" giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento di malfunzionamento dei sistemi informatici tanto è vero che il G.i.p. neppure ha qualificato la natura del proprio provvedimento; […]Leggi di più...
- art. 175-bis cod. proc. pen.·
- processo penale telematico·
- abnormità provvedimento giurisdizionale·
- archiviazione·
- sindacato legittimità atto amministrativo·
- inammissibilità richiesta archiviazione·
- malfunzionamento sistemi informatici·
- art. 415 cod. proc. pen.·
- deposito telematico·
- art. 111-bis cod. proc. pen.