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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1927/23 RG
Udienza del 12.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Bertoni e Lembeck.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1927/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto un'ordinanza-ingiunzione del (fascicolo n. Controparte_2
2860/2022 W.A. Prot. Uscita n.0007094 Area 3), emessa a seguito del ricorso della e del CP_1 avverso i due verbali di violazione al Cds nn. 70/15023650 e 70/15023651, del CP_1
16.12.2022 elevati dalla Polstrada di Massa nei confronti del e della VE spa. CP_1
Le violazioni contestate, che traggono origine da un controllo effettuato su un veicolo VE di proprietà della VE spa, sono le seguenti: - con il verbale n. 700015023650 è stata contestata al (quale conducente) e alla VE CP_1
SP (quale proprietaria) la violazione dell'art. 93 commi 1 e 7 CdS, per aver posto in circolazione il mezzo, per il quale non era stato rilasciato il documento di circolazione, bensì con utilizzo della targa prova “96YPARCO”, intestata alla , ma oltre i 100 km di percorrenza, e perciò oltre i limiti CP_1 consentiti;
- con il verbale n. 7000015023651 è stata conseguentemente contestata ai medesimi soggetti la violazione dell'art.193 comma 2 CdS, dal momento che, in conseguenza della violazione precedente, veniva meno la copertura assicurativa.
Proposto dalla e dal ricorso al Prefetto, questo ha respinto il ricorso. CP_1 CP_1
Avverso la relativa ordinanza, la e il hanno proposto opposizione davanti CP_1 CP_1 al Giudice di Pace di Pontremoli, sostenendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
La ha difeso la legittimità dell'ordinanza, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con sentenza n. 102/23, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione.
La e il hanno proposto appello e la si è costituta, entrambi CP_1 CP_1 CP_2 insistendo nelle proprie tesi.
Motivi della decisione
Pacifico che in questione è la circolazione di un mezzo della VE spa munito di una targa prova della per un percorso superiore ai 100 chilometri, il problema intorno al quale ruota la CP_1 causa è se tale percorrenza fosse o meno consentita o se, viceversa, la distanza massima possibile fosse quella di 100 chilometri.
La risposta a tale quesito è nel secondo senso.
Ex art. 1 lett. a) dpr 474/2001, infatti, “l'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
[…]”.
Posto che in questione, secondo le stesse allegazioni attoree, era un trasferimento, su incarico della VE spa “dalla sede VE di ZA (MN) al porto di Livorno per la destinazione finale nello
Stato della Turchia”, nell'ambito di un più generale “rapporto contrattuale di movimentazione merci a fini commerciali con spostamento e trasporto di volta in volta dei mezzi in questione da parte di incaricati dallo stabilimento VE spa alla apposita zona di adibita a deposito o CP_1 CP_1 viceversa a seconda del caso specifico”, è evidente che si trattava, per usare le parole della norma citata, di una circolazione ad opera di un'“azienda[a] che esercita[…] attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio”, con conseguente piena applicabilità del limite dei 100 chilometri.
In contrario gli attori hanno dedotto che il caso in questione non rientrerebbe in tale fattispecie per le seguenti ragioni:
nel codice Ateco[..] delle [proprie] attività d'impresa è stato inserito anche il commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli, macchine, accessori e utensili agricoli inclusi i trattori.
Inoltre per la targa di prova 96pParcoO è stata rilasciata specifica autorizzazione per la circolazione di prova, ancora valida, quale commerciante autorizzato di veicoli a motore.
[…] la targa di prova in questione [potrebbe quindi] circolare oltre i 100 Km […].
Tale assunto non è corretto.
In questione non era infatti una circolazione inerente all'attività della quale CP_1 commerciante all'ingrosso o al dettaglio di autoveicoli, ecc., bensì una circolazione che la CP_1 curava su incarico e per conto della VE spa, proprietaria del mezzo.
Alla fattispecie si applicava dunque senz'altro la norma di cui sopra.
Da qui l'infondatezza dell'opposizione e pertanto il rigetto dell'appello.
Le spese del presente appello (quelle del primo grado sono state compensate e sul punto la sentenza non è stata impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.500,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
EL Fornaciari
Udienza del 12.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Bertoni e Lembeck.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1927/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto un'ordinanza-ingiunzione del (fascicolo n. Controparte_2
2860/2022 W.A. Prot. Uscita n.0007094 Area 3), emessa a seguito del ricorso della e del CP_1 avverso i due verbali di violazione al Cds nn. 70/15023650 e 70/15023651, del CP_1
16.12.2022 elevati dalla Polstrada di Massa nei confronti del e della VE spa. CP_1
Le violazioni contestate, che traggono origine da un controllo effettuato su un veicolo VE di proprietà della VE spa, sono le seguenti: - con il verbale n. 700015023650 è stata contestata al (quale conducente) e alla VE CP_1
SP (quale proprietaria) la violazione dell'art. 93 commi 1 e 7 CdS, per aver posto in circolazione il mezzo, per il quale non era stato rilasciato il documento di circolazione, bensì con utilizzo della targa prova “96YPARCO”, intestata alla , ma oltre i 100 km di percorrenza, e perciò oltre i limiti CP_1 consentiti;
- con il verbale n. 7000015023651 è stata conseguentemente contestata ai medesimi soggetti la violazione dell'art.193 comma 2 CdS, dal momento che, in conseguenza della violazione precedente, veniva meno la copertura assicurativa.
Proposto dalla e dal ricorso al Prefetto, questo ha respinto il ricorso. CP_1 CP_1
Avverso la relativa ordinanza, la e il hanno proposto opposizione davanti CP_1 CP_1 al Giudice di Pace di Pontremoli, sostenendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
La ha difeso la legittimità dell'ordinanza, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con sentenza n. 102/23, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione.
La e il hanno proposto appello e la si è costituta, entrambi CP_1 CP_1 CP_2 insistendo nelle proprie tesi.
Motivi della decisione
Pacifico che in questione è la circolazione di un mezzo della VE spa munito di una targa prova della per un percorso superiore ai 100 chilometri, il problema intorno al quale ruota la CP_1 causa è se tale percorrenza fosse o meno consentita o se, viceversa, la distanza massima possibile fosse quella di 100 chilometri.
La risposta a tale quesito è nel secondo senso.
Ex art. 1 lett. a) dpr 474/2001, infatti, “l'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
[…]”.
Posto che in questione, secondo le stesse allegazioni attoree, era un trasferimento, su incarico della VE spa “dalla sede VE di ZA (MN) al porto di Livorno per la destinazione finale nello
Stato della Turchia”, nell'ambito di un più generale “rapporto contrattuale di movimentazione merci a fini commerciali con spostamento e trasporto di volta in volta dei mezzi in questione da parte di incaricati dallo stabilimento VE spa alla apposita zona di adibita a deposito o CP_1 CP_1 viceversa a seconda del caso specifico”, è evidente che si trattava, per usare le parole della norma citata, di una circolazione ad opera di un'“azienda[a] che esercita[…] attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio”, con conseguente piena applicabilità del limite dei 100 chilometri.
In contrario gli attori hanno dedotto che il caso in questione non rientrerebbe in tale fattispecie per le seguenti ragioni:
nel codice Ateco[..] delle [proprie] attività d'impresa è stato inserito anche il commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli, macchine, accessori e utensili agricoli inclusi i trattori.
Inoltre per la targa di prova 96pParcoO è stata rilasciata specifica autorizzazione per la circolazione di prova, ancora valida, quale commerciante autorizzato di veicoli a motore.
[…] la targa di prova in questione [potrebbe quindi] circolare oltre i 100 Km […].
Tale assunto non è corretto.
In questione non era infatti una circolazione inerente all'attività della quale CP_1 commerciante all'ingrosso o al dettaglio di autoveicoli, ecc., bensì una circolazione che la CP_1 curava su incarico e per conto della VE spa, proprietaria del mezzo.
Alla fattispecie si applicava dunque senz'altro la norma di cui sopra.
Da qui l'infondatezza dell'opposizione e pertanto il rigetto dell'appello.
Le spese del presente appello (quelle del primo grado sono state compensate e sul punto la sentenza non è stata impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.500,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
EL Fornaciari