Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02259/2026REG.PROV.COLL.
N. 01549/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia, Emiliano Strinati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Vista la nota del 10 marzo 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. RI ZI AR e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS- è proprietaria di un terreno sito in -OMISSIS- nella zona di -OMISSIS-, su cui insiste attualmente la tettoia prefabbricata per cui è causa.
2. Con riferimento al richiamato terreno, il Comune di -OMISSIS- rilasciava in data 6 agosto 1998, all’allora proprietario -OMISSIS-, la concessione edilizia in sanatoria atto prot. 30914/87, per la trasformazione di un’area agricola in piazzale di stoccaggio per materiali industriali e manufatti prefabbricati.
3. Successivamente il Comune rilasciava, con riferimento alla stessa area e in favore della nuova proprietaria -OMISSIS-, la concessione edilizia n. 101550/02 del 5 giugno 2003, per la realizzazione di tre tettoie in ferro per lo stoccaggio di materiali.
4. Con permesso di costruire n. 112101/03 dell’8 gennaio 2004, il Comune di -OMISSIS- autorizzava la variante alla citata concessione edilizia n. 1015502/02 del 2003, consistente nella realizzazione di un’unica tettoia in ferro (in luogo delle tre tettoie), delle dimensioni di mt. 70 x 28,50 e altezza alla gronda mt. 8.
5. Riferiva la ricorrente che, una volta divenuta proprietaria, chiedeva la volturazione del permesso di costruire ed avviava i lavori nel dicembre del 2004, previa comunicazione all’Amministrazione comunale.
6. Riferiva, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 289 del 14 luglio 2005, il Comune di -OMISSIS- le rilasciava un’ulteriore variante al permesso di costruire per la realizzazione di un box uso ufficio a servizio dell’immobile suddetto.
7. Seguivano una D.I.A. in variante al citato permesso di costruire n. 112101 del 2004, in data 6 settembre 2006 e finalizzata alla modifica della struttura in ferro a struttura prefabbricata in c.a. precompresso, nonché la richiesta (in data 28 giugno 2007) di un ulteriore permesso di costruire per la tamponatura della struttura esistente.
8. Con la nota prot. n. 132730 datata 30 luglio 2007, il Comune di -OMISSIS- comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; tale provvedimento comunale veniva impugnato dalla società odierna ricorrente dinanzi al T.A.R. Umbria con ricorso n.r.g. -OMISSIS-.
9. In data 19 marzo 2008 il Comune adottava il provvedimento prot. nr. 56500 con il quale veniva dichiarata la decadenza del permesso di costruire n. 112101 dell’8 gennaio 2004 e della successiva variante autorizzata con D.D. n. 289 del 14 luglio 2005; tale provvedimento veniva impugnato con ricorso iscritto dinanzi al T.A.R. Umbria n.r.g. -OMISSIS-. Con motivi aggiunti al medesimo ricorso venivano successivamente gravati il provvedimento con cui il Comune di -OMISSIS- ha dichiarato l’inefficacia della DIA n. 145167 del 6 settembre 2006 – e l’ingiunzione di demolizione del manufatto e di ripristino dei luoghi.
10. Nelle more, la società presentava una istanza di sanatoria, rigettata dal Comune con atto del 24 settembre 2010, anch’esso gravato con ulteriori motivi aggiunti al ricorso n.r.g. -OMISSIS-.
11. Entrambi i ricorsi – nn.rr.gg. -OMISSIS- e -OMISSIS- – sono stati dichiarati perenti.
12. Con atto del 22 novembre 2022 il Comune di -OMISSIS- ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 40739/2009 a carico della società -OMISSIS-, relativamente alla citata tettoia prefabbricata; con detto atto, richiamati i fatti pregressi, l’Amministrazione ha comunicato la predisposizione di un sopralluogo da parte del personale del Nucleo controllo del territorio per il successivo 26 gennaio 2023.
13. Con il ricorso introduttivo la -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del citato atto del Comune di -OMISSIS- del 22 novembre 2022, e ha gravato in parte qua gli atti di pianificazione.
14. Si sono costituiti in primo grado per resistere in giudizio il Comune di -OMISSIS- e la controinteressata -OMISSIS- s.r.l. L’Amministrazione resistente ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo volto all’annullamento di un atto privo di valore provvedimentale, nonché l’inammissibilità delle doglianze attoree laddove involgenti il provvedimento demolitorio stante la perenzione del relativo giudizio di impugnazione.
15. Con atto per motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato anche il provvedimento dell’8 marzo 2023 – preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi del 16 febbraio 2023 – con il quale il Comune di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 27 gennaio 2023 (nell’ambito del procedimento di autorizzazione Suap prot. n. 15881/2023) relativamente alla citata tettoia prefabbricata.
16. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso introduttivo, rigettando integralmente anche i motivi aggiunti, ritenendo legittimo l’operato del Comune di -OMISSIS- con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di -OMISSIS-, in misura di complessivi 2.000,00 e della -OMISSIS- s.r.l. -OMISSIS-, in misura di complessivi 1.000,00.
In primo luogo, il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi diretti contro l’atto di avvio del procedimento volto all’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, rilevando che tale atto ha natura meramente endoprocedimentale e, come tale, non è immediatamente lesivo, né autonomamente impugnabile. Il Collegio ha ritenuto, per il resto, infondati i motivi del ricorso.
17. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società -OMISSIS- articolando n. 6 motivi di gravame.
18. Si è costituito nel grado il Comune di -OMISSIS- con memoria con cui ha controdedotto ai motivi di appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
19. Si è costituita nel grado anche la controinteressata -OMISSIS- depositando memoria con cui insiste per il rigetto dell’appello e per la condanna alle spese di lite in favore dell’avvocato antistatario.
20. L’appellante ha depositato in data 10 marzo 2026 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
19. All’udienza pubblica, tenutasi da remoto, dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve darsi atto che l’appellante in data 28.01.2026 dopo aver presentato istanza di rinvio deducendo che è in fase di presentazione un piano attuativo che interessa l’intero comparto ove è compresa la proprietà dell’odierno appellante, ha depositato in data 10 marzo 2026 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
2. I difensori di parte resistente e della controinteressata insistono per la condanna alle spese di giudizio. Deve quindi procedersi allo scrutinio dei motivi di appello per la verifica della soccombenza virtuale.
3. Con il primo motivo di appello, rubricato error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, la società appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso di primo grado, ritenendo non impugnabile l’atto di avvio del procedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Secondo l’appellante, tale atto avrebbe natura immediatamente lesiva, in quanto diretto all’accertamento dell’inottemperanza e finalizzato alla successiva acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Inoltre, l’appellante ripropone le censure già dedotte in primo grado, sostenendo che l’ordinanza di demolizione non sarebbe più efficace e che l’amministrazione avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza, anche alla luce delle sopravvenienze urbanistiche e della presentazione dell’istanza di sanatoria.
3.1. Il motivo è infondato.
Basti qui evidenziare che l’avviso del Comune di -OMISSIS- del 22.11.2022 (rif.prot.llo 40739 del 27.2.2009), trasmesso a mezzo pec in data 22.11.2022, con il quale viene comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’accertamento d’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 40739/2009 a carico della società ricorrente, relativamente ad una tettoia prefabbricata presso l’area censita catastalmente al foglio 80 p.lla 530 (ex 371), in -OMISSIS-, Strada di -OMISSIS- è atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo e come tale non impugnabile.
Pertanto questo Collegio condivide quanto evidenziato dai giudici di prime cure là ove è affermato che nel caso in esame la decadenza dell’originario titolo edilizio e l’abusività dell’opera per cui è causa (così come le sue caratteristiche e consistenza) non sono suscettibili di essere rimessi in discussione, risultando da provvedimenti amministrativi, già richiamati nella ricostruzione in fatto, divenuti inoppugnabili a seguito della perenzione dei relativi ricorsi nn.rr.gg. -OMISSIS- e -OMISSIS- con la conseguente inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso introduttivo in quanto volti a censurare un atto di “avvio del procedimento”, avente natura meramente endoprocedimentale.
4. Con il secondo motivo, rubricato error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 34 del DPR 380/2001. Contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per contraddittorietà sostenendo che il Comune di -OMISSIS-, avendo attivato il procedimento di esecuzione dell’ordinanza di demolizione (risalente al 2009), avrebbe dovuto valutare e/o mettere nelle condizioni l’odierna appellante di poter accedere alla fiscalizzazione.
4.1. La censura è palesemente infondata in quanto l’ordinanza di demolizione n. 40739/2009 è oramai divenuta definitiva per effetto della perenzione del ricorso con cui era stata impugnata.
Né la presentazione in data 27 gennaio 2023 (nell’ambito del procedimento di autorizzazione Suap prot. n. 15881/2023) della successiva istanza di sanatoria relativamente alla citata tettoia prefabbricata, il cui rigetto con provvedimento dell’8 marzo 2023 è stato impugnato poi con motivi aggiunti, ha alcuna incidenza sulla validità dell’ordine demolitorio, producendo solo effetti sospensivi della sua efficacia. E’ noto che la presentazione di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 T.U. edilizia non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma solo sulla sua efficacia. Quest'ultima viene temporaneamente sospesa fino alla decisione sulla domanda di sanatoria, e diventa nuovamente attiva nel caso di rigetto della sanatoria (in tal senso Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 27/01/2026, n. 680).
5. Con il terzo motivo, rubricato error in iudicando. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, perplessità, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti di fatto, sviamento. Violazione artt. 41 e 97 costituzione. Violazione art. 3 bis del DPR 380/2001. Violazione degli artt. 3 e 11 della Legge n. 241 del 1990. Erroneità e illogicità della motivazione della sentenza, l’appellante censura la sentenza per non aver opportunamente considerato che la delibera consiliare n. 33/2018, di variante parziale al PRG, laddove condiziona la destinazione FD4 alla demolizione del manufatto, sarebbe illegittima non essendo pacifica la sua abusività e non considerando l’affidamento del privato.
5.1. La censura è priva di fondamento essendo oramai definitivi i provvedimenti che accertano l’abusività dell’opera e non avendo alcun rilievo l’affidamento del privato in una materia, come l’edilizia, finalizzata alla tutela dell’ordinato assetto del territorio.
6. Con il quarto motivo, rubricato error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Erroneità e illogicità della motivazione della sentenza impugnata l’appellante censura la sentenza per aver escluso la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento di diniego della sanatoria, deducendo che il Comune non avrebbe concesso il termine previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per la presentazione delle osservazioni, avendo trasmesso la documentazione rilevante solo pochi giorni prima dell’adozione del provvedimento finale, impedendo così un’effettiva partecipazione procedimentale.
6.1. La censura è infondata in fatto posto che, come replicato dal Comune di -OMISSIS- ed evidenziato dai giudici di prime cure, le garanzie partecipative sono state pienamente rispettate mediante la trasmissione del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 all’interessato in data 16 febbraio 2023 con invito a presentare osservazioni. E’ seguito accesso agli atti richiesto il 23 febbraio 2023 dall’interessato e concesso dall’Amministrazione il 28 febbraio 2023. L’ istanza di accesso sospende i termini che sono ripresi a decorrere proprio in seguito all’ostensione degli atti. In data 8 marzo 2023 è stato adottato il provvedimento di diniego. Pertanto, non risulta violata la scansione procedimentale ai fini della partecipazione.
7. Con il quinto motivo, rubricato error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 in combinato disposto con l’art. 154 della Legge Regionale n. 1/2015. Violazione del principio di legalità. Violazione art. 117 NTA. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del requisito della doppia conformità, sostenendo che il manufatto sarebbe incompatibile con la destinazione urbanistica vigente. Deduce che il giudice di primo grado avrebbe travisato i presupposti di fatto e di diritto, omettendo altresì di disporre gli accertamenti istruttori richiesti.
I giudici di prime cure affermano che “Nel caso in esame, in disparte ogni ulteriore considerazione, emerge dagli atti di causa che l’opera per la quale è stata avanzata istanza di accertamento di conformità è un manufatto per il rimessaggio di attrezzature e lo stoccaggio di materiali, incompatibile con l’attuale destinazione urbanistica dell’area su cui insiste. L’Amministrazione ha contestato l’assenza di conformità dell’immobile rispetto alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza che qualifica area in oggetto come FD4, destinata ad ospitare “Attrezzature sportive e per il tempo libero private”. La relativa disciplina è dettata dall’art. 117 delle NTA (così come modificate a seguito della Variante parziale a P.R.G. approvata con D.C.C. n. 33 del 27 settembre 2018), e prevede che in tali zone «[è] ammessa la realizzazione di attrezzature ed impianti per lo sport al chiuso ed all’aria aperta (palazzetti, piscine, palestre, campi da gioco e simili, servizi per il benessere fisico, foresterie) anche finalizzati alla cura ed alla riabilitazione ... 14.5. E’ consentita la costruzione di fabbricati per servizi, spogliatoi, docce, necessari per le attività sportive e di altezza non superiore a mt 3,50. ... 15.1 Per gli impianti sportivi al coperto la superficie edificatoria non deve essere superiore a 1/20 della superficie totale; l’altezza delle costruzioni non deve superare i metri 7,50 misurati dal piano di campagna alla linea di gronda o alla quota del terrazzo per le coperture piane...». Al riguardo la parte ricorrente – sulla quale pacificamente ricade l’onere di dimostrare la sussistenza della doppia conformità necessaria all’ottenimento del titolo in sanatoria (cfr. C.d.S., sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2660) – si limita ad evidenziare l’attuale edificabilità dell’area. Ciò, tuttavia, non risulta sufficiente, non risultando alcuna corrispondenza del manufatto per cui è causa con le destinazioni (e le tipologie) ammesse dalla disciplina sopra richiamata. L’insussistenza dell’imprescindibile requisito della doppia conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 154 della l.r. n. 1 del 2015, è da sola sufficiente a sostenerne la motivazione ai fini del diniego e rende ,pertanto, superfluo l'esame delle censure relative alle altre parti del provvedimento”.
Per contro, secondo l’appellante tale argomentazione sarebbe errata e travisante in punto di fatto. Il comma 15.2. dell’art. 117 delle NTA stabilisce che “15.2 Per gli impianti all’aperto è consentita la costruzione di fabbricati accessori (quali spogliatoi, magazzini, servizi per il pubblico, abitazione per il custode, Club House, biglietteria, gradinate, bar, ecc.)”.
Pertanto la presenza di un manufatto che possa essere destinato a magazzino (ovvero rimessaggio di attrezzature, come riportato nella sentenza) risulta del tutto compatibile con la destinazione ad FD4 come previsto dal sopracitato co. 15.2 dell’art. 117 NTA.
7.1. La censura è totalmente infondata essendo evidente che la classificazione dell’area è incompatibile con il manufatto a destinazione artigianale diretto ad ospitare lo stoccaggio di materiali ferrosi ed industriali.
Inoltre, a tacer d’altro, difetta comunque la conformità con la disciplina urbanistica vigente all’epoca della realizzazione delle opere secondo quanto riferito dal Comune di -OMISSIS- e non contestato dall’appellante per contrasto con le norme urbanistiche vigenti nell'area in quanto solo contemplanti "destinazione agricola".
8. Con l’ultimo motivo, rubricato error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR n. 380/2001. Carenza e illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, deduce che la sentenza avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità della fiscalizzazione dell’abuso edilizio, sostenendo che la decadenza del titolo edilizio produrrebbe effetti analoghi all’annullamento e che, pertanto, sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, anche al fine di tutelare l’affidamento ingenerato nel privato. La censura è inammissibile essendo oramai definitiva l’ordinanza di demolizione.
9. Conclusivamente l’appello è infondato. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a favore del Comune di -OMISSIS-, in misura di complessivi E. 1.500,00 e della -OMISSIS- s.r.l. -OMISSIS-, in misura di complessivi 1.500,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di -OMISSIS-, in misura di complessivi E. 1.500,00 e della -OMISSIS- s.r.l. -OMISSIS-, in misura di complessivi 1.500,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA AM, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RI ZI AR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ZI AR | DA AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.