CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 976/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12824/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201932 325252 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TARI SALDO 2024 – Prot. n° 201932/325252 del 04/03/2025, che assume essergli stato notificato in data 5.4.2025 per la somma complessiva di € 1.618,00.
Gli immobili per cui è causa sono i seguenti:
n. 4 per l'immobile alla Indirizzo_1, in Napoli;
n. 4 per l'immobile di Indirizzo_2 a Caponapoli n.13 in Napoli
- l'immobile di Indirizzo_2 a Caponapoli n.1 in Napoli
Il ricorrente rileva:
- Che, ancorché proprietario dell'immobile alla Indirizzo_1, in virtù di regolare contratto di locazione del 01/06/2024, abita in Indirizzo_2 a Caponapoli n.13 con la propria famiglia;
- Che il contratto di affitto per l'immobile alla Indirizzo_2 a Caponapoli n. 1 è stato risolto il 30/03/2024, sicché la tassa dovuta per quest'ultimo immobile andrà calco-lata, solo ed esclusivamente, per i primi tre (3) mesi dell'anno 2024.
Si è costituito il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso per i primi due immobili e riconoscendo per il terzo immobile la non debenza del tributo. Il Comune, infine, specifica che ha provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto attiene al primo immobile sito in Indirizzo_1, poiché il presupposto della TARI è la disponibilità dell'immobile, a meno che non si provi la sua inutilizzabilità, ma sul punto nulla è stato detto.
In ordine alla Indirizzo_2 a Caponapoli n. 1, il ricorrente non ha rispettato quanto previsto dall'art. 1, co. 684 e 685 L n. 147/2013 e quindi non ha posto in essere il Comune a conoscenza della sopravvenuta cessata inutilizzabilità soggettiva dell'immobile: quindi, sotto questo profilo l'atto va annullato, ma perché non sussistente il presupposto impositivo se non per i primi tre mesi dell'anno 2024. In ordine, infine, alla valutazione duplicata in relazione all'immobile in Indirizzo_2 a Caponapoli n.13, il Comune ha provveduto a correggere l'errore con l'atto prodotto ed emanato in sede di autotutela, sicché sul punto la materia è cessata, dovendosi comunque dare atto della soccombenza virtuale della parte resistente.
In ordine alle spese, le stesse vanno compensate per le seguenti ragioni:
1) Il ricorrente è soccombente rispetto all'immobile sito in Indirizzo_1 e quindi ciò specularmente bilancia l'accoglimento virtuale del ricorso con riferimento all'immobile in Indirizzo_2 a Caponapoli n.13;
Il ricorso è accolto con riferimento all'immobile in Indirizzo_2 a Caponapoli n.1, ma è stato il ricorrente a determinare la situazione apparente dell'esistenza del presupposto impositivo non rispettando quanto previsto dalla normativa citata, sicché è egli stesso che ha determinato la notifica dell'atto, sicché le spese della relativa impugnazione sul punto non possono che ricadere sul ricorrente stesso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 Napoli Accoglie virtualmente il ricorso con riferimento all'immobile in Indirizzo_2 a Indirizzo_3 n.1 Napoli;
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'immobile in Indirizzo_2 a Indirizzo_3 n.13 Napoli;
Compensa le spese di giudizio.
Napoli, 15.1.2026
Il Magistrato tributario
AN PR
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12824/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201932 325252 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TARI SALDO 2024 – Prot. n° 201932/325252 del 04/03/2025, che assume essergli stato notificato in data 5.4.2025 per la somma complessiva di € 1.618,00.
Gli immobili per cui è causa sono i seguenti:
n. 4 per l'immobile alla Indirizzo_1, in Napoli;
n. 4 per l'immobile di Indirizzo_2 a Caponapoli n.13 in Napoli
- l'immobile di Indirizzo_2 a Caponapoli n.1 in Napoli
Il ricorrente rileva:
- Che, ancorché proprietario dell'immobile alla Indirizzo_1, in virtù di regolare contratto di locazione del 01/06/2024, abita in Indirizzo_2 a Caponapoli n.13 con la propria famiglia;
- Che il contratto di affitto per l'immobile alla Indirizzo_2 a Caponapoli n. 1 è stato risolto il 30/03/2024, sicché la tassa dovuta per quest'ultimo immobile andrà calco-lata, solo ed esclusivamente, per i primi tre (3) mesi dell'anno 2024.
Si è costituito il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso per i primi due immobili e riconoscendo per il terzo immobile la non debenza del tributo. Il Comune, infine, specifica che ha provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto attiene al primo immobile sito in Indirizzo_1, poiché il presupposto della TARI è la disponibilità dell'immobile, a meno che non si provi la sua inutilizzabilità, ma sul punto nulla è stato detto.
In ordine alla Indirizzo_2 a Caponapoli n. 1, il ricorrente non ha rispettato quanto previsto dall'art. 1, co. 684 e 685 L n. 147/2013 e quindi non ha posto in essere il Comune a conoscenza della sopravvenuta cessata inutilizzabilità soggettiva dell'immobile: quindi, sotto questo profilo l'atto va annullato, ma perché non sussistente il presupposto impositivo se non per i primi tre mesi dell'anno 2024. In ordine, infine, alla valutazione duplicata in relazione all'immobile in Indirizzo_2 a Caponapoli n.13, il Comune ha provveduto a correggere l'errore con l'atto prodotto ed emanato in sede di autotutela, sicché sul punto la materia è cessata, dovendosi comunque dare atto della soccombenza virtuale della parte resistente.
In ordine alle spese, le stesse vanno compensate per le seguenti ragioni:
1) Il ricorrente è soccombente rispetto all'immobile sito in Indirizzo_1 e quindi ciò specularmente bilancia l'accoglimento virtuale del ricorso con riferimento all'immobile in Indirizzo_2 a Caponapoli n.13;
Il ricorso è accolto con riferimento all'immobile in Indirizzo_2 a Caponapoli n.1, ma è stato il ricorrente a determinare la situazione apparente dell'esistenza del presupposto impositivo non rispettando quanto previsto dalla normativa citata, sicché è egli stesso che ha determinato la notifica dell'atto, sicché le spese della relativa impugnazione sul punto non possono che ricadere sul ricorrente stesso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 Napoli Accoglie virtualmente il ricorso con riferimento all'immobile in Indirizzo_2 a Indirizzo_3 n.1 Napoli;
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'immobile in Indirizzo_2 a Indirizzo_3 n.13 Napoli;
Compensa le spese di giudizio.
Napoli, 15.1.2026
Il Magistrato tributario
AN PR