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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/11/2024, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 403/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24.10.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.V.G. 403/2024, promosso da
nata a [...] il [...] ( , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pasquale Leonardo Cimaglia e con domicilio eletto presso il suo studio in San Severo alla
Via M. Tondi n.9, giusta mandato allegato al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ( ), ivi residente a[...] C.F._2
Soccorso n. 284, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Grasso e Irene de Angelis e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore sito in San Severo alla Via Soccorso n. 176/A, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
pagina 1 di 6 Con sentenza n. 2385/2023, emessa il 3/04.10.2023, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa ivi iscritta con il n. di R.G. 2229/2023, rigettava sia il ricorso proposto dalla sia la domanda del resistente volta ad ottenere la condanna della donna al Parte_1 ristoro dei danni in favore del figlio Persona_1
Infine, la ricorrente veniva condannata al pagamento di ½ delle spese di lite in favore del che CP_1 liquidava in €.1.685,50, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, compensando inter partes il restante 50%.
Tale sentenza veniva appellata dalla e il relativo giudizio veniva iscritto innanzi a questa Parte_1
Corte con il n. di R.G.V.G. 403/2024; all'uopo, evidenziava quanto segue: 1) in ragione di altro provvedimento adottato proprio dalla Corte di Appello di Bari all'esito di un procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c., il figlio affetto da sindrome di Down, era stato affidato in modalità Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori ed era stato regolamentato il tempo di permanenza di detto minore presso ciascuno di costoro;
2) sta di fatto che il padre aveva violato le regole all'uopo stabilite dalla Corte sicché la , dopo aver sporto denuncia in danno dell'ex compagno, aveva fatto ricorso al Tribunale di Pt_1
Foggia per ottenere l'affido esclusivo del figlio e la condanna del resistente al ristoro dei danni conseguentemente cagionati al minore;
3) nelle more del giudizio costui diveniva maggiorenne e, ciononostante, la aveva insistito per l'accoglimento delle sue istanze a cagione dell'incapacità Pt_1 congenita del figlio;
4) l'adito Tribunale rigettava però il ricorso, non potendosi più provvedere sul regime affidativo.
Trattavasi di decisione censurata dall'appellante per l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis .39 c.p.c., atteso che il Tribunale aveva ritenuto che il non avesse violato alcun CP_1 provvedimento giudiziario né che avesse ostacolato i rapporti fra la madre ed il figlio.
E ciò sebbene si fosse recato con il padre in Romania per ivi trascorrere le vacanze di fine Persona_1 anno, così impedendo al giovane di permanere presso l'abitazione della madre durante la settimana di sua spettanza.
La medesima violazione, peraltro, si era verificata anche il 22.04.2023 allorquando il figlio si era recato in Napoli con il padre, nonostante il diniego a ciò frapposto dalla . Pt_1
Ne conseguiva che il Tribunale aveva mal ponderato i fatti di causa, sì da rendere non giustificabile l'avvenuto rigetto della richiesta di ammonimento del resistente e del pari inaccettabile era la disposta parziale condanna alle spese, sebbene tale ultimo motivo di appello –a parere di questo Collegio- non fosse stato supportato da alcuna specifica censura.
Per tali ragioni, concludeva affinché la Corte volesse riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di risarcimento dei danni e di comminazione in capo al Controparte_1 di una sanzione pecuniaria, ed insisteva per la condanna dell'appellato al pagamento delle spese relative ai due gradi del giudizio.
In via istruttoria, chiedeva disporsi l'ascolto delle parti e di Persona_1
pagina 2 di 6 Con comparsa del 15.05.2024 il IG. si costituiva innanzi la Corte e, in primo luogo, Controparte_1 eccepiva la tardività della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza camerale.
Tale eccezione deve essere disattesa fin da subito, giacché egli si è comunque costituito in questo grado del giudizio, esplicando in maniera compiuta ogni sua più utile attività difensiva.
In secondo luogo, sosteneva come le formulate doglianza fossero tutte destituite di fondamento giacché alcuna violazione dei provvedimenti giudiziari valevoli fra le parti potesse essere a lui addebitata, non avendo rilievo probatorio la querela sporta dall'appellata, da intendersi quale mera prospettazione fattuale rapportata alle Autorità inquirenti.
La , peraltro, era stata resa edotta del progetto dell'appellato di trascorrere con il figlio le intere Pt_1 vacanze di Natale in Romania e, dopo aver dato il suo informale consenso alla trasferta in quel Paese, si era rifiutata di far rilasciare il di lui documento d'identità valido per l'espatrio.
Il pertanto, era stato costretto a ricorrere al Giudice Tutelare di Foggia il quale, con decreto CP_1 dell'1.12.2022 emesso inaudita altera parte e poi ritualmente notificato alla , accoglieva il ricorso Pt_1 all'uopo proposto.
E così, detto giovane aveva modo di fare per la prima volta un viaggio all'Estero, mantenendo comunque costanti rapporti con la madre mediante quotidiane videochiamate.
Senza sottacere che la aveva sempre manifestato disinteresse per il figlio, perciò collocato Pt_1 stabilmente presso il padre, gravatosi da solo di tutta l'assistenza e delle cure di cui necessitava, sempre favorendo i rapporti con la madre.
La Corte avrebbe perciò dovuto rigettare l'appello; vinte le spese.
L'udienza del 23.05.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'appellato, la causa veniva rinviata al 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con temine fino a 60 giorni prima di tale ultima udienza per il deposito di note difensive e di successivi 20 giorni per repliche.
Entrambe le parti provvedevano al deposito di dette note e, in particolare, la allegava ad esse il Pt_1
Decreto Penale n. 711/2023 con il quale il era stato condannato alla pena pecuniaria di Controparte_1
€.
9.000 per aver portato con sé il figlio in Romania per 15 giorni consecutivi, senza il consenso materno e durante le vacanze di fine anno del 2022, sostanziando così la bontà dei motivi di doglianza.
Il replicava a ciò sostenendo di aver proposto opposizione avverso tale decreto e la prima CP_1 udienza dibattimentale del relativo procedimento penale, da celebrarsi con rito immediato, era stata fissata innanzi al Tribunale di Foggia in composizione monocratica per il 20.11.2024.
Anche l'udienza del 24.10.2024 veniva celebrata in absentia sicché, acquisite le note di trattazione delle parti, all'esito della relativa camera di consiglio la Corte riservava la decisione.
Infine, con nota dell'11.042024 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per la definizione del procedimento con un non luogo a provvedere, stante il raggiungimento della maggiore pagina 3 di 6 età di Persona_1
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati gli eventi che hanno connotato il giudizio in grado di appello, è doveroso in primis sgomberare il campo dalla richiesta di ascolto delle parti e del figlio così come formulata dall'appellante, che si connota per la sua assoluta genericità ed Persona_1 astrattezza, in mancanza finanche della larvata indicazione dei temi meritevoli di approfondimento istruttorio.
E ad ogni buon fine, per la disamina delle ragioni di doglianza è doveroso evidenziare quanto segue.
La IG.ra ha censurato il mancato riconoscimento di un risarcimento dei danni in favore del figlio Pt_1 maggiorenne il quale, giova evidenziarlo a chiare lettere, sebbene sia affetto da sindrome di Persona_1
Down, non è destinatario di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne limiti la capacità giuridica e di agire né è destinatario dell'apertura del procedimento di cui agli artt. 404 e ss. c.c., sicché è legittimato a far valere, se del caso, i propri interessi e ragioni nelle sedi più opportune.
Ha censurato altresì l'omessa applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del suo ex compagno responsabile –a suo dire- di aver violato i provvedimenti giudiziari Controparte_1 valevoli inter partes in ordine all'esercizio del diritto/dovere di visita della diade madre/figlio.
E ciò con riferimento al solo periodo delle vacanze di fine d'anno del 2022 ed alla giornata del
22.04.2023.
Orbene, posto che in tutti i provvedimenti giudiziari succedutisi fra le parti risulta acclarata una condizione di disinteresse della nei confronti del figlio, giacché ella non solo non ha mai Parte_1 contribuito economicamente al suo mantenimento ma ha persino trattenuto per sé l'indennità di frequenza erogata dall'INPS in favore del predetto, sicché il Tribunale di Foggia si era determinato a disporre l'affido esclusivo di al padre (provvedimento poi riformato in parte qua dalla Corte di Persona_1
Appello di Bari all'esito di un procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c., con cui è stato ripristinato l'affido condiviso), nel comportamento del non si ravvisa alcuna condotta lesiva dei Controparte_1 supremi interessi del figlio o comunque irriguardosa del di lui diritto a mantenere un rapporto con la madre, di fatto poco proficuo per la sola “latitanza” di costei.
L'appellato, infatti, ha costituito una nuova famiglia nella quale è perfettamente inserito Persona_1 peraltro allietata dalla nascita di un fratellino e, in vista delle vacanze natalizie a cavallo tra il 2022 ed il
2023, aveva chiesto alla ex compagna di autorizzare il rilascio del documento d'identità del figlio valevole per l'espatrio, dovendosi recare con tutta la famiglia in Romania, Paese di origine della consorte.
A fronte del diniego della , il depositava un ricorso d'urgenza al Giudice Tutelare di Pt_1 CP_1
Foggia, ivi rubricato sub n. di R.G.V.G. 335/2022 il quale, proprio al fine di consentire ad Persona_1 di poter espatriare per l'arco temporale precisamente indicato in esso, autorizzava l'emissione di tale documento inaudita altera parte, stigmatizzando ancora una volta il disinteresse che la madre aveva avuto nei confronti del ragazzo.
Ed allora, tenuto conto che il rilascio di detto documento d'identità, autorizzato dall'Autorità Giudiziaria
pagina 4 di 6 con motivazione più che esaustiva, era proprio finalizzato al programmato viaggio in Romania del giovane, al Decreto Penale di Condanna n. 711/2023 emesso dal GIP di Foggia in danno del CP_1 per il delitto di cui all'art. 574-bis c.p., “perché portava con sé all'estero il figlio minore
[...] [...]
, affetto da sindrome di Down, contro la volontà della madre , Persona_2 Parte_1 impedendole l'esercizio della responsabilità genitoriale” , peraltro opposto e dunque non più in essere
(circostanza incontestata), non può essere attribuito alcun rilievo a suffragio delle ragioni di doglianza.
Ne consegue che le richieste volte ad ottenere un ristoro dei danni a carico del e a Controparte_1 beneficio del figlio (che, in linea meramente astratta, potrebbero essere oggetto di richiesta da parte di quest'ultimo, essendo ormai dotato di capacità di agire) nonché l'applicazione in danno dell'uomo di una sanzione amministrativa pecuniaria, risultano del tutto carenti delle relative condizioni oggettive e soggettive, sicché il primo motivo di appello deve essere respinto.
Parimenti irricevibili sono le censure formulate avverso la parziale condanna alle spese disposta con la sentenza appellata.
Il Tribunale di Foggia, infatti, al netto dell'assenza di attività assertive a sostegno delle doglianze sul punto, ha correttamente applicato il principio di causalità, avendo anche disatteso la domanda formulata in via riconvenzionale dal mirante ad ottenere un ristoro dei pregiudizi subiti dal figlio per le CP_1 disaccorte condotte materne.
L'appello deve pertanto essere rigettato e, in conseguenza di tanto, la IG.ra deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle relative spese che si liquidano nella misura di €.1.923,00, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, non si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di materia esente ex lege.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla IG.ra nei confronti del IG. iscritta innanzi a questa Parte_1 Controparte_1
Corte con il n. di R.G.V.G. 403/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione la sentenza n. 2385/2023 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia il 3/04.10.2023 all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 2229/2023;
2) condanna la IG.ra al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, da Parte_1 rifondersi in favore dell'appellato che liquida in €.1.923,00 per compenso, con Controparte_1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bari il 28.10.2024
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24.10.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.V.G. 403/2024, promosso da
nata a [...] il [...] ( , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pasquale Leonardo Cimaglia e con domicilio eletto presso il suo studio in San Severo alla
Via M. Tondi n.9, giusta mandato allegato al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ( ), ivi residente a[...] C.F._2
Soccorso n. 284, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Grasso e Irene de Angelis e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore sito in San Severo alla Via Soccorso n. 176/A, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
pagina 1 di 6 Con sentenza n. 2385/2023, emessa il 3/04.10.2023, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa ivi iscritta con il n. di R.G. 2229/2023, rigettava sia il ricorso proposto dalla sia la domanda del resistente volta ad ottenere la condanna della donna al Parte_1 ristoro dei danni in favore del figlio Persona_1
Infine, la ricorrente veniva condannata al pagamento di ½ delle spese di lite in favore del che CP_1 liquidava in €.1.685,50, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, compensando inter partes il restante 50%.
Tale sentenza veniva appellata dalla e il relativo giudizio veniva iscritto innanzi a questa Parte_1
Corte con il n. di R.G.V.G. 403/2024; all'uopo, evidenziava quanto segue: 1) in ragione di altro provvedimento adottato proprio dalla Corte di Appello di Bari all'esito di un procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c., il figlio affetto da sindrome di Down, era stato affidato in modalità Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori ed era stato regolamentato il tempo di permanenza di detto minore presso ciascuno di costoro;
2) sta di fatto che il padre aveva violato le regole all'uopo stabilite dalla Corte sicché la , dopo aver sporto denuncia in danno dell'ex compagno, aveva fatto ricorso al Tribunale di Pt_1
Foggia per ottenere l'affido esclusivo del figlio e la condanna del resistente al ristoro dei danni conseguentemente cagionati al minore;
3) nelle more del giudizio costui diveniva maggiorenne e, ciononostante, la aveva insistito per l'accoglimento delle sue istanze a cagione dell'incapacità Pt_1 congenita del figlio;
4) l'adito Tribunale rigettava però il ricorso, non potendosi più provvedere sul regime affidativo.
Trattavasi di decisione censurata dall'appellante per l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis .39 c.p.c., atteso che il Tribunale aveva ritenuto che il non avesse violato alcun CP_1 provvedimento giudiziario né che avesse ostacolato i rapporti fra la madre ed il figlio.
E ciò sebbene si fosse recato con il padre in Romania per ivi trascorrere le vacanze di fine Persona_1 anno, così impedendo al giovane di permanere presso l'abitazione della madre durante la settimana di sua spettanza.
La medesima violazione, peraltro, si era verificata anche il 22.04.2023 allorquando il figlio si era recato in Napoli con il padre, nonostante il diniego a ciò frapposto dalla . Pt_1
Ne conseguiva che il Tribunale aveva mal ponderato i fatti di causa, sì da rendere non giustificabile l'avvenuto rigetto della richiesta di ammonimento del resistente e del pari inaccettabile era la disposta parziale condanna alle spese, sebbene tale ultimo motivo di appello –a parere di questo Collegio- non fosse stato supportato da alcuna specifica censura.
Per tali ragioni, concludeva affinché la Corte volesse riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di risarcimento dei danni e di comminazione in capo al Controparte_1 di una sanzione pecuniaria, ed insisteva per la condanna dell'appellato al pagamento delle spese relative ai due gradi del giudizio.
In via istruttoria, chiedeva disporsi l'ascolto delle parti e di Persona_1
pagina 2 di 6 Con comparsa del 15.05.2024 il IG. si costituiva innanzi la Corte e, in primo luogo, Controparte_1 eccepiva la tardività della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza camerale.
Tale eccezione deve essere disattesa fin da subito, giacché egli si è comunque costituito in questo grado del giudizio, esplicando in maniera compiuta ogni sua più utile attività difensiva.
In secondo luogo, sosteneva come le formulate doglianza fossero tutte destituite di fondamento giacché alcuna violazione dei provvedimenti giudiziari valevoli fra le parti potesse essere a lui addebitata, non avendo rilievo probatorio la querela sporta dall'appellata, da intendersi quale mera prospettazione fattuale rapportata alle Autorità inquirenti.
La , peraltro, era stata resa edotta del progetto dell'appellato di trascorrere con il figlio le intere Pt_1 vacanze di Natale in Romania e, dopo aver dato il suo informale consenso alla trasferta in quel Paese, si era rifiutata di far rilasciare il di lui documento d'identità valido per l'espatrio.
Il pertanto, era stato costretto a ricorrere al Giudice Tutelare di Foggia il quale, con decreto CP_1 dell'1.12.2022 emesso inaudita altera parte e poi ritualmente notificato alla , accoglieva il ricorso Pt_1 all'uopo proposto.
E così, detto giovane aveva modo di fare per la prima volta un viaggio all'Estero, mantenendo comunque costanti rapporti con la madre mediante quotidiane videochiamate.
Senza sottacere che la aveva sempre manifestato disinteresse per il figlio, perciò collocato Pt_1 stabilmente presso il padre, gravatosi da solo di tutta l'assistenza e delle cure di cui necessitava, sempre favorendo i rapporti con la madre.
La Corte avrebbe perciò dovuto rigettare l'appello; vinte le spese.
L'udienza del 23.05.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'appellato, la causa veniva rinviata al 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con temine fino a 60 giorni prima di tale ultima udienza per il deposito di note difensive e di successivi 20 giorni per repliche.
Entrambe le parti provvedevano al deposito di dette note e, in particolare, la allegava ad esse il Pt_1
Decreto Penale n. 711/2023 con il quale il era stato condannato alla pena pecuniaria di Controparte_1
€.
9.000 per aver portato con sé il figlio in Romania per 15 giorni consecutivi, senza il consenso materno e durante le vacanze di fine anno del 2022, sostanziando così la bontà dei motivi di doglianza.
Il replicava a ciò sostenendo di aver proposto opposizione avverso tale decreto e la prima CP_1 udienza dibattimentale del relativo procedimento penale, da celebrarsi con rito immediato, era stata fissata innanzi al Tribunale di Foggia in composizione monocratica per il 20.11.2024.
Anche l'udienza del 24.10.2024 veniva celebrata in absentia sicché, acquisite le note di trattazione delle parti, all'esito della relativa camera di consiglio la Corte riservava la decisione.
Infine, con nota dell'11.042024 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per la definizione del procedimento con un non luogo a provvedere, stante il raggiungimento della maggiore pagina 3 di 6 età di Persona_1
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati gli eventi che hanno connotato il giudizio in grado di appello, è doveroso in primis sgomberare il campo dalla richiesta di ascolto delle parti e del figlio così come formulata dall'appellante, che si connota per la sua assoluta genericità ed Persona_1 astrattezza, in mancanza finanche della larvata indicazione dei temi meritevoli di approfondimento istruttorio.
E ad ogni buon fine, per la disamina delle ragioni di doglianza è doveroso evidenziare quanto segue.
La IG.ra ha censurato il mancato riconoscimento di un risarcimento dei danni in favore del figlio Pt_1 maggiorenne il quale, giova evidenziarlo a chiare lettere, sebbene sia affetto da sindrome di Persona_1
Down, non è destinatario di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne limiti la capacità giuridica e di agire né è destinatario dell'apertura del procedimento di cui agli artt. 404 e ss. c.c., sicché è legittimato a far valere, se del caso, i propri interessi e ragioni nelle sedi più opportune.
Ha censurato altresì l'omessa applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del suo ex compagno responsabile –a suo dire- di aver violato i provvedimenti giudiziari Controparte_1 valevoli inter partes in ordine all'esercizio del diritto/dovere di visita della diade madre/figlio.
E ciò con riferimento al solo periodo delle vacanze di fine d'anno del 2022 ed alla giornata del
22.04.2023.
Orbene, posto che in tutti i provvedimenti giudiziari succedutisi fra le parti risulta acclarata una condizione di disinteresse della nei confronti del figlio, giacché ella non solo non ha mai Parte_1 contribuito economicamente al suo mantenimento ma ha persino trattenuto per sé l'indennità di frequenza erogata dall'INPS in favore del predetto, sicché il Tribunale di Foggia si era determinato a disporre l'affido esclusivo di al padre (provvedimento poi riformato in parte qua dalla Corte di Persona_1
Appello di Bari all'esito di un procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c., con cui è stato ripristinato l'affido condiviso), nel comportamento del non si ravvisa alcuna condotta lesiva dei Controparte_1 supremi interessi del figlio o comunque irriguardosa del di lui diritto a mantenere un rapporto con la madre, di fatto poco proficuo per la sola “latitanza” di costei.
L'appellato, infatti, ha costituito una nuova famiglia nella quale è perfettamente inserito Persona_1 peraltro allietata dalla nascita di un fratellino e, in vista delle vacanze natalizie a cavallo tra il 2022 ed il
2023, aveva chiesto alla ex compagna di autorizzare il rilascio del documento d'identità del figlio valevole per l'espatrio, dovendosi recare con tutta la famiglia in Romania, Paese di origine della consorte.
A fronte del diniego della , il depositava un ricorso d'urgenza al Giudice Tutelare di Pt_1 CP_1
Foggia, ivi rubricato sub n. di R.G.V.G. 335/2022 il quale, proprio al fine di consentire ad Persona_1 di poter espatriare per l'arco temporale precisamente indicato in esso, autorizzava l'emissione di tale documento inaudita altera parte, stigmatizzando ancora una volta il disinteresse che la madre aveva avuto nei confronti del ragazzo.
Ed allora, tenuto conto che il rilascio di detto documento d'identità, autorizzato dall'Autorità Giudiziaria
pagina 4 di 6 con motivazione più che esaustiva, era proprio finalizzato al programmato viaggio in Romania del giovane, al Decreto Penale di Condanna n. 711/2023 emesso dal GIP di Foggia in danno del CP_1 per il delitto di cui all'art. 574-bis c.p., “perché portava con sé all'estero il figlio minore
[...] [...]
, affetto da sindrome di Down, contro la volontà della madre , Persona_2 Parte_1 impedendole l'esercizio della responsabilità genitoriale” , peraltro opposto e dunque non più in essere
(circostanza incontestata), non può essere attribuito alcun rilievo a suffragio delle ragioni di doglianza.
Ne consegue che le richieste volte ad ottenere un ristoro dei danni a carico del e a Controparte_1 beneficio del figlio (che, in linea meramente astratta, potrebbero essere oggetto di richiesta da parte di quest'ultimo, essendo ormai dotato di capacità di agire) nonché l'applicazione in danno dell'uomo di una sanzione amministrativa pecuniaria, risultano del tutto carenti delle relative condizioni oggettive e soggettive, sicché il primo motivo di appello deve essere respinto.
Parimenti irricevibili sono le censure formulate avverso la parziale condanna alle spese disposta con la sentenza appellata.
Il Tribunale di Foggia, infatti, al netto dell'assenza di attività assertive a sostegno delle doglianze sul punto, ha correttamente applicato il principio di causalità, avendo anche disatteso la domanda formulata in via riconvenzionale dal mirante ad ottenere un ristoro dei pregiudizi subiti dal figlio per le CP_1 disaccorte condotte materne.
L'appello deve pertanto essere rigettato e, in conseguenza di tanto, la IG.ra deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle relative spese che si liquidano nella misura di €.1.923,00, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, non si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di materia esente ex lege.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla IG.ra nei confronti del IG. iscritta innanzi a questa Parte_1 Controparte_1
Corte con il n. di R.G.V.G. 403/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione la sentenza n. 2385/2023 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia il 3/04.10.2023 all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 2229/2023;
2) condanna la IG.ra al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, da Parte_1 rifondersi in favore dell'appellato che liquida in €.1.923,00 per compenso, con Controparte_1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bari il 28.10.2024
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 6