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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. PIRAS C.F._1
GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
All'udienza del 12.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cagliari il
24.05.2016 e trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2016, Numero
67, Parte 1, ordinando le annotazioni di legge all'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3. In caso di opposizione, condannare la resistente alle spese di lite con competenze e spese da corrispondere in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2024, ha domandato a questo Tribunale, accertato Parte_1
il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
24.05.2016 in Cagliari con . Controparte_1
Ha precisato che dall'unione coniugale non sono nati figli e che i coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 2218/2023 pubblicata il 28.09.2023.
non è comparsa alla prima udienza né si è costituita in giudizio nonostante Controparte_1
regolare citazione.
Istruita con prova documentale all'udienza del 12.11.2024 il Giudice ha tenuto la causa a decisione sulle conclusioni precisate dal ricorrente.
****
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Cagliari il 24.05.2016.
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 2218/2023 pubblicata il 28.09.2023 con la quale il
Tribunale di Cagliari ha omologato la separazione consensuale tra le parti e da questa data, come affermato dal ricorrente, non è stata ripresa la convivenza,
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione di parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta. Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, legge 898/1970, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
Controparte_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in il 24/05/2016 fra i coniugi Pt_1
nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio
[...]
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 67, parte 1, anno 2016
- Comune di Cagliari);
2) nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 9.04.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Il giudice rel.
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi