Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
La Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli prevista dall'art. 17 del D.L. 27 febbraio 1919, n. 219 convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290, è un organo giurisdizionale speciale ( con funzioni arbitrali e in unica istanza di merito) la cui competenza giurisdizionale è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la "determinazione" delle indennità di espropriazione e di occupazione derivanti dai corrispondenti provvedimenti ablativi necessari per le opere da eseguirsi nel Comune e nella provincia di Napoli, e sempre che dette indennità non siano state "amichevolmente concordate tra il proprietario e l'espropriante". Da ciò consegue che siano sottratte alla giurisdizione della predetta Giunta, e rimangano invece attribuite a quella del giudice ordinario (da individuarsi secondo gli ordinari criteri) innanzitutto le controversie che attengono non già alla "liquidazione" delle suddette indennità, sibbene all'accertamento del "diritto" alle stesse, quali quelle aventi ad oggetto i vizi del provvedimento contenente la loro determinazione in sede amministrativa o del relativo procedimento, ovvero il risarcimento del danno conseguente a tali vizi; inoltre tutte le controversie comunque riguardanti dette indennità quando le stesse siano state concordate amichevolmente. Da ciò consegue, altresì, che la Giunta sia carente di giurisdizione in ordine alle controversie che presuppongano ed impongano la risoluzione della questione pregiudicante relativa all'interpretazione di convenzioni fra le parti in tema di indennità di espropriazione o di occupazione, e si discuta - ad esempio - se quella concretamente intervenuta possa configurare un "concordamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 D.Lgt. n. 219/19.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Pres. di Sez. -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Pres. di Sez. -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 7591 del Ruolo Affari civili per l'anno 1997, proposto da
CONSORZIO EDINA, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 51, presso lo studio dell'avvocato Enrico Sordi, rappresentato dagli avvocati Gaetano Piscicelli e Franco Montuono in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e dagli stessi difeso, ricorrente contro
DI MA, residente in [...], intimato e
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, e C.I.P.E. in persona del Funzionario Delegato ai sensi dell'art. 84 L. 14 maggio 1981 n. 219, entrambi legalmente domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato e dalla stessa Avvocatura Generale, sempre per legge, rappresentati e difesi, controricorrenti avverso la sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, n. 52 del 6 luglio 1996. Udita, nella pubblica udienza dell'11 marzo 1999, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con decreto 3 giugno 1981, il Sindaco di Napoli - provvedendo nella sua qualità di Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione del programma di edilizia residenziale previsto dal Titolo Vili della L. 14 maggio 1981 n. 219 - dispose l'occupazione di urgenza di uno stabile sito in Napoli di proprietà di IO ON, occorrente ai fini dell'attuazione di quel programma.
La procedura espropriativa fu affidata in concessione al Consorzio EDINA.
La concessionaria si immise nel possesso dell'immobile in data 11 giugno 1981.
Successivamente, con provvedimento in data 28 giugno 1985, il Sindaco di Napoli determinò l'ammontare della indennità di espropriazione nella misura di L. 30.403.292.
Detta indennità fu accettata dall'espropriando con dichiarazione giurata sottoscritta davanti al competente funzionario del Comune di Napoli.
In data 21 novembre 1985, l'espropriando riscosse quell'indennità e sottoscrisse una quietanza liberatoria. Con decreto in data 24 aprile 1986, il Sindaco di Napoli pronunciò l'espropriazione dell'immobile.
2.- Con atto di citazione notificato il 12 ed il 13 giugno 1996, IO ON, richiamate le circostanze fin qui esposte, sostenne di aver diritto anche alla indennità prevista dalla legge per il periodo di occupazione legittima protrattosi dall'11 giugno 1981 al 24 aprile 1986, data della perdita del diritto di proprietà a seguito del decreto di espropriazione. Lamentò la mancata corresponsione di quella indennità. Pertanto, convenne davanti alla Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli il Consorzio EDINA nonché il C.I.P.E. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri perché - previa determinazione del giusto ammontare della indennità di occupazione - i convenuti, o quelli di essi ritenuti obbligati, fossero condannati al pagamento diretto del relativo importo (ovvero in subordine al suo deposito presso la cassa Depositi e Prestiti) con gli interessi e la rivalutazione. 3.1.- Tutti i convenuti si costituirono in giudizio. 3.2.- il Consorzio EDINA dedusse, in fatto, che l'attore:
nell'atto (tipicizzante il c.d. concordamento) con cui aveva accettato l'indennità di espropriazione, aveva dichiarato, testualmente, "di rinunziare a proporre opposizione a stima o a ogni altra azione giudiziaria che abbia attinenza alla occupazione o alla espropriazione dell'immobile"; nell'atto, poi, di quietanza aveva dichiarato, sempre testualmente, di "essere stato pienamente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere per l'occupazione e l'espropriazione dell'immobile".
Ciò dedotto eccepì:
- il difetto di giurisdizione della Giunta speciale adita, sotto il profilo della carenza della potestas iudicandi in ordine alla determinazione della indennità di occupazione;
- il difetto della giurisdizione della stessa Giunta stante l'avvenuto concordamento delle indennità racchiuso nelle dichiarazioni di accettazione e di quietanza avanti richiamate;
- il difetto della propria legittimazione passiva;
- l'infondatezza della pretesa, una volta che, comunque, ogni rapporto relativo relativo all'occupazione dell'immobile era stato definito con il concordamento e la quietanza liberatoria;
- l'infondatezza della pretesa perché, in ogni caso, per le occupazioni disposte ai sensi del Titolo Vili della L. n. 21911981 non è dovuta alcuna indennità,
- l'infondatezza della pretesa, nei limiti in cui veniva invocata la determinazione della indennità sulla base del valore venale dell'immobile, anziché sul valore concordato ai fini della indennità di espropriazione o, quanto meno, sul valore determinato ai sensi dell'art. 5 bis L. n. 359/1992;
- l'estinzione per prescrizione delle annualità della indennità di occupazione relative ai periodi antecedenti il decennio dalla domanda.
3.3.- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il C.I.P.E. eccepirono il difetto della loro legittimazione passiva e, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. 4.- La Giunta Speciale adita pronunciando con sentenza depositata il 6 luglio 1996, ha cosi statuito. a) Ha dichiarato la sussistenza della propria giurisdizione sotto entrambi i profili dedotti dal Consorzio EDINA a sostegno della contraria eccezione.
Infatti, ha affermato, la Giunta Speciale ha la potestas iudicandi anche in ordine alla determinazione della indennità di occupazione.
Nel contempo, le pattuizioni di cui all'atto di accettazione della indennità di espropriazione ed alla quietanza liberatoria non hanno alcun valore giuridico, con la conseguenza che, in quanto invalide, non determinano l'insorgere della preclusione ostativa della competenza giurisdizionale della Giunta, la quale, infatti, è connessa esclusivamente ad un accordo pienamente valido ed efficace in ordine alle indennità dovute. In particolare, ha osservato, l'invalidità e l'inefficacia degli atti dei quali si tratta deriva, per un verso, dal rilievo che "si appalesano inidonei a configurare una manifestazione di volontà intesa ad evidenziare che la somma liquidata fosse comprensiva anche dell'importo spettante a titolo di indennità di occupazione"; e per altro verso, dalla constatazione che "non integrano validi negozi unilaterali satisfattivi per difetto degli elementi essenziali, che si sarebbero dovuti concretizzare nella specificazione della misura complessiva e delle varie componenti della liquidazione della indennità effettuata in sede amministrativa".
b) Ha dichiarato il difetto della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del C.I.P.E.; nonché la legittimazione passiva del Consorzio EDINA.
c) Ha dichiarato che in ordine alle occupazioni disposte in attuazione del Titolo Vili della L. n. 219/1981 il proprietario del bene occupato ha diritto alla relativa indennità, autonoma rispetto a quella di espropriazione.
d) Ha rigettato l'eccezione di estinzione la prescrizione, sulla base del rilievo che "l'occupazione non è suscettibile di frazionamento ai fini della instaurazione del giudizio inteso ad ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito"; che la prescrizione decennale incomincia a decorrere dalla data del decreto di espropriazione;
e che alla data della citazione il decennio dall'espropriazione non era ancora decorso.
e) Ha affermato che in ordine alle occupazioni disposte ai sensi e per gli effetti della L. n. 219/1981, l'indennità deve essere determinata con riferimento al valore venale dell'immobile occupato, anche se diverso rispetto a quello considerato ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione.
f) Di conseguenza, dopo aver fissato in L. 64.345.200 il valore venale dell'immobile alla data del provvedimento di espropriazione, ha affermato che l'indennità di occupazione deve essere liquidato secondo il criterio degli interessi legali su detto valore per il periodo dall'11 giugno 1981 al 24 aprile 1986.
In sintesi, perciò, dopo aver dichiarato il difetto della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del C.I.P.E., ha condannato il Consorzio EDINA a pagare all'attore - mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - a titolo di indennità di occupazione una somma corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore pieno del cespite espropriato (L. 64.345.200) con decorrenza dall'11 giugno 1981 al 15 maggio 1987 (data del decreto di espropriazione), oltre agli interessi legali ulteriori sulla somma così determinata da quest'ultima data a quella dell'effettivo deposito.
5.- Il Consorzio EDINA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di annullamento.
L'intimato IO ON non ha sviluppato attività difensiva. Gli intimati Presidenza del Consiglio dei Ministri e C.I.P.E. resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Come è incontroverso in causa, l'espropriando IO ON, ricevuta l'offerta della indennità di espropriazione l'accetto e, nell'accettarla, dichiarò di "rinunziare a proporre opposizione a stima od ad ogni altra azione giudiziaria che abbia attinenza alla occupazione dell'immobile"; indi, riscosse la somma accettata e, nell'occasione, sottoscrisse una quietanza nella quale dichiarò "di essere stato pienamente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere per l'occupazione e l'espropriazione degli immobili". Col ricorso per cassazione che ne occupa, il Consorzio EDINA riallacciandosi a questa situazione di fatto, ribadisce che le anzidette dichiarazioni dell'espropriando hanno la natura e la portata di un "concordamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 D.L.Lg. 27 febbraio 1919 n. 219 (contenente Provvedimenti a favore della città di Napoli) convertito in L. 24 agosto 1921 n.1290 in ordine non solo alla indennità spettante per l'espropriazione dell'immobile per il quale è controversia, ma, altresì, agli eventuali diritti spettanti al proprietario per la precedente occupazione dello stesso bene;
e denuncia che, nella sentenza impugnata in sede di legittimità, la Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli:
I) ha violato gli artt. 17 e 18 D.L.Lg. 27 febbraio 1919 n. 219, l'art. 80 L. 14 maggio 1981 n. 219, la L. 25 giugno 1865 n. 2359, la
L. 22 ottobre 1971 n. 865, principi generali in tema di indennità di occupazione nonché la disciplina in tema di riparto della giurisdizione in quanto ha pronunciato sulla domanda diretta alla attribuzione della indennità di occupazione proposta dall'attore, nonostante che rispetto ad essa fosse carente di giurisdizione, stante l'avvenuto "concorda mento" tra le parti anche in ordine alla indennità di occupazione (primo motivo);
II) nell'interpretare le dichiarazioni racchiuse nelle dichiarazioni di accettazione della indennità e di quietanza e nell'escludere che esse realizzassero un "concordamento" ha violato gli artt. 1362 e 1363 Cod. civ., posto che non ha accertato quale fosse la comune intenzione delle parti, ne' ha apprezzato le dichiarazioni e le clausole sotto il profilo sistematico;
in ogni caso non ha motivato in modo valido la propria lettura di quegli atti (secondo motivo);
III) ha violato gli artt. 2946 e 2395 Cod. civ. nonché i principi generali in tema di prescrizione in quanto ha disatteso la disciplina positiva (in special modo l'art. 20 L. 22 ottobre 1971 n.865 e l'art. 71 L. 25 giugno 1865 n. 2359) dalla quale emerge che il diritto all'indennità di occupazione matura di anno in anno, ed è immediatamente esigibile alla scadenza di ciascun anno, si che da questa scadenza inizia a decorrere la sua prescrizione. 2.- La Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli prevista dall'art. 17 del D.L.Lg. 27 febbraio 1919 n. 219 convertito in L. 24 agosto 1921 n. 1290, è un organo giurisdizionale speciale (con funzioni arbitrali e in unica istanza di merito) la cui competenza giurisdizionale è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la "determinazione" delle indennità di espropriazione e di occupazione derivanti dai corrispondenti provvedimenti ablativi necessari per le opere da eseguirsi nel Comune e nella Provincia di Napoli, e sempre che dette indennità non siano state "amichevolmente concordate tra il proprietario e l'espropriante".
Pertanto, sono sottratte alla giurisdizione della predetta Giunta speciale e rimangono attribuite a quella del giudice ordinario (da individuarsi secondo gli ordinari criteri) innanzitutto le controversie che attengono non già alla "liquidazione" delle suddette indennità, sibbene all'accertamento del "diritto" alle stesse, quali quelle aventi ad oggetto i vizi del provvedimento contenente la loro determinazione in sede amministrativa o del relativo procedimento, ovvero il risarcimento del danno conseguente a tali vizi;
inoltre, tutte le controversie comunque riguardanti dette indennità quando le stesse siano state concordate amichevolmente (cfr. Cass. S.U. 1 luglio 1997 n. 5898, 11 luglio 1993 n. 7703, 30 dicembre 1992 nn. 13703 e 13704, 6 settembre 1990 n. 9209). Correlativamente, la Giunta speciale è carente di giurisdizione in ordine alle controversie che presuppongano ed impongano la risoluzione della questione pregiudicante relativa all'interpretazione di convenzioni tra le parti in tema di indennità di espropriazione o di occupazione, e si discuta se quella concretamente intervenuta possa configurare un "concordamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 D.L.Lg. n. 21911919. Si tratta, infatti, di una questione che ha ad oggetto principale non già la liquidazione della indennità, ma la sussistenza del diritto all'indennità, di modo che, secondo la disciplina circa i limiti della giurisdizione della Giunta Speciale, non può che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinano, trascinando con se anche la giurisdizione in ordine alle questioni pregiudicate connesse alla liquidazione della indennità (cfr. Cass. 1 luglio 1997 n. 5898, 11 luglio 1993 n. 7703, 6 settembre 1990 n. 9209). Ne discende che, nella specie, la Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli non aveva giurisdizione sulla controversia intercorsa tra le parti in ordine alla questione pregiudicante se il "concordamento" tra esse intervenuto riguardasse anche l'indennità di occupazione, di modo che le rimaneva preclusa, prima ancora che la statuizione su questa questione, la potestas iudicandi sull'intera controversia. Il primo motivo di annullamento che denuncia il difetto di giurisdizione della Giunta speciale, pertanto, è fondato e deve essere accolto.
3.- Tanto comporta la declaratoria della giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso, perché propongono questioni ovviamente gradate.
4.- Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione proposto dal Consorzio EDINA avverso la sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli n. 52 del 6 luglio 1996;
- dichiara la giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
- dichiara assorbiti gli altri motivi;
- compensa per intero tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, il 11 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999