Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1373/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1373/2019 promossa da:
(deceduto) con il patrocinio dell'Avv. CECCONI LETIZIA (CF: Persona_1
) C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. CECCONI LETIZIA (CF: Controparte_1
C.F._1
APPELLANTI nei confronti di
(CF Controparte_2
P.IVA_1
GIÀ Controparte_3 Controparte_2
,)
[...] P.IVA_2
) C.F._2
APPELLATE con l'intervento di (C.F. Controparte_4 Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. CECCONI LETIZIA C.F._3
pagina 1 di 27
(C.F. Controparte_6
C.F._5
IN GI ED DI RD AR (C.F.
) rappresentato e difeso dall'avv. CECCONI LETIZIA C.F._6
INTERVENUTI avverso la sentenza n. 1045/2018 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 17/12/2018
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante e parte intervenuta:
“Voglia, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in parziale riforma della sentenza n. 1045/2018 Rep. N. 2313/2018 (R.G. n. 1131/2015), emessa dal Tribunale Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Gargiulo, in data 17 dicembre 2018, depositata e pubblicata in data 19.12.2018 per tutte le ragioni esplicitate nel corpo dell'atto di riassunzione in appello: In via preliminare: Accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in via istruttoria, in riforma della sentenza impugnata, disporre mediante ordinanza: - la nomina di un consulente tecnico contabile affinché quest'ultimo accerti gli illegittimi addebiti relativamente al rapporto di conto corrente indicato in narrativa in ragione delle nullità contestate valutando tutta la documentazione in atti ossia a partire dal 1996 al 2015; Nel merito: a) accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art. 1815 2° comma c.c.; qualora invece l'istituto di credito convenuto, nonostante l'istanza ex art. 119 TUB avanzata dall'odierno attore, non fornisca la prova della pattuizione scritta di interessi al di sopra del tasso legale (ossia non disponga del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito), così come disposto dall'art. 117 TUB e 1284 c.c., si ridetermini il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di pagina 2 di 27 interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei BOT;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle di causa;
c) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza " tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
d) rideterminare il "dare ed avere condizioni contrattuali;
e) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'istituto di credito convenuto alla rideterminazione del saldo conto epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca. f) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
Con espressa riserva di autonoma azione volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per due gradi di giudizio per il quale lo scrivente legale si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata:
“…l'Avv. Umberto Buiani, per conto di contesta la CT Controparte_3 depositata riportandosi alle osservazioni della Ctp della Banca, Dott.ssa . In Per_2 linea con tali deduzioni, l'Avv. Buiani formula istanza per modifica e/o integrazione della consulenza sui seguenti punti: a. per l'applicazione del tasso bancario, la CT non ha considerato le variazioni dei tassi sebbene lo jus variandi fosse previsto sin pagina 3 di 27 dal primo contratto del 28.11.1983. Lo jus variandi non è stato contestato con la domanda avversaria di primo grado (e dunque sulla sua disapplicazione non è sorto contraddittorio) tanto che neppure il quesito della Corte chiedeva la disapplicazione dei tassi fissati circoscrivendo le verifiche peritali alla pattuizione delle condizioni che regolano il rapporto (tasso, anatocismo e CMS) ed alla presenza di rimesse solutorie prescritte. In conclusione si chiede la rielaborazione dei conteggi;
b. la CT ha espunto dai conteggi le spese ma le stesse non erano oggetto della domanda da parte dell'attrice di primo grado, oggi appellante, sicché se ne chiede il reinserimento nei calcoli;
c. la capitalizzazione trimestrale a far tempo dall'8.02.2000 è stata ritenuta legittima dalle recentissime pronunce della Cassazione (ordinanze n. 5054/2024, n. 5064/2024 e n. 8639/2024) se la previsione della reciprocità viene comunicata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non trattandosi di condizione non peggiorativa del rapporto (naturalmente nel caso come quello in esame in cui i testi contrattuali già la prevedevano a favore della Banca). Per tale ragione si chiede il reinserimento della capitalizzazione a far tempo dal 2000; d. la CMS è stata espunta senza considerare che risulta pattuita in diversi contratti depositati, a decorrere da quello del 28.11.1983; in particolare viene pattuita la “commissione sul massimo scoperto trimestrale” nella misura dello 0,125%; la metodologia di applicazione della CMS è dunque determinata e determinabile, poiché si rifà ai principi base della tecnica bancaria, ovvero all'applicazione dell'aliquota pattuita in misura specifica (indicata nella misura di
“1/8” corrispondente alla percentuale dello 0,125% di calcolo), sul massimo scoperto di conto corrente (base di calcolo) e con cadenza trimestrale (periodicità); e. la quantificazione delle rimesse prescritte dovrebbe essere calcolata anche nella diversa ipotesi del saldo banca atteso che il dibattito giurisprudenziale è in corso e affinché la relazione sia completa rispetto a qualsiasi scenario. Tutto ciò premesso, oltre alla richiesta istruttoria sopra precisata, Controparte_3
chiede l'accoglimento delle conclusioni già indicate in comparsa di
[...] costituzione e risposta in appello” ed ivi “- in via preliminare, dichiarare inammissibile, anche ai sensi dell'art- 348 bis c.p.c., l'appello avversario;
- nel merito respingere l'appello perché inammissibile e/o infondato e confermare la sentenza n. 1045/2018 e, in ogni caso, respingere tutte le domande di primo grado, in tesi e in ipotesi, ex adverso dedotte in quanto inammissibili e infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti sia nella sentenza che per le altre motivazioni espresse nel presente atto. In ogni caso, respingere l'istanza di integrazione della CT avendo prestato acquiescenza la Controparte in primo grado alla stessa”.
pagina 4 di 27 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1045/2018 pubblicata il 17/12/2018, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
“1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna in solido gli attori a rifondere in favore della convenuta le spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
”
Tale sentenza è stata emessa su domanda di e Persona_1 Controparte_1 con cui hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pistoia la
[...]
( odierna , esponendo Controparte_2 Controparte_3 di intrattenere con quest'ultima un rapporto di conto corrente ordinario n.
0000/6458 con l' utilizzo di fido e che la Banca aveva operato addebiti illegittimi a titolo di: a) anatocismo;
b) interesso ultralegali, c) interessi usurari, sia sub specie di usura oggettiva che usura soggettiva;
d) commissione di massimo scoperto, per carenza di una preventiva pattuizione e di una giustificazione causale;
d) determinazione dei giorni di valute, per carenza di una preventiva pattuizione. Gli attori chiedevano quindi di accertare il saldo corretto saldo del rapporto di conto corrente e di condannare la Banca alla ripetizione di quanto da essa indebitamente percepito.
Quest'ultima domanda veniva poi implicitamente rinunciata (perché non riproposta nelle conclusioni della prima memoria 183 c.p.c.) ed espressamente rinunciata nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese di ripetizione per periodi antecedenti il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e la decadenza dei correntisti dal diritto di contestazione degli estratti conto per mancata tempestiva pagina 5 di 27 impugnazione degli stessi. Nel merito deduceva l'espresso riconoscimento, da parte dello , con lettera del 30.1.2013, del debito di € 70.595,75 e contestava la Per_1 fondatezza delle domande attoree concludendo per il loro rigetto e formulando, in via subordina, eccezione di compensazione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Persona_1 CP_1
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello, la Controparte_2
(di seguito o anche APPELLATA) proponendo gravame
[...] Controparte_7 avverso la suddetta sentenza con un unico motivo di appello:
1. Mancato assolvimento dell'onere probatorio;
Per tale ragione è stata, pertanto, formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la non si è costituita, mentre è intervenuta in CP_7 giudizio (GIÀ Controparte_3 Controparte_2
e di seguito solo ) la quale ha contestato, perché infondate, le
[...] CP_3 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza in data 12.10.2021 il processo è stato dichiarato interrotto a seguito del documentato e dichiarato, da parte dell'APPELLANTE, sopravvenuto decesso di
. Persona_1
Si sono quindi costituiti in giudizio in prosecuzione , Controparte_1 CP_4
, e quali eredi di
[...] Controparte_5 Controparte_6 Per_1
(di seguito EREDI o INTERVENUTI).
[...]
In data 14.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art.
pagina 6 di 27 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza in data 18.11.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo ritenuta la necessita di rinnovare l'espletata CT al fine di – previa analisi del contratto e del rapporto di conto corrente ordinario n. 6458 utilizzato con fido (acceso presso la
) – rideterminare il saldo del conto corrente ordinario. CP_7
Espletata C.T.U. contabile, all'udienza del 24.10.2024 la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia della non essendosi costituita in giudizio CP_7 nonostante la regolarità della notifica effettuata nei suoi confronti.
Va respinta altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_3 per mancata riproposizione delle censure di merito del primo grado, ovvero della causa petendi, poiché la sola riproposizione delle domande nelle conclusioni non sarebbe sufficiente a devolvere al giudice d'appello la controversia.
L'eccezione va disattesa in quanto infondata avendo l'appello consentito di cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata ed avendo gli APPELLANTI riproposto le domande al cui accoglimento la invocata CT sarebbe stata finalizzata.
Del pari, priva di pregio è l'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. in considerazione dell'assunzione della causa in decisione in ragione della non manifesta infondatezza del gravame.
NEL MERITO
pagina 7 di 27 L'appello è in parte fondato e va accolto, per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è argomentata sotto due profili:
a) in primo luogo, gli APPELLANTI lamentano l'erronea interpretazione della giurisprudenza richiamata, laddove, in ossequio al principio della ragione più liquida, il Giudice di prime cure ha rigettato le loro domande per mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essi gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
b) in secondo luogo, la decisione sarebbe errata laddove il Tribunale ha respinto le domande attoree, basandosi sulla C.T.U. che tuttavia era stata espletata solo su documentazione parziale e ritenuto che essi APPELLANTI non avessero prodotto in giudizio tutti gli estratti conto, per cui tale mancanza avrebbe impedito la ricostruzione del soldo finale del conto corrente.
In particolare, gli APPELLANTI sostengono, con riguardo a tale secondo profilo di critica, di avere ritualmente prodotto il contratto originario di c/c stipulato nel 1983
e gli estratti conto a partire dal 1996 al 2015, mentre l'Ausiliario avrebbe esaminato solo parzialmente la documentazione prodotta ed acquisita anche a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., essendosi limitato a considerare i soli estratti conto a partire dal 01/07/2004 al 31/08/2014, come dallo stesso affermato
(cfr. pag. 9 della CT). Lo stesso G.I. allineandosi alla giurisprudenza di legittimità nella formulazione del quesito al CT al punto 1), aveva specificato di considerare
“… il saldo debitorio/creditorio del primo saldo in atti”
Per questo motivo, gli stessi APPELLANTI hanno chiesto la rinnovazione della CT con la nomina di un nuovo consulente affinché, sulla base della documentazione in atti, procedesse a rideterminare il saldo di c/c relativamente al rapporto oggetto di pagina 8 di 27 gravame al netto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, della
CMS, delle spese e interessi ultralegali addebitati ma non determinati per iscritto.
Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.
Sub a) In primo luogo, il Tribunale non ha fatto buon uso dei principi giurisprudenziali in subiecta materia laddove ha statuito: “[…]Tanto precisato, la domanda di rideterminazione del saldo deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.”
e ancora “In ossequio al principio della ragione più liquida, assume, dunque, rilievo dirimente ai fini della decisione la mancata produzione da parte dei sig.ri e Per_1 di tutti gli estratti conto in loro possesso, posto che, pur avendo allegato CP_1
a conforto delle proprie allegazioni difensive una perizia contabile (che avrebbe ricostruito il corretto saldo del rapporto di conto corrente nel periodo settembre
2004 -31 agosto 2018) gli stessi hanno depositato solo una parte degli estratti conto in loro possesso. La produzione, sebbene incompleta degli estratti conto relativi all'anno 2007, esclude che ricorra, nel caso di specie, un'ipotesi di incolpevole indisponibilità della documentazione bancaria non ritualmente e tempestivamente prodotta da parte attrice. […] La mancanza degli estratti del conto corrente ordinari o non potrebbe invero consentire una fedele ricostruzione del saldo, sia pure alla data del di proposizione della domanda giudiziale, imponendo, viceversa, al c.t.u. di fare ricorso ad artifici contabili (quale l'azzeramento dei saldi iniziali o della movimentazione mancante) non condivisi da questo giudicante, né dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
20.9.2013 n. 21597 nonché Cass. 19.9.2013 n. 21466; Cass. 10.9.2013 n.20688)
e non giustificati dalla incolpevole indisponibilità della documentazione…”.
Tale ragionamento non può essere condiviso perché in contrasto con la granitica giurisprudenza sul punto.
pagina 9 di 27 I giudici di legittimità hanno, infatti, più volte chiarito che, nelle azioni di ripetizione ovvero di rideterminazione dei saldi di conto corrente, promosse dal correntista,
l'omessa produzione di alcuni estratti conto non sia di per sé preclusiva dell'esame e dell'eventuale accoglimento della domanda: da un lato dovrà valutarsi la possibilità di provare aliunde gli indebiti e, in caso di esito negativo, dovrà ritenersi non assolto l'onere, ma solo con riferimento specifico ai periodi non documentati.
In particolare, è stato osservato che “nella prospettiva consegnata dall'art. 2697
c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi” (così, in motivazione, Cass. n. 22387 del 2021; vedi anche Cassazione civile sez. I,
07/12/2022, n.35979: “Nel caso, invece, in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca in ripetizione di indebito oggettivo […] in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati”; Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 5887 del 4/3/2021: “Ben può – si è così precisato – il giudice integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CT, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CT di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì, la pronuncia di Cass., n. 30822/2018, la quale – al di là della imperfetta pagina 10 di 27 sintesi approntata […] ha in realtà puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre “dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile” e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso”).
Tra l'altro, parte APPELLANTE su cui incombeva tale onere, aveva prodotto in primo grado, il contratto originario di c/c stipulato nel 1983 nonché gli estratti conto dal
1996 al 2015 e, con l'ordine di esibizione (ex art. art. 210 c.p.c.), aveva ottenuto dalla BANCA gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di gravame a partire dal
1996 sino al 2015.
Pertanto, in applicazione del principio espresso dalla S.C. (cfr. Ordinanza del 21 dicembre 2018, n. 33321) secondo cui se “è il correntista che agisce in ripetizione d'indebito, spetta a lui provare il titolo dell'indebito, producendo i relativi estratti conto ed in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile…”, la domanda di parte attrice non avrebbe potuto essere integralmente rigettata, avendo dovuto, invece, come detto, trovare accoglimento nei limiti in cui era stata fornita la prova, ovvero con riferimento agli addebiti risultati illegittimi, per il periodo per il quale erano stati prodotti gli estratti conto.
Sub b) In secondo luogo, con precedente ordinanza, questa Corte ha ritenuto di rimettere la causa sul ruolo al fine di integrare la C.T.U. espletata in primo grado, non condividendo le argomentazioni con cui il Tribunale nel rigettare l'istanza di chiarimenti/rinnovo C.T.U. avanzata in primo grado dagli attori, ha affermato che
“ in presenza di una lacuna probatoria come quella evidenziata, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio – chiesta da parte attrice solo nella comparsa conclusionale mentre, è bene evidenziarlo, all'udienza del 7.11.2016, successiva al deposito della relazione peritale, e finanche all'udienza di precisazione della conclusioni, alcuna istanza al riguardo era stata formulata da parte attrice - non pagina 11 di 27 possa essere disposta, atteso che la funzione di tale peculiare strumento istruttorio
è solo quella di fornire al giudice una valutazione tecnicamente qualificata di dati già ritualmente acquisiti al processo”.
Tale ratio decidendi non è condivisibile.
Come da costante giurisprudenza (cfr. Ordinanza n. 32965/2024) “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195
c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” .
Nel caso di specie, appare evidente il vizio in cui è incorso il Consulente d'Ufficio con il parziale esame dei documenti regolarmente depositati nel processo, poiché, una volta che i documenti sono stati acquisiti agli atti, non ha rilievo la parte che li ha prodotti e quindi il saldo debitorio/creditorio, in mancanza degli estratti conto va calcolato a partire dal primo saldo rinvenuto in atti. Ragion per cui la Corte ha rimesso la causa sul ruolo conferendo al c.t.u. il seguente mandato:
“Il CT sulla base degli atti e documenti di causa e quelli che le parti concordemente vorranno offrire, tenuto conto dell'accertamento già eseguito in termini di usura: provveda a rideterminare, partendo dal saldo debitorio o creditorio risultante dal primo estratto conto in atti, alla data dell'ultimo estratto conto risultante in atti (dal 1996 al 30.11.2015), il saldo del conto corrente ordinario n.
pagina 12 di 27 6458 oggetto di causa: -al netto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza operare alcuna capitalizzazione, fino a nuova pattuizione che preveda la pari periodicità degli interessi attivi e passivi, della commissione di massimo scoperto, ove non sia stata indicata in termini di percentuale e specifica base di calcolo, fino a nuova valida pattuizione nonchè delle spese e interessi ultralegali addebitati, ma non determinati per iscritto, provvedendo in tal caso a sostituirli con i tassi degli interessi legali sino alla data di entrata in vigore del TUB e successivamente con i tassi previsti dall'art. 117 TUB;
- accerti e quantifichi, sulla base del saldo giornaliero rettificato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020), le rimesse prescritte, distinguendo quelle solutorie (ovvero extra – fido o eseguite su conto passivo senza affidamento) da quelle ripristinatorie (ovvero intra fido), sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010, considerando, a tal fine, i soli contratti di apertura di credito se redatti in forma scritta dopo la L. n. 152/1992 e facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, a far data sia dalla raccomandata del 30.01.2013 di riconoscimento del debito, sia, come ipotesi alternativa, dalla notifica della citazione del 26.03.2015; - ridetermini, quindi il saldo di ogni rapporto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile;
” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020), le rimesse prescritte, distinguendo quelle solutorie (ovvero extra – fido o eseguite su conto passivo senza affidamento) da quelle ripristinatorie (ovvero intra fido), sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010, considerando, a tal fine, i soli contratti di apertura di credito se redatti in forma scritta dopo la L. n. 152/1992 e facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, a far data sia dalla raccomandata del 30.01.2013 di riconoscimento del debito, sia, come ipotesi alternativa, dalla notifica della citazione del 26.03.2015; - ridetermini, quindi il saldo di ogni rapporto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile”;
Ciò posto, vanno respinti i rilievi alla CT redatta in questo grado, avanzati da entrambe le parti con le note di trattazione scritta.
Per quanto attiene ai rilievi di parte APPELLANTE, va evidenziato che nella premessa delle note di trattazione scritta la difesa si è limitata a: “richiama(re) in questa sede le note alla stessa del nominato CTP”, né in comparsa conclusionale ha specificato le ragioni delle doglianze, per cui il richiamo sic et sempliciter alla perizia di parte è inammissibile in questo grado: in primis stante la specificità del giudizio di appello, in secundis perché il Consulente d'Ufficio ha dato ampia ed esaustiva risposta alle osservazioni alla bozza inviata ai C.T.P. con uno specifico allegato pagina 13 di 27 “D) SINTETICA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DI PARTE”, per cui eventuali osservazioni e richieste avrebbero dovuto essere specificamente riproposte.
Quanto ai rilievi di , l'istituto di credito nelle note di trattazione scritta riporta CP_3 sostanzialmente tutte le osservazioni svolte dal proprio C.T.P. alla bozza di CT chiedendo, quindi, la rielaborazione dei conteggi in ordine:
a) all'applicazione del tasso bancario, sostenendo che la CT non avrebbe considerato le variazioni dei tassi, sebbene lo jus variandi fosse stato previsto sin dal primo contratto del 28.11.1983 e non fosse stato contestato con la domanda avversaria di primo grado (e dunque sulla sua disapplicazione non sarebbe sorto contraddittorio), tanto che neppure la Corte nel formulare i quesiti avrebbe chiesto la disapplicazione dei tassi applicati avendo circoscritto le verifiche peritali alla pattuizione delle condizioni che regolano il rapporto (tasso, anatocismo e CMS) ed alla presenza di rimesse solutorie prescritte;
b) all'espunzione dai conteggi delle spese, perché non oggetto della domanda di parte attrice di primo grado;
c) alla inclusione della capitalizzazione trimestrale far data dall'8.02.2000, in quanto ritenuta legittima da recentissime pronunce della Corte di Cassazione
(ordinanze n. 5054/2024, n. 5064/2024 e n. 8639/2024), nel caso in cui, come nella fattispecie, la previsione della reciprocità fosse stata comunicata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non trattandosi di condizione non peggiorativa del rapporto;
d) all'erronea espunzione della CMS, in quanto il CT non avrebbe considerato che la stessa risultava pattuita in diversi contratti depositati, a decorrere da quello del
28.11.1983; in particolare viene pattuita la “commissione sul massimo scoperto trimestrale” nella misura dello 0,125%; la metodologia di applicazione della CMS è
pagina 14 di 27 dunque determinata e determinabile, poiché si rifà ai principi base della tecnica bancaria, ovvero all'applicazione dell'aliquota pattuita in misura specifica”.
Ebbene, rileva la Corte che anche tali rilievi sono stati riscontrati esaustivamente e correttamente da parte del C.T.U. con il detto allegato D) SINTETICA VALUTAZIONE
DELLE OSSERVAZIONI DI PARTE, che fa parte integrante della relazione, pertanto la Corte ritiene che non sia necessario effettuare ulteriori ricalcoli o conteggi come chiesto da . CP_3
Nel merito il Collegio osserva quanto segue.
• In ordine allo jus variandi, all'epoca della sottoscrizione del contratto di c/c in esame, (28.11.1983, con l'allora ), l'art. 118 Controparte_8
TUB, nella formulazione originaria, statuiva che, ove fosse stata convenuta nei contratti di durata la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni “le variazioni sfavorevoli dovessero essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR” e che “entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente aveva diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate”.
Pertanto, non vi è nessun dubbio circa l'onere in capo alla Banca APPELLATA di provvedere alla comunicazione della variazione in peius al cliente.
Giova ricordare che l'art. 118 TUB ha subito successive modifiche attraverso almeno due interventi: il primo con D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modifiche in L.
n. 248/2006, con il quale il legislatore ha prescritto condizioni di operatività dello ius variandi bancario più severe, tra queste aveva introdotto espressamente la necessaria presenza di un giustificato motivo da porre a fondamento della introdotta modificazione. La riforma aveva poi prescritto all'art. 118 secondo comma TUB che “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve pagina 15 di 27 essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto» in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”
(come e-mail o comunicazioni accessibili attraverso il servizio home banking); il secondo intervento legislativo più importante è stato poi quello attuato con l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 141/2010, riguardante l'attuazione della Direttiva
2008/48/CE la cui principale novità è stata quella di inserire all'art. 118, comma 1,
TUB la distinzione tra contratti a tempo indeterminato e altri contratti di durata. È stato poi eliminato il riferimento all'all'art. 1341, comma 2, c.c. precisando che la clausola attributiva dello ius variandi deve essere “approvata specificatamente dal cliente”. Il preavviso relativo alla comunicazione di modifica unilaterale è stato, inoltre, dilatato dagli ordinari trenta agli attuali sessanta giorni. Il potere di modifica unilaterale è stato infine limitato alle “condizioni previste dal contratto”, escludendo quindi che la banca potesse introdurne di nuove. Non ha subito riforma, invece, il comma 3 dell'art. 118 TUB, per il quale “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui al presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente”.
Dunque, alla luce della disciplina così come si è evoluta, appare evidente che la validità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali era ed è subordinata al rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge, nonché all'uso della forma scritta ovvero di altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
Ciò vale a dire che la banca deve comunque fornire la prova della ricezione della comunicazione da parte del cliente in quanto è onere della medesima che intenda evocare l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali, provare di avere assolto, secondo le modalità prescritte, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 118 TUB.
pagina 16 di 27 Pertanto, non avendo nella fattispecie, la Banca provveduto a documentare tale incombenza, risulta corretta la Consulenza laddove nel ricalcolo del conto corrente il CT ha previsto due ipotesi: la prima a cui questa Corte ritiene di aderire secondo cui “nel caso in cui il tasso sia ritenuto indeterminabile deve essere utilizzata l'ipotesi con la sostituzione dei tassi bot”, la seconda “nel caso in cui il tasso sia considerato pattuito (vedi all. 3 doc. 5) non essendo indicato un tasso spread questo deve essere considerato o nullo o zero e in tal caso la percentuale del 15% non può che essere considerata come tetto massimo del 15%”.
• Quanto alla capitalizzazione trimestrale, la Corte ritiene di non condividere l'assunto della Banca secondo cui in base ad alcune recentissime pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze n. 5054/2024, n. 5064/2024 e n.
8639/2024), la capitalizzazione trimestrale opera successivamente al 2000, senza la necessità di nuova pattuizione, non potendosi considerare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca una condizione peggiorativa.
La Corte di legittimità il cui orientamento questa Corte ha già condiviso e fatto proprio, di recente (cfr. Cass sez. I, 04/11/2024, n.28215) ha avuto modo di rimarcare che, anche in parte motiva che: “Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861;
Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n.
35210) […] Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la pagina 17 di 27 comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. 39. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725”).
Il Collegio, evidenzia che il c.t.u. ha elaborato quattro ipotesi di riconteggio del saldo:
- capitalizzazione semplice fino al 09.04.2008 e, successivamente trimestrale, con addebito degli interessi semplici al 09.04.2008 (ossia al 31.03.2008) – ipotesi A1
e A3;
- capitalizzazione semplice fino al 09.04.2008 e, successivamente trimestrale, con addebito degli interessi semplici alla fine del conteggio, al 30.11.2005 – ipotesi A2
e A4.
Dall'esame di dette ipotesi con cui sono stati svolti i conteggi la Corte ritiene corretta l'ipotesi n.3 indicata dal c.t.u. in “HIPO A3 “ove ha applicato gli “(i)nteressi passivi bot fino al 2/8/2005 e successivamente quelli applicati su estratto conto con limite indicato nel contratto “tetto” con addebito capitalizzazione semplice alla data del 31/3/2008, (cfr. pag.22.ctu) integrata con la Tabella “HIPO A3 P03”, relativa alla prescrizione al 30/1/2013 -10, per le ragioni che di seguito meglio si illustrano.
• Quanto alla incompletezza della documentazione il C.T.U. nominato ha rilevato la mancanza degli estratti conto relativi al 3^ trim. 2007; - Mese di aprile 2005; il C.T.P. della BANCA ha evidenziato che nella CT “mentre per il 3^ trim. 2007 la CT, non ha rilevato l'originario addebito, per il mese pagina 18 di 27 di aprile 2015, invece, operando in modo difforme, abbia proceduto per presunzione, ipotizzando che le competenze illegittime siano state addebitate in conto, operando in modo difforme e non condivisibile, chiedendo di operare anche per il mese di aprile 2015 così come operato per il 3^ trimestre 2007, in ossequio, anche alle posizioni processuali.
Nei chiarimenti (Alleg. D) il C.T.U. ha chiarito: “ A tale proposito il sottoscritto CT riferisce che la diversa metodologia applicata è proprio perché nel primo caso mancava l'intero trimestre, mentre nel secondo caso la differenza fra il saldo iniziale al 31/03/2015 e finale al 30/4/2015 corrispondeva esattamente alle competenze come da scalare del primo trimestre 2015 pari a euro 1.716,93 maggiorate delle spese di euro 10,00, ragion per cui la Corte ritiene che i conteggi della C.T.U. siano corretti e condivisibili.
L'Ausiliario ha poi accertato che - il primo estratto conto prodotto in atti è quello del primo trimestre 1996 che riporta un saldo iniziale negativo a debito del cliente di Lire -54.258.065 e che l'ultimo estratto conto prodotto in atti è quello alla data del 30/11/2015 che riporta un saldo negativo a debito del cliente di Euro -
61.160,76 (cfr. pag 7 c.t.u.) e conclude come da tabella riassuntiva che la Corte richiama integralmente. (cfr. pag. 21 alleg. D)
• Del pari va respinta la richiesta avanzata da di espunzione delle spese CP_3 trimestrali fino al 9/4/2008 per l'importo di € 2.615,37, che invece correttamente sono state incluse dal C.T.U. poiché nella determinazione del
TEGM ai fini del calcolo della soglia usura vanno incluse tutte le spese associate al prestito, dovendosi escludere solo le imposte e tasse.
• Infondata è anche l'ulteriore difesa di di esclusione nel conteggio del CP_3 saldo delle somme calcolate dal CT a titolo di CMS e delle CDF (per un importo complessivo di € 6.388,32, per la CMS e l'importo di € 5.841,77 per pagina 19 di 27 le CDF) in quanto ritenute legittime fin dal contratto del 1983, ove risulterebbero pattuite.
Al riguardo, la BANCA sostiene, con l'avallo del C.T.P., che sulla scorta della corretta pattuizione delle CMS, essa dal 2009 avrebbe semplicemente adeguato le clausole sulla CMS alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, applicando la CDF in misura pari allo 0,5%.
Tale assunto è privo di pregio.
Il Consulente d'Ufficio, in modo analitico, ha verificato: che “Il contratto del 1983, di cui all'All. 3 doc. 3, dell'All. A) riporta: - Commissione sul massimo scoperto trimestrale 1/8% L'ultimo contratto antecedente il periodo oggetto di analisi e cioè quello del 10/12/1991, di cui all'all. 3 doc. 5, dell'All. A), indica: Le condizioni particolari che regolano detto conto sono: rimaste invariate rispetto a quelle comunicate con lettera sopra citata modificate come segue …….omississ….
Commissioni sul massimo scoperto trimestrale ( non riporta alcuna indicazione) Nel contratto non si fa menzione ad alcuna lettera, salvo fare riferimento nella nota
(1): L'ultima in corso di validità Quanto premesso, ammesso che si dovesse fare riferimento al contratto del 1983, anziché a quello più recente del 1991, poiché il contratto del 1983 indica la percentuale di 1/8, quindi 0,125% e non 0,25% (così come indicato nelle osservazioni) si rileva che non riveste i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo dal momento che manca di una specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, né può essere preso a riferimento quanto indicato negli estratti conto. Inoltre il primo tasso applicato negli estratti conti oggetto di ctu e cioè quello del 1996, porta un tasso dello 0,5% e non 0,125% o 0,25% così come indicato dal ctp. Inoltre anche nei trimestri successivi le percentuali non corrispondono a quanto indicato nel contratto del 1983, sempre che possa essere considerato correttamente pattuito e non superato dalla pattuizione del 1991”.
pagina 20 di 27 La Corte ritiene corretto quanto affermato dal C.T.U con espresso riferimento al contratto del 9/4/2008 in cui, benché la pattuizione sia più analitica rispetto alle precedenti, tuttavia la stessa rimane di difficile interpretazione sulla base del calcolo, posto che “nella premessa viene indicato commissione di massimo scoperto e non sul massimo scoperto, laddove si fa riferimento all' applicazione della commissione sugli utilizzi entro il limite del fido e oltre fido. Relativamente alla commissione di massimo scoperto applicata successivamente al 9/4/2008, e precisamente complessive euro 883,13, si evidenzia che teoricamente l'Istituto
Bancario avrebbe applicato delle condizioni più favorevoli rispetto a quelle pattuite per scritto in quanto, così come risulta dalla tabella sotto indicata, il tasso dello
0,125% sarebbe stato applicato su un fido di euro 127.000, anche quando, contrattualmente, così come dai contratti in atti, il fido era stabilito in euro 60.000.
Orbene dal prospetto formulato nella relazione finale del CT (cfr. pag.13 alleg.
D) a cui si rimanda , si evidenzia “una non univocità di applicazione delle regole di utilizzo del fido, in quanto nel primo trimestre viene utilizzato quello a fine periodo, nel secondo quello a inizio periodo, nei due successivi quello non contrattualizzato
(anche se favorevole al correntista) e tutto questo avvalora il fatto che i conteggi effettuati dalla banca non sono sostenuti da una contrattualistica sottostante prodotta in atti…”.
Quanto affermato dal C.T.U. è corretto giacché tiene conto dei principi giurisprudenziali di merito e di legittimità.
Come è stato osservato nella giurisprudenza di merito: “le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 c.c., quando recano, come nel caso concreto, solo il valore percentuale della commissione .., senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla pagina 21 di 27 provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancari” (così Corte appello Brescia sez. I,
22/10/2021, n.1333, vedi anche Corte appello Torino sez. I, 01/06/2021, n.613;
Corte appello Venezia, 03/04/2023, n.761; Corte appello Bari sez. II, 31/01/2022,
n.147; Corte appello Messina sez. I, 14/03/2023, n.217.
Tale orientamento ha trovato da ultimo specifico seguito anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n. 19825: “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negozia-le che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”; vedi, in motivazione anche Cass. sez. I,
29/02/2024, n.5359: “questa Corte […] ha sentenziato da ultimo che in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”).
Devono quindi scomputarsi gli addebiti a titolo di CMS (come indicato dal C.T.U. in tutte e quattro le ipotesi formulate).
Stesso ragionamento va fatto in merito all'epurazione delle CDF per complessivi euro 5.841,77, effettuata dal C.T.U., il quale ha esplicitato il suo ragionamento in risposta alle osservazioni della CTP come segue: “così come riferisce la CTP l' CP_9
pagina 22 di 27 ha applicato la CDF nella misura della 0,5%, ritenendo che la precedente pattuizione delle CMS possa essere tout court applicata alle CDF, tramite le previsioni dell'art. 2 bis D.L. 185/2008. Di fatto l'art. 2 bis all'epoca vigente parlava di un massimo di 0,5%, mentre se volessimo scendere nel dettaglio l'unico contratto che parla di percentuali (peraltro di CMS e non CDF) fa riferimento allo
0,125% entro il fido e lo 0,75% oltre. Anche in questo caso il fido applicato risulterebbe diverso dalla documentazione in atti. Infatti secondo l'ipotesi dello
0,50% la base di calcolo risulta effettuata sull'accordato di euro 127.000 (contro
60.000 come da documentazione in atti) nei limiti dell'utilizzato, come da tabella seguente:[…].
Dall'analitico prospetto della tabella innanzi richiamata (sviluppata a pag. 17 alleg.
D) si evidenzia infatti una diversa applicazione tra quanto pattuito da quanto applicato da , come tale la voce va espunta dal conteggio del saldo. CP_3
• Quanto all'eccepita prescrizione, anche in questo caso la C.T.U. è di ausilio avendo il consulente svolto due conteggi alternativi come chiesto dalla Corte, con riguardo: - al periodo precedente il decennio anteriore alla data della lettera di riconoscimento del debito del 30.01.2013 – ipotesi P03; - al periodo precedente il decennio anteriore alla data della di notifica dell'atto di citazione del 26.03.2015 – ipotesi P05.
La CT, in entrambe le ipotesi, non aveva individuato rimesse solutorie prescritte;
pertanto, le ipotesi alternative in punto di prescrizione (P03 e P05, con titolo evidenziato in giallo ocra) restituiscono il medesimo saldo della corrispondente ipotesi “principale” (A1, A2, A3 e A4).
C'è da aggiungere, tuttavia, che il C.T.U. in seguito alle osservazioni del C.T.P. della
BANCA - secondo cui non erano state individuate rimesse solutorie per lire
6.079.305 (€3.139,70) tali da pagare le competenze del 1^ trim. 1996 di lire
2.788.235 (€ 1.440,00) – ha precisato (cfr. pag.18 alleg.D) di “concorda(re) con pagina 23 di 27 l'osservazione effettuata in quanto in sede di inserimento di fido sul programma asso ctu era stato erroneamente indicato il valore del fido in Lire anziché in Euro.
Per quanto sopra si procede al riconteggio delle Ipotesi ove presente la prescrizione e precisamente le ipotesi A1P03, A1P05, A2P03, A2P05, A3P03, A3P05, A4P03,
A4P05, le cui risultanze vengono riportate nelle conclusioni”, chiarendo l'errore in cui esso era incorso.
Quanto all'individuazione delle rimesse, la Banca lamenta che in presenza di un saldo attivo si avrebbe un compiuto ripianamento dell'esposizione debitoria sino ad allora maturata e a vario titolo presente (relativa, quindi, anche alle competenze illegittimamente addebitate in presenza), con la conseguenza che risulta prescritto ogni indebito precedente, ritenendo quindi che occorra considerare come prescritti tutti gli indebiti relativi al periodo precedente al 31.03.2004.
La Corte concorda con il CT che ai, fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, debba essere considerato il saldo già depurato delle competenze illegittime. Infatti, ai fini della rideterminazione del saldo di conto corrente, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 e nello stesso senso Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020).
La Corte ritiene che in presenza della lettera di riconoscimento del debito del
30.01.2013 da parte del cliente risultano prescritti tutti gli indebiti per il periodo antecedente a tale missiva. Pertanto, ritiene che delle quattro ipotesi di ricalcolo quella corretta, come innanzi detto, sia la tabella nominata HIPO A3 P03:
pagina 24 di 27 nella quale risulta il saldo della Banca pari ad € -61.160,75 e quello rettificato pari ad € 6.433,23 a credito del correntista, con uno scostamento di € 67.593,99.
In conclusione, in accoglimento dell'appello la sentenza va parzialmente riformata con rideterminazione del saldo del conto corrente n. 6858/00 alla data dell'ultimo estratto conto al 30/11/2015, in € 6.433,23 a credito del correntista con uno scostamento di € 67.593,99 rispetto all'originario saldo banca.
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi in parte la in proprio e gli CP_1
INTERVENUTI) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di da liquidare nella misura indicata in dispositivo, ai sensi CP_3 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione per dei valori medi esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio;
spese da distrarsi in favore dell'avv. Cecconi Letizia, dichiaratasi antistataria.
Rilevasi al riguardo che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve pagina 25 di 27 essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma,
c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (In applicazione dei su indicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l'entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese). (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Le spese di entrambe le C.T.U., come già liquidate vanno poste a carico di . CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti della Persona_1 Controparte_1 [...]
, con la costituzione in giudizio di Controparte_2
(GIÀ Controparte_3 Controparte_2
) e con la prosecuzione de giudizio a seguito di sua interruzione per il
[...] sopravvenuto decesso di , da parte di , Persona_1 Controparte_1
, e quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
pagina 26 di 27 , avverso la sentenza n. 1045/2018 emessa dal Tribunale di Persona_1
Pistoia e pubblicata il 17/12/2018, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) ACCOGLIE in parte l'appello ed in parziale riforma, della sentenza impugnata accerta che il saldo del conto corrente n. 6858/00 oggetto di causa alla data del
30.11.2015, deve essere rideterminato in € 6.433,23, a credito del correntista;
2) CONDANNA a rifondere a rifondere al procuratore Controparte_3 antistatario di , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
e , quali eredi di , in solido tra loro, le spese dei Controparte_6 Persona_1 due gradi del giudizio, liquidate in complessivi € 7.740,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa come per legge e le spese di lite per il primo grado di giudizio ed in complessivi € 7.052,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa come per legge;
3) PONE definitivamente a carico di le spese di entrambe C.T.U. Controparte_3
Firenze, camera di consiglio del 12.3.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 27 di 27