Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 13/01/2022, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00022/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01728/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2021, proposto da
M&G S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Oria, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore, Comune di Oria, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore, Comando della Polizia Locale del Comune di Oria, in persona del Dirigente, Legale Rappresentante pro tempore, Comando della Polizia Locale del Comune di Oria, in persona del Dirigente, Legale Rappresentante pro tempore,, Settore 6: Polizia Municipale del Comune di Oria, in persona del Dirigente, Legale Rappresentante pro tempore,, Settore 6: Polizia Municipale del Comune di Oria, in persona del Dirigente, Legale Rappresentante pro tempore, Arma dei Carabinieri - Comando Stazione di Oria, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L, Arma dei Carabinieri - Comando per la Tutela Forestale di GL IC, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, D, Arma dei Carabinieri, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L'Avvocatura Distrettuale De, Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L'Av, Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L'Avv, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L'Avvo, Ministero della Difesa, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L'Avvocatura Dist, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Domicilia, Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e Suo Legale Rappresentante pro tempore,, Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e Suo Legale Rappresentante pro tempore,, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 124 del 20.10.2021 (prot. n. 18090 del 21.10.2021; notificata il 22.10.2021) con cui l'A.c. di Oria ha ingiunto alla ricorrente «di provvedere ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 a proprie cure e spese, alla demolizione o rimozione delle opere edilizi abusivamente realizzate indicate in premessa eseguite in assenza del prescritto titolo paesaggistico abilitativo, provvedendo in tal senso al ripristino dello stato luoghi preesistente, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente»;
- della nota prot. n. 17078 del 14.10.2021 (menzionata nella gravata ordinanza n. 124/'21 ma ignota alla ricorrente, la quale pertanto formula qui istanza istruttoria con riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza) con la quale il Comando Carabinieri - Stazione forestale di GL IC ha comunicato all'A.c. di Oria il «riscontro al quesito del 17.9.2021 sottoposto al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia, il quale afferma “… ai sensi del comma 1, lett. b art. 89 “Strumenti di controllo preventivo” delle NTA del PPTR, gli interventi che comportino la modifica dello stato dei luoghi negli Ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 38, co. 3.1 così come per l'intervento in oggetto, sono disciplinati dall'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ossia quella procedura tesa ad acclarare preventivamente la compatibilità dell'intervento con le norme e gli obiettivi del piano”»;
- il predetto «quesito» posto dal Comando Carabinieri - Stazione forestale di GL IC (anch'esso ignoto alla ricorrente, la quale formula anche qui istanza istruttoria con riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza);
- il suddetto «riscontro» regionale (anch'esso ignoto alla ricorrente: donde la nostra istanza istruttoria con riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza) al quesito dal Comando Carabinieri - Stazione forestale di GL IC;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che i motivi dedotti richiedono un adeguato approfondimento in sede di decisione nel merito e che appare opportuno salvaguardare - nelle more - la conservazione dello stato di fatto ad oggi esistente, atteso che la demolizione determinerebbe la definitiva ed irreversibile frustrazione della pretesa azionata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende in via interinale l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 novembre 2022.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO