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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Formia, Via Quinto Aurelio Simmaco n. 37, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Centore, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Spoltore, Via della Madonnina n. 1, presso lo studio dell'Avv. Moreno Di Muzio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice:
1. In via preliminare, Voglia il Giudice invitare le parti, previa concessione dei termini, ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D.lgs 28/2010 succ. mod. e integr.; 2. Rigettare il D.I. opposto per mancanza di corrispondenza tra gli importi richiesti e di interesse ad agire della opponente nei confronti dell'opposta;
3. Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese vantate dalla opposta nei confronti dell'opponente e, pertanto, rigettare il D.I. telematico n. 356/24 Rgn 955/24 in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Per parte convenuta: Nel merito In via principale: - rigettare l'opposizione giacché infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare altresì la Soc. opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
In via subordinata - condannare ogni caso in via ordinaria la al pagamento Parte_1 in favore della della somma di € 11.278,29 relativa alla fattura n. Controparte_1
944/2023, con gli interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- condannare infine la al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1 professionali del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.8.2024 la ha chiesto ingiungersi alla Controparte_1 il pagamento della somma di € 11.278,29 oltre interessi e spese della Parte_1 fase monitoria, in ragione della fattura n° 944 del 30.11.2023 per forniture merci. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla la quale ha eccepito la mancata Pt_1 prova del credito e di aver, comunque, contestato la fattura. Si è costituita la insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
È stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione iussu iuducis. Ciò detto, si osserva quanto segue. L'opposizione non può essere accolta.
, costituendosi, ha prodotto, in primis, il riconoscimento del debito del CP_1
28.2.2024, documento non specificamente contestato. Ha, altresì, prodotto il DDT e la conferma d'ordine. Invece la non ha prodotto alcuna contestazione della fattura né, Pt_1 effettivamente, alcun documento, formulando solo capitoli di prova inammissibili in quanto non collocati nel tempo e nello spazio (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011). Essendo la fornitura non contestata, peraltro, trova applicazione l'insegnamento della Suprema Corte per la quale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23499 del 17/12/2004) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare. Ciò, ovviamente, a prescindere dal riconoscimento di debito sopra enunciato che già di per sé, in virtù dell'astrazione processuale conseguente, vale a giustificare il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. Non possono riconoscersi le spese legali per la mediazione (ma solo le spese di avvio pari ad € 190,32) in quanto non ne risulta provato il pagamento (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16990 del 10/07/2017).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 356/24 emesso l'1.9.2024 dal Tribunale di Chieti;
3) Condanna (P. I.V.A.: alla rifusione delle Parte_1 P.IVA_1 spese di lite in favore della (C.F.: ) che Controparte_1 P.IVA_2 liquida in € 190,32 per spese ed € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Chieti, 19.11.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Spoltore, Via della Madonnina n. 1, presso lo studio dell'Avv. Moreno Di Muzio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice:
1. In via preliminare, Voglia il Giudice invitare le parti, previa concessione dei termini, ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D.lgs 28/2010 succ. mod. e integr.; 2. Rigettare il D.I. opposto per mancanza di corrispondenza tra gli importi richiesti e di interesse ad agire della opponente nei confronti dell'opposta;
3. Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese vantate dalla opposta nei confronti dell'opponente e, pertanto, rigettare il D.I. telematico n. 356/24 Rgn 955/24 in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Per parte convenuta: Nel merito In via principale: - rigettare l'opposizione giacché infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare altresì la Soc. opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
In via subordinata - condannare ogni caso in via ordinaria la al pagamento Parte_1 in favore della della somma di € 11.278,29 relativa alla fattura n. Controparte_1
944/2023, con gli interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- condannare infine la al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1 professionali del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.8.2024 la ha chiesto ingiungersi alla Controparte_1 il pagamento della somma di € 11.278,29 oltre interessi e spese della Parte_1 fase monitoria, in ragione della fattura n° 944 del 30.11.2023 per forniture merci. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla la quale ha eccepito la mancata Pt_1 prova del credito e di aver, comunque, contestato la fattura. Si è costituita la insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
È stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione iussu iuducis. Ciò detto, si osserva quanto segue. L'opposizione non può essere accolta.
, costituendosi, ha prodotto, in primis, il riconoscimento del debito del CP_1
28.2.2024, documento non specificamente contestato. Ha, altresì, prodotto il DDT e la conferma d'ordine. Invece la non ha prodotto alcuna contestazione della fattura né, Pt_1 effettivamente, alcun documento, formulando solo capitoli di prova inammissibili in quanto non collocati nel tempo e nello spazio (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011). Essendo la fornitura non contestata, peraltro, trova applicazione l'insegnamento della Suprema Corte per la quale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23499 del 17/12/2004) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare. Ciò, ovviamente, a prescindere dal riconoscimento di debito sopra enunciato che già di per sé, in virtù dell'astrazione processuale conseguente, vale a giustificare il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. Non possono riconoscersi le spese legali per la mediazione (ma solo le spese di avvio pari ad € 190,32) in quanto non ne risulta provato il pagamento (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16990 del 10/07/2017).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 356/24 emesso l'1.9.2024 dal Tribunale di Chieti;
3) Condanna (P. I.V.A.: alla rifusione delle Parte_1 P.IVA_1 spese di lite in favore della (C.F.: ) che Controparte_1 P.IVA_2 liquida in € 190,32 per spese ed € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Chieti, 19.11.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco