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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dagli avv.ti MARIAROSARIA DELLA CORTE e DAMIANO PEZZOTTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Panama, n. 16
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LAURETTA PAGGINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, viale
Mecenate, n. 3/20
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e da memoria ex art. 473 bis.17 n.1
c.p.c. ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Tutto quanto sopra premesso, il sig. Pt_1
come sopra rappresentato difeso e domiciliato insiste con la richiesta di accoglimento delle conclusioni sotto riportate: 1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza stabile e privilegiata presso la madre nella casa familiare prevedendo le seguenti modalità di permanenza presso il padre: - a fine settimana alternati, dal sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna entro le 10:00 e riaccompagnandola a scuola direttamente il lunedì mattina;
- durante il weekend di spettanza paterna, dal lunedì al mercoledì, prelevandola il lunedì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore
18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il mercoledì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- durante il weekend di spettanza materna, dal mercoledì al venerdì, prelevandola il mercoledì dall'uscita di scuola e riaccompagnandola direttamente il venerdì sera a casa della madre;
- in ordine ai periodi natalizi e pasquali, la minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in al mercoledì con la madre); Per_1
- la minore trascorrerà durante il periodo invernale una settimana di vacanza con il padre
(settimana bianca); - il giorno della Festa del Papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori, la minore li trascorrerà con il genitore di riferimento compreso il pernotto della giornata stessa, a prescindere dal calendario ordinario;
- la minore trascorrerà i ponti
e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), se il padre trascorrerà con la figlia il 25 aprile, il successivo 1° maggio la minore li trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
- il compleanno della minore verrà festeggiato secondo le modalità di volta in volta concordate dai genitori, alternando il pranzo e la cena con il padre o con la madre;
- in ordine alle vacanze estive la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 1 al 16 agosto con uno e dal 17 al 31 agosto con l'altro, inoltre, il sig. trascorrerà dieci giorni con la figlia nel mese Pt_1
2 di luglio che verrà concordato con la madre entro il 31 maggio;
- entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (ie. Recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore. - disporre espressamente l'autorizzazione da parte dei genitori al rilascio o il rinnovo del passaporto della minore;
2) il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, 350,00 euro, rivalutabili annualmente, quale contributo al mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Per_2
del Tribunale di Arezzo;
3) l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre, quale genitore collocatario prevalente.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 473 bis.17 n.1 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo - ratificare quanto previsto dal provvedimento provvisorio del Giudice del 07.01.25
e quindi confermare l'affido condiviso della minore , ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, prevedendo che il padre potrà tenere con sé Per_2
salvi diversi migliori accordi tra le parti: - a fine settimana alterni con la madre, dal sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna entro le ore 10:00 e riaccompagnandola la domenica sera entro le ore 21.00, - durante la settimana di spettanza paterna, dal lunedi al mercoledi, prelevandola il lunedi dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore
18 dall'abitazione della madre, e riaccompagnandola il mercoledi mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13.00 presso l'abitazione materna;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza materna, dal mercoledi al venerdi, prelevandola il mercoledi dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18.00 dall'abitazione materna e riaccompagnandola il venerdi mattina a scuola o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- quanto alle vacanze Natalizie, il 24/25 con un genitore il 26/27 con l'altro, poi il 31/01 con uno ed il 5/6 con l'altro rispettando l'alternanza annuale. - Il sabato e la domenica di Pasqua con l'uno ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore;
salvi migliori accordi per gli anni che seguiranno;
- Circa le festività del padre della madre ed i compleanni, verranno festeggiati con il genitore di riferimento ed il compleanno della piccola sarebbe opportuno fosse festeggiato insieme con entrambi i genitori, come sempre fatto. - In
3 ordine alle vacanze estive la piccola trascorrerà 15 giorni, non consecutivi, con il padre, o con la madre, da concordare entro il 31/03 di ciascun anno per i mesi di luglio ed agosto. - disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della minore , entro il giorno 05 di ogni
[...] Per_2 mese, l'importo mensile di ameno € 550,00 o quella somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 26.10.2024, il ricorrente Pt_1
ha convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la
[...] Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra il Persona_3
ricorrente e la resistente.
Nello specifico il ricorrente ha chiesto, previo espletamento della CTU in ordine alla capacità genitoriale della resistente, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna nonché un determinato regime di visita padre - figlia.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo al mantenimento ordinario della minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la resistente si sarebbe dimostrata incapace di gestire la minore in maniera condivisa con il ricorrente in quanto avrebbe posto in essere condotte conflittuali nei confronti dello stesso oltre che pregiudizievoli per il benessere della minore.
Al riguardo ha dedotto che la situazione conflittuale con la resistente sarebbe peggiorata a causa delle ingerenze da parte dei genitori della stessa nella vita familiare.
Sul punto ha rilevato che in data 27.09.2024, a seguito di una discussione tra le parti, la resistente avrebbe chiesto l'intervento dei genitori, il quale sarebbe culminato in offese, minacce e aggressioni fisiche nei confronti del ricorrente.
4 Il ricorrente ha altresì rappresentato che verrebbe utilizzata dalla resistente come uno Per_2
strumento per denigrare il e che le condotte della rischierebbero di Pt_1 CP_1 pregiudicare l'equilibrio psico – fisico di . Per_2
In ordine a quanto appena esposto, il ha rilevato di essersi rivolto ai Servizi Sociali Pt_1
del Comune di Bibbiena al fine di chiedere un supporto.
Per quanto concerne il diritto di visita padre -figlia, ha chiesto un determinato regime di frequentazione sulla base dell'attività lavorativa dallo stesso svolta e dei giorni di smart working mensili a lui concessi, rappresentando che dopo il compimento del sesto anno di età di i giorni di smart working da 12 diventeranno 10 al mese. Per_2
Riguardo alle questioni economiche, ha rappresentato la sua situazione economica e le spese che lo stesso sosterrebbe mensilmente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.11.2024, contestando quanto dedotto dal ricorrente, la resistente ha chiesto che venisse disposto Controparte_1
l'affidamento condiviso della minore a ciascun genitore con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre - figlia oltre che l'allontanamento immediato del ricorrente dalla casa familiare con relativo spostamento della sua residenza.
Ha infine chiesto che venisse disposto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario della minore pari ad euro 700,00 mensili, da versare alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie entro 15 giorni.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che i nonni materni della minore da sempre avrebbero aiutato lei e il ricorrente nella gestione e nella cura di e che le Per_2
avrebbero donato la casa che poi è diventata centro della vita familiare delle parti.
Sul punto ha rilevato che la conflittualità con il ricorrente non sarebbe dipesa dall'aiuto offerto dai nonni materni di bensì da incompatibilità caratteriali tra le parti. Per_2
Al riguardo ha eccepito che, per le suddette incompatibilità, da settembre 2022 a febbraio
2023 gli stessi avrebbero intrapreso un percorso terapeutico di coppia.
Ha altresì rappresentato che il nel corso della relazione, avrebbe vissuto la maggior Pt_1
parte del tempo fuori casa a causa del suo lavoro e che lo stesso avrebbe da sempre messo al primo posto la carriera lavorativa.
5 Al riguardo, ha eccepito che il rapporto di coppia si sarebbe deteriorato a causa dei comportamenti del e dei frequenti litigi con lo stesso. Pt_1
Sul punto ha specificato che in data 27.09.2024 avrebbe ricevuto minacce di morte dal Pt_1
e che avrebbe chiesto aiuto ai suoi i genitori, i quali sarebbero stati aggrediti fisicamente dallo stesso.
Ha altresì rappresentato che, in seguito all'episodio, avrebbe intrapreso un percorso psicologico al fine di comprendere la vera indole del compagno.
Per quanto appena esposto, ha chiesto che venisse conferito mandato ai Servizi Sociali del
Comune di Bibbiena al fine di prendere in carico il nucleo familiare ed offrire sostegno psicologico alla minore , oltre che ad entrambi i genitori. Per_2
Ha infine contestato quanto dichiarato da controparte circa la situazione economica dello stesso e ha rilevato che la disponibilità economica del sarebbero ben maggiore rispetto Pt_1
a quelle della ricorrente.
Con ordinanza del 07.01.2025, a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, sentite le parti e dato atto che il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo, sono stati disposti provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
All'udienza del 17.04.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori nonché di Per_2
collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore , nata ad Arezzo il [...], ad [...] i genitori, con Persona_3 collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna, il quale dunque deve essere confermato.
In merito alle ulteriori istanze avanzate dalle parti, preso atto della documentazione allegata e di quanto riferito in udienza dalle parti, ritenuti confacenti al caso di specie i provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti con l'ordinanza del 07.01.2025, si confermano integralmente come segue:
6 a) conferma l'affido condiviso di nata ad Arezzo il [...], ad [...] i Persona_3
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
b) il padre potrà tenere con sé , salvi diversi e migliori accordi tra le parti: Per_2
- a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna entro le 10:00 e riaccompagnandola la domenica sera entro le ore 21;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza paterna, dal lunedì al mercoledì, prelevandola il lunedì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il mercoledì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza materna, dal mercoledì al venerdì, prelevandola il mercoledì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il venerdì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
c) il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, euro 450,00, rivalutabili annualmente, quale contributo al mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
d) l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre, quale genitore collocatario prevalente;
In ordine al regime di frequentazione padre - figlia, si specifica, sempre facendo salvi i diversi e migliori accordi tra le parti, che per quanto concerne le vacanze Natalizie, trascorrerà Per_2 il 24/25 con un genitore il 26/27 con l'altro, poi il 31/01 con uno ed il 5/6 con l'altro rispettando l'alternanza annuale.
In merito alle vacanze pasquali, si dispone che trascorrerà il sabato e la domenica di Per_2
Pasqua con l'uno ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno, salvi migliori accordi per gli anni che seguiranno.
Altresì, per quanto concerne le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche Per_2
non consecutivi, con il padre e 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con la madre. Sul punto si precisa che ogni genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone l'affido condiviso di nata ad Arezzo il [...], ad [...] i Persona_3
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Controparte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre - figlia:
- a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna entro le 10:00 e riaccompagnandola la domenica sera entro le ore 21;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza paterna, dal lunedì al mercoledì, prelevandola il lunedì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il mercoledì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza materna, dal mercoledì al venerdì, prelevandola il mercoledì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il venerdì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- festività natalizie: trascorrerà il 24/25 con un genitore il 26/27 con l'altro, poi il 31/01 Per_2
con uno ed il 5/6 con l'altro rispettando l'alternanza annuale.
- festività pasquali, si dispone che trascorrerà il sabato e la domenica di Pasqua con Per_2
l'uno ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno, salvi migliori accordi per gli anni che seguiranno.
-periodo estivo: trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre e Per_2
15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con la madre. Sul punto si precisa che ogni genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno.
3) dispone a carico del ricorrente , un contributo a titolo mantenimento di Parte_1
complessivi euro 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al
50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della resistente
8 ; Controparte_1
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dagli avv.ti MARIAROSARIA DELLA CORTE e DAMIANO PEZZOTTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Panama, n. 16
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LAURETTA PAGGINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, viale
Mecenate, n. 3/20
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e da memoria ex art. 473 bis.17 n.1
c.p.c. ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Tutto quanto sopra premesso, il sig. Pt_1
come sopra rappresentato difeso e domiciliato insiste con la richiesta di accoglimento delle conclusioni sotto riportate: 1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza stabile e privilegiata presso la madre nella casa familiare prevedendo le seguenti modalità di permanenza presso il padre: - a fine settimana alternati, dal sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna entro le 10:00 e riaccompagnandola a scuola direttamente il lunedì mattina;
- durante il weekend di spettanza paterna, dal lunedì al mercoledì, prelevandola il lunedì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore
18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il mercoledì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- durante il weekend di spettanza materna, dal mercoledì al venerdì, prelevandola il mercoledì dall'uscita di scuola e riaccompagnandola direttamente il venerdì sera a casa della madre;
- in ordine ai periodi natalizi e pasquali, la minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in al mercoledì con la madre); Per_1
- la minore trascorrerà durante il periodo invernale una settimana di vacanza con il padre
(settimana bianca); - il giorno della Festa del Papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori, la minore li trascorrerà con il genitore di riferimento compreso il pernotto della giornata stessa, a prescindere dal calendario ordinario;
- la minore trascorrerà i ponti
e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), se il padre trascorrerà con la figlia il 25 aprile, il successivo 1° maggio la minore li trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
- il compleanno della minore verrà festeggiato secondo le modalità di volta in volta concordate dai genitori, alternando il pranzo e la cena con il padre o con la madre;
- in ordine alle vacanze estive la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 1 al 16 agosto con uno e dal 17 al 31 agosto con l'altro, inoltre, il sig. trascorrerà dieci giorni con la figlia nel mese Pt_1
2 di luglio che verrà concordato con la madre entro il 31 maggio;
- entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (ie. Recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore. - disporre espressamente l'autorizzazione da parte dei genitori al rilascio o il rinnovo del passaporto della minore;
2) il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, 350,00 euro, rivalutabili annualmente, quale contributo al mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Per_2
del Tribunale di Arezzo;
3) l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre, quale genitore collocatario prevalente.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 473 bis.17 n.1 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo - ratificare quanto previsto dal provvedimento provvisorio del Giudice del 07.01.25
e quindi confermare l'affido condiviso della minore , ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, prevedendo che il padre potrà tenere con sé Per_2
salvi diversi migliori accordi tra le parti: - a fine settimana alterni con la madre, dal sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna entro le ore 10:00 e riaccompagnandola la domenica sera entro le ore 21.00, - durante la settimana di spettanza paterna, dal lunedi al mercoledi, prelevandola il lunedi dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore
18 dall'abitazione della madre, e riaccompagnandola il mercoledi mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13.00 presso l'abitazione materna;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza materna, dal mercoledi al venerdi, prelevandola il mercoledi dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18.00 dall'abitazione materna e riaccompagnandola il venerdi mattina a scuola o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- quanto alle vacanze Natalizie, il 24/25 con un genitore il 26/27 con l'altro, poi il 31/01 con uno ed il 5/6 con l'altro rispettando l'alternanza annuale. - Il sabato e la domenica di Pasqua con l'uno ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore;
salvi migliori accordi per gli anni che seguiranno;
- Circa le festività del padre della madre ed i compleanni, verranno festeggiati con il genitore di riferimento ed il compleanno della piccola sarebbe opportuno fosse festeggiato insieme con entrambi i genitori, come sempre fatto. - In
3 ordine alle vacanze estive la piccola trascorrerà 15 giorni, non consecutivi, con il padre, o con la madre, da concordare entro il 31/03 di ciascun anno per i mesi di luglio ed agosto. - disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della minore , entro il giorno 05 di ogni
[...] Per_2 mese, l'importo mensile di ameno € 550,00 o quella somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 26.10.2024, il ricorrente Pt_1
ha convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la
[...] Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra il Persona_3
ricorrente e la resistente.
Nello specifico il ricorrente ha chiesto, previo espletamento della CTU in ordine alla capacità genitoriale della resistente, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna nonché un determinato regime di visita padre - figlia.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo al mantenimento ordinario della minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la resistente si sarebbe dimostrata incapace di gestire la minore in maniera condivisa con il ricorrente in quanto avrebbe posto in essere condotte conflittuali nei confronti dello stesso oltre che pregiudizievoli per il benessere della minore.
Al riguardo ha dedotto che la situazione conflittuale con la resistente sarebbe peggiorata a causa delle ingerenze da parte dei genitori della stessa nella vita familiare.
Sul punto ha rilevato che in data 27.09.2024, a seguito di una discussione tra le parti, la resistente avrebbe chiesto l'intervento dei genitori, il quale sarebbe culminato in offese, minacce e aggressioni fisiche nei confronti del ricorrente.
4 Il ricorrente ha altresì rappresentato che verrebbe utilizzata dalla resistente come uno Per_2
strumento per denigrare il e che le condotte della rischierebbero di Pt_1 CP_1 pregiudicare l'equilibrio psico – fisico di . Per_2
In ordine a quanto appena esposto, il ha rilevato di essersi rivolto ai Servizi Sociali Pt_1
del Comune di Bibbiena al fine di chiedere un supporto.
Per quanto concerne il diritto di visita padre -figlia, ha chiesto un determinato regime di frequentazione sulla base dell'attività lavorativa dallo stesso svolta e dei giorni di smart working mensili a lui concessi, rappresentando che dopo il compimento del sesto anno di età di i giorni di smart working da 12 diventeranno 10 al mese. Per_2
Riguardo alle questioni economiche, ha rappresentato la sua situazione economica e le spese che lo stesso sosterrebbe mensilmente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.11.2024, contestando quanto dedotto dal ricorrente, la resistente ha chiesto che venisse disposto Controparte_1
l'affidamento condiviso della minore a ciascun genitore con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre - figlia oltre che l'allontanamento immediato del ricorrente dalla casa familiare con relativo spostamento della sua residenza.
Ha infine chiesto che venisse disposto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario della minore pari ad euro 700,00 mensili, da versare alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie entro 15 giorni.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che i nonni materni della minore da sempre avrebbero aiutato lei e il ricorrente nella gestione e nella cura di e che le Per_2
avrebbero donato la casa che poi è diventata centro della vita familiare delle parti.
Sul punto ha rilevato che la conflittualità con il ricorrente non sarebbe dipesa dall'aiuto offerto dai nonni materni di bensì da incompatibilità caratteriali tra le parti. Per_2
Al riguardo ha eccepito che, per le suddette incompatibilità, da settembre 2022 a febbraio
2023 gli stessi avrebbero intrapreso un percorso terapeutico di coppia.
Ha altresì rappresentato che il nel corso della relazione, avrebbe vissuto la maggior Pt_1
parte del tempo fuori casa a causa del suo lavoro e che lo stesso avrebbe da sempre messo al primo posto la carriera lavorativa.
5 Al riguardo, ha eccepito che il rapporto di coppia si sarebbe deteriorato a causa dei comportamenti del e dei frequenti litigi con lo stesso. Pt_1
Sul punto ha specificato che in data 27.09.2024 avrebbe ricevuto minacce di morte dal Pt_1
e che avrebbe chiesto aiuto ai suoi i genitori, i quali sarebbero stati aggrediti fisicamente dallo stesso.
Ha altresì rappresentato che, in seguito all'episodio, avrebbe intrapreso un percorso psicologico al fine di comprendere la vera indole del compagno.
Per quanto appena esposto, ha chiesto che venisse conferito mandato ai Servizi Sociali del
Comune di Bibbiena al fine di prendere in carico il nucleo familiare ed offrire sostegno psicologico alla minore , oltre che ad entrambi i genitori. Per_2
Ha infine contestato quanto dichiarato da controparte circa la situazione economica dello stesso e ha rilevato che la disponibilità economica del sarebbero ben maggiore rispetto Pt_1
a quelle della ricorrente.
Con ordinanza del 07.01.2025, a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, sentite le parti e dato atto che il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo, sono stati disposti provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
All'udienza del 17.04.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
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Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori nonché di Per_2
collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore , nata ad Arezzo il [...], ad [...] i genitori, con Persona_3 collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna, il quale dunque deve essere confermato.
In merito alle ulteriori istanze avanzate dalle parti, preso atto della documentazione allegata e di quanto riferito in udienza dalle parti, ritenuti confacenti al caso di specie i provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti con l'ordinanza del 07.01.2025, si confermano integralmente come segue:
6 a) conferma l'affido condiviso di nata ad Arezzo il [...], ad [...] i Persona_3
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
b) il padre potrà tenere con sé , salvi diversi e migliori accordi tra le parti: Per_2
- a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna entro le 10:00 e riaccompagnandola la domenica sera entro le ore 21;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza paterna, dal lunedì al mercoledì, prelevandola il lunedì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il mercoledì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza materna, dal mercoledì al venerdì, prelevandola il mercoledì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il venerdì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
c) il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, euro 450,00, rivalutabili annualmente, quale contributo al mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
d) l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre, quale genitore collocatario prevalente;
In ordine al regime di frequentazione padre - figlia, si specifica, sempre facendo salvi i diversi e migliori accordi tra le parti, che per quanto concerne le vacanze Natalizie, trascorrerà Per_2 il 24/25 con un genitore il 26/27 con l'altro, poi il 31/01 con uno ed il 5/6 con l'altro rispettando l'alternanza annuale.
In merito alle vacanze pasquali, si dispone che trascorrerà il sabato e la domenica di Per_2
Pasqua con l'uno ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno, salvi migliori accordi per gli anni che seguiranno.
Altresì, per quanto concerne le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche Per_2
non consecutivi, con il padre e 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con la madre. Sul punto si precisa che ogni genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone l'affido condiviso di nata ad Arezzo il [...], ad [...] i Persona_3
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Controparte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre - figlia:
- a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna entro le 10:00 e riaccompagnandola la domenica sera entro le ore 21;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza paterna, dal lunedì al mercoledì, prelevandola il lunedì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il mercoledì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- durante la settimana con fine settimana di spettanza materna, dal mercoledì al venerdì, prelevandola il mercoledì dall'uscita di scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 18:00 dall'abitazione materna, e riaccompagnandola il venerdì mattina a scuola, o in periodi non scolastici entro le ore 13:00 presso l'abitazione materna;
- festività natalizie: trascorrerà il 24/25 con un genitore il 26/27 con l'altro, poi il 31/01 Per_2
con uno ed il 5/6 con l'altro rispettando l'alternanza annuale.
- festività pasquali, si dispone che trascorrerà il sabato e la domenica di Pasqua con Per_2
l'uno ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno, salvi migliori accordi per gli anni che seguiranno.
-periodo estivo: trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre e Per_2
15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con la madre. Sul punto si precisa che ogni genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno.
3) dispone a carico del ricorrente , un contributo a titolo mantenimento di Parte_1
complessivi euro 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al
50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della resistente
8 ; Controparte_1
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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