Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impositivo debba indicare tutti gli elementi posti a base della pretesa per assicurare un efficace contraddittorio. In assenza di un atto prodromico e data la genericità dei codici riportati in cartella, nonché la mancata allegazione della documentazione a supporto, non è stato consentito al contribuente di verificare la sussistenza del credito nell'an e nel quantum, impedendogli di esercitare il diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo