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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19897/2024 promossa da:
nata a [...] l'[...], ed ivi residente alla piazza Parte_1
LV di IA – c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano C.F._1
Russo
Contro
, con sede a Napoli, Controparte_1
Via Posillipo n. 5, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Gerardo Sallustro,
Fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha impugnato il provvedimento di Parte_1 radiazione adottato dal , di cui è socia, motivato dall'Ente sul mancato Controparte_1 pagamento di tre quote sociali mensili, relative ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2024, per complessivi euro 450,00.
Più nello specifico, con lettera raccomandata del 5 Giugno 2024 (prot. n. 633) il , in CP_1 applicazione delle norme statutarie, aveva intimato alla socia di versare le quote associative rimaste insolute. Successivamente, in data 16 Agosto 2024 a mezzo pec, aveva comunicato il provvedimento di radiazione emesso dal Comitato Direttivo.
Rilevava la ricorrente di non aver pagato quelle quote perché, essendo stata Parte_1 precedentemente raggiunta da altro provvedimento di sospensione per la durata di sei mesi (provvedimento poi dichiarato illegittimo con sentenza di questo Tribunale, rg n. 11903/2024 del 17
Dicembre 2024), aveva ritenuto di dover sospendere la corresponsione delle quota, non frequentando – per quel periodo – i locali del e quindi non usufruendo della struttura. CP_1
Deduce la ricorrente che, in risposta alla richiesta di regolarizzazione della morosità accumulata, ella aveva dichiarato di esser disponibile a pagare, ma con riserva di ripetere quanto indebitamente versato, e comunque facendo salvo il diritto di agire per danni (si veda la lettera del 22 Luglio 2024 inoltrata al
Circolo).
L , nel costituirsi, ha rilevato che il motivo della radiazione per morosità Controparte_3
pagina 1 di 3 di è solo ed esclusivamente riferibile alla scelta della ricorrente di non pagare Parte_1 le quote sociali, il che aveva indotto il Consiglio Direttivo ad applicare il procedimento conseguente alla morosità dell'associato e, segnatamente, l'art. 18 dello Statuto, nonché gi successivi artt. 22 e 23; evidenzia altresì il che l'associata aveva proposto un pagamento “condizionato”, privo di vero CP_1
e proprio animus solvendi, avendo fatto riserva di far causa all'Ente per ottenere la ripetizione di un
“indebito” e quindi in spregio delle norme statutarie e dello stesso scopo dell' ; Controparte_3 concludeva pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Tentata senza esito la conciliazione fra le parti, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22 Aprile 2025, alla quale parte attrice si riportava ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle sue difese ed in particolare di: “a) disporre l'annullamento del provvedimento di radiazione;
b) accertare e dichiarare che non è dovuta la somma di € 450,00 per le mensilità aprile, maggio, giugno;
c) condannare il al pagamento delle spese di lite” Controparte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di non è fondata e va pertanto rigettata. Parte_1
Il ha applicato nella fattispecie le norme statutarie, vale a dire gli artt. 18 e Controparte_1 ss.. Invero, il comma 1 dell'art. 18 stabilisce “il socio e il frequentatore che lasciano trascorrere un bimestre senza pagare le quote dovute o che non pagano i contributi ordinari e straordinari, … omissis
… verranno invitati dal C.D. (ossia il Comitato Direttivo) a porsi in regola, con lettera raccomandata A.R.”. Il penultimo comma poi prevede che “trascorsi trenta giorni dall'invito e persistendo l'inadempienza, l'interessato sarà dichiarato moroso e potrà essere radiato dal C.D.; del provvedimento riceverà comunicazione mediante lettera raccomunata A.R.”.
L'invito ad eliminare la morosità è stato inoltrato con comunicazione del 5 Giugno 2024, mentre la radiazione è datata 16 Agosto 2024, come esplicitato in fatto, in presenza dei presupposti che, a norma delle regole sopra richiamate, legittimavano la radiazione dell'associato.
L'attrice aveva l'obbligo di pagare le quote, perché il pagamento delle stesse non si trova in rapporto di corrispettività con la frequentazione effettiva del , visto che, come correttamente sostenuto dalla
CP_1 difesa di quest'ultimo, il relativo pagamento non è legato direttamente alla fruizione dei locali e delle strutture del , ma costituisce necessaria conseguenza dell'esser socio (e la ricorrente lo era
CP_1 ancora, nei mesi della morosità), dal che consegue la necessità di contribuire ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell' (diversamente dai pagamenti da effettuarsi per usufruire
CP_1 dei servizi specifici all'interno del , quali i corsi di nuoto, di tennis ed altro). Le quote andavano
CP_1 quindi pagate anche durante il periodo di sospensione.
E' irrilevante quanto sostenuto da in ordine al fatto che il consigliere relatore Parte_1
Le Boffe non avrebbe riferito al Consiglio direttivo del Circolo il fatto che l'attrice si fosse dichiarata disponibile a pagare, chiedendo un incontro al fine di stabilire modalità di pagamento;
ciò sia perché quella dichiarazione di disponibilità era comunque condizionata e, come tale, non avrebbe avuto piena efficacia solutoria, come dovuto;
sia e soprattutto perché le modalità di pagamento delle quote sono stabilite nello statuto (ed erano state sempre osservate dalla ricorrente in passato), sicché ben la ricorrente avrebbe potuto procedere regolarmente ai pagamenti delle quote relative ai mesi oggetto di contestazione.
Per le argomentazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Visto l'esito del giudizio, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto, nella misura che verrà indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- condanna al rimborso in favore della l' Parte_1 [...]
delle spese di questo giudizio, che si Parte_2 liquidano in euro 3.890,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 16 Maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Feo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19897/2024 promossa da:
nata a [...] l'[...], ed ivi residente alla piazza Parte_1
LV di IA – c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano C.F._1
Russo
Contro
, con sede a Napoli, Controparte_1
Via Posillipo n. 5, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Gerardo Sallustro,
Fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha impugnato il provvedimento di Parte_1 radiazione adottato dal , di cui è socia, motivato dall'Ente sul mancato Controparte_1 pagamento di tre quote sociali mensili, relative ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2024, per complessivi euro 450,00.
Più nello specifico, con lettera raccomandata del 5 Giugno 2024 (prot. n. 633) il , in CP_1 applicazione delle norme statutarie, aveva intimato alla socia di versare le quote associative rimaste insolute. Successivamente, in data 16 Agosto 2024 a mezzo pec, aveva comunicato il provvedimento di radiazione emesso dal Comitato Direttivo.
Rilevava la ricorrente di non aver pagato quelle quote perché, essendo stata Parte_1 precedentemente raggiunta da altro provvedimento di sospensione per la durata di sei mesi (provvedimento poi dichiarato illegittimo con sentenza di questo Tribunale, rg n. 11903/2024 del 17
Dicembre 2024), aveva ritenuto di dover sospendere la corresponsione delle quota, non frequentando – per quel periodo – i locali del e quindi non usufruendo della struttura. CP_1
Deduce la ricorrente che, in risposta alla richiesta di regolarizzazione della morosità accumulata, ella aveva dichiarato di esser disponibile a pagare, ma con riserva di ripetere quanto indebitamente versato, e comunque facendo salvo il diritto di agire per danni (si veda la lettera del 22 Luglio 2024 inoltrata al
Circolo).
L , nel costituirsi, ha rilevato che il motivo della radiazione per morosità Controparte_3
pagina 1 di 3 di è solo ed esclusivamente riferibile alla scelta della ricorrente di non pagare Parte_1 le quote sociali, il che aveva indotto il Consiglio Direttivo ad applicare il procedimento conseguente alla morosità dell'associato e, segnatamente, l'art. 18 dello Statuto, nonché gi successivi artt. 22 e 23; evidenzia altresì il che l'associata aveva proposto un pagamento “condizionato”, privo di vero CP_1
e proprio animus solvendi, avendo fatto riserva di far causa all'Ente per ottenere la ripetizione di un
“indebito” e quindi in spregio delle norme statutarie e dello stesso scopo dell' ; Controparte_3 concludeva pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Tentata senza esito la conciliazione fra le parti, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22 Aprile 2025, alla quale parte attrice si riportava ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle sue difese ed in particolare di: “a) disporre l'annullamento del provvedimento di radiazione;
b) accertare e dichiarare che non è dovuta la somma di € 450,00 per le mensilità aprile, maggio, giugno;
c) condannare il al pagamento delle spese di lite” Controparte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di non è fondata e va pertanto rigettata. Parte_1
Il ha applicato nella fattispecie le norme statutarie, vale a dire gli artt. 18 e Controparte_1 ss.. Invero, il comma 1 dell'art. 18 stabilisce “il socio e il frequentatore che lasciano trascorrere un bimestre senza pagare le quote dovute o che non pagano i contributi ordinari e straordinari, … omissis
… verranno invitati dal C.D. (ossia il Comitato Direttivo) a porsi in regola, con lettera raccomandata A.R.”. Il penultimo comma poi prevede che “trascorsi trenta giorni dall'invito e persistendo l'inadempienza, l'interessato sarà dichiarato moroso e potrà essere radiato dal C.D.; del provvedimento riceverà comunicazione mediante lettera raccomunata A.R.”.
L'invito ad eliminare la morosità è stato inoltrato con comunicazione del 5 Giugno 2024, mentre la radiazione è datata 16 Agosto 2024, come esplicitato in fatto, in presenza dei presupposti che, a norma delle regole sopra richiamate, legittimavano la radiazione dell'associato.
L'attrice aveva l'obbligo di pagare le quote, perché il pagamento delle stesse non si trova in rapporto di corrispettività con la frequentazione effettiva del , visto che, come correttamente sostenuto dalla
CP_1 difesa di quest'ultimo, il relativo pagamento non è legato direttamente alla fruizione dei locali e delle strutture del , ma costituisce necessaria conseguenza dell'esser socio (e la ricorrente lo era
CP_1 ancora, nei mesi della morosità), dal che consegue la necessità di contribuire ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell' (diversamente dai pagamenti da effettuarsi per usufruire
CP_1 dei servizi specifici all'interno del , quali i corsi di nuoto, di tennis ed altro). Le quote andavano
CP_1 quindi pagate anche durante il periodo di sospensione.
E' irrilevante quanto sostenuto da in ordine al fatto che il consigliere relatore Parte_1
Le Boffe non avrebbe riferito al Consiglio direttivo del Circolo il fatto che l'attrice si fosse dichiarata disponibile a pagare, chiedendo un incontro al fine di stabilire modalità di pagamento;
ciò sia perché quella dichiarazione di disponibilità era comunque condizionata e, come tale, non avrebbe avuto piena efficacia solutoria, come dovuto;
sia e soprattutto perché le modalità di pagamento delle quote sono stabilite nello statuto (ed erano state sempre osservate dalla ricorrente in passato), sicché ben la ricorrente avrebbe potuto procedere regolarmente ai pagamenti delle quote relative ai mesi oggetto di contestazione.
Per le argomentazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Visto l'esito del giudizio, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto, nella misura che verrà indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- condanna al rimborso in favore della l' Parte_1 [...]
delle spese di questo giudizio, che si Parte_2 liquidano in euro 3.890,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 16 Maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Feo
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