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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 14254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Angelo Antonio Pezzuti in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14254 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
06/03/1964, codice fiscale , residente in [...], 290, San C.F._1
Paolo/SP, Brasile, CAP 01.243-000
nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_2
29/09/1965, codice fiscale , residente in [...], 300, Brasília/DF, C.F._2
Brasile, CAP 70.673-046
nata in [...]/PR, Brasile, in data Parte_3
18/03/1967, codice fiscale , residente in [...], 100, C.F._3
Campinas/SP, Brasile, CAP 13.105-658
nato in [...]/PR, Brasile, in data Parte_4
17/09/1971, codice fiscale , residente in [...], 209, C.F._4
Maringá/PR, Brasile, CAP 87.013-010;
1 nata in [...]çu/PR, Brasile, in data Controparte_1
29/06/2000, codice fiscale residente in [...], 209, C.F._5
Maringá/PR, Brasile, CAP 87.013-010;
, nata in [...]/PR, Brasile, in data 22/09/2005, codice Parte_5 fiscale , residente in [...], 209, Maringá/PR, Brasile, CAP C.F._6
87.013-010
tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNI BONATO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in via Colleferro n.15 a Roma
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO NECESSARIO
avente per oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 07/12/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di Parte_6
(o o o o , cittadino Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 italiano nato a [...] in data [...].
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo CP_2 così contumace.
2
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
3
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la discendenza dei ricorrenti – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino Parte_6 italiano.
4 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al
5 fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Rilevato che il presente giudizio, avente natura dichiarativa, si è svolto in assenza di un effettivo contraddittorio sostanziale, anche in ragione della contumacia dell'Amministrazione resistente, la quale non ha posto in essere condotte suscettibili di determinare un aggravio dell'attività difensiva della parte ricorrente;
reputato, pertanto, che le peculiari circostanze del caso concreto integrino giusti motivi specifici, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tali da escludere l'automatica applicazione del principio di soccombenza, dispone la non ripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
6 civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• non accoglie la richiesta di condanna alle spese.
Firenze, 28.11.2025
Il Giudice (Dott. Angelo Antonio Pezzuti )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Angelo Antonio Pezzuti in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14254 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
06/03/1964, codice fiscale , residente in [...], 290, San C.F._1
Paolo/SP, Brasile, CAP 01.243-000
nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_2
29/09/1965, codice fiscale , residente in [...], 300, Brasília/DF, C.F._2
Brasile, CAP 70.673-046
nata in [...]/PR, Brasile, in data Parte_3
18/03/1967, codice fiscale , residente in [...], 100, C.F._3
Campinas/SP, Brasile, CAP 13.105-658
nato in [...]/PR, Brasile, in data Parte_4
17/09/1971, codice fiscale , residente in [...], 209, C.F._4
Maringá/PR, Brasile, CAP 87.013-010;
1 nata in [...]çu/PR, Brasile, in data Controparte_1
29/06/2000, codice fiscale residente in [...], 209, C.F._5
Maringá/PR, Brasile, CAP 87.013-010;
, nata in [...]/PR, Brasile, in data 22/09/2005, codice Parte_5 fiscale , residente in [...], 209, Maringá/PR, Brasile, CAP C.F._6
87.013-010
tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNI BONATO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in via Colleferro n.15 a Roma
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO NECESSARIO
avente per oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 07/12/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di Parte_6
(o o o o , cittadino Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 italiano nato a [...] in data [...].
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo CP_2 così contumace.
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1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
3
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la discendenza dei ricorrenti – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino Parte_6 italiano.
4 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al
5 fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Rilevato che il presente giudizio, avente natura dichiarativa, si è svolto in assenza di un effettivo contraddittorio sostanziale, anche in ragione della contumacia dell'Amministrazione resistente, la quale non ha posto in essere condotte suscettibili di determinare un aggravio dell'attività difensiva della parte ricorrente;
reputato, pertanto, che le peculiari circostanze del caso concreto integrino giusti motivi specifici, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tali da escludere l'automatica applicazione del principio di soccombenza, dispone la non ripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
6 civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• non accoglie la richiesta di condanna alle spese.
Firenze, 28.11.2025
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