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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2988/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2988/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Antonio MAGHERNINO, Parte_1 elettivamente domiciliato in San Severo alla Via C. D'Ambrosio, 6, presso lo studio legale dell'avv.
MAGHERNINO
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FRANCESCO GUERRA elettivamente domiciliata in Barletta alla Piazza Conteduca n. 25 , presso lo studio legale dell'avv. GUERRA
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 312/2018 emessa dal Giudice di Pace di San Severo a definizione del giudizio n. 171/2019 RG
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 l' per ivi sentire condannare quest'ultima, proprietaria e conducente dell'autovettura Fiat CP_1
Punto targata DR221CH (assicurata per la r.c.a. con la ), ex art 149 del D.lgs. 209/2005, CP_3 al pagamento della somma di € 2.650,00 oltre danno da fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro, a titolo di residuo risarcimento per i danni riportati dall'autocarro VE
Daily targato VY (assicurato per la r.c.a. con l' , a seguito del Controparte_4
sinistro stradale verificatosi in data 04.03.2017 alle ore 12,30, in agro di San Severo sulla S.S. 16. A sostegno della sua domanda deduceva che: Pt_1
- la responsabilità esclusiva del sinistro doveva addebitarsi alla conducente dell'autovettura Fiat
Punto che aveva effettuato una manovra di sorpasso non consentita urtando l'autocarro VE che stava svoltando sulla S.P. 19 con l'indicatore di direzione azionato;
- sul luogo del sinistro erano intervenuti i Vigili Urbani di San Severo;
- a seguito del sinistro stradale il suo autocarro aveva riportato danni ammontanti ad € 4.000,00, come da preventivo di spesa;
- l' aveva formulato offerta di € 1.350,00 che era stata trattenuta in acconto del maggior CP_1
danno subito e che, non avendo ottenuto la differenza richiesta, adiva l'Autorità Giudiziaria per ottenere il residuo risarcimento, pari ad € 2.650,00.
Con atto del 23.09.2017 si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice contestando la pretesa attorea e deducendo che la pari responsabilità nella causazione del sinistro di entrambi i conducenti. rilevava, inoltre, che ante giudizio aveva proceduto all'offerta, anche ai sensi dell'art. 2054 CP_1
c.c., di € 1.350,00 (sulla base del 50% del valore commerciale del veicolo attoreo), ragione per cui concludeva per il rigetto della domanda previa declaratoria di congruità dell'offerta formulata.
Alla prima udienza, tenutasi il 17.11.17, l'attore chiedeva un rinvio “ai sensi dell'art.320 IV° comma c.p.c., ai fini di replicare al contenuto della comparsa di costituzione e risposta”.
Su detta richiesta non vi era eccezione e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17.01.18, poi tenutasi il 28.02.18, ai sensi dell'art. 320 IV° comma c.p.c.
Alla suddetta udienza l'attore precisava la domanda e, dopo aver dedotto e replicato alle eccezioni di controparte, formulava le proprie richieste istruttorie.
eccepiva la tardività delle richieste istruttorie e chiedeva rinvio per la precisazione delle CP_1
conclusioni. Il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza depositata in Cancelleria il 01.03.18, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.05.18, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione alla data del 12.07.18.
Con sentenza n.312/18, il Giudice di Pace di San Severo, rigettava la domanda perché non provata da alcuna risultanza istruttoria poiché l'attore era incorso “nella preclusione di cui all'art. 320 cpc riguardo alla richiesta dei mezzi istruttori, in quanto i mezzi di prova sono stati articolati oltre la prima udienza” e compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 16.04.2019, proponeva Parte_1
appello, chiedendone la riforma e l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado, deducendo la violazione dell'art. 320 IV comma cpc da parte del Giudice di Pace di San Severo, deducendo, inoltre che la decisione avrebbe potuto basarsi sul rapporto stradale della Polizia
Municipale intervenuta sul luogo del sinistro e lamentando che il Giudice di primo grado non aveva considerato la domanda sulle spese legali della fase stragiudiziale, che la compagnia di assicurazioni non aveva corrisposto all'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08.07.2019 si costituiva nel giudizio di appello l' CP_1
per contestare integralmente il contenuto dell'impugnazione proposta in quanto infondata in
[...]
fatto e diritto richiedendone il rigetto.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante, la causa è pervenuta allo scrivente magistrato.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12.12.2024 la causa è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di 60 e 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************
1.In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , ritualmente citata e Controparte_2
non costituita.
1.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
2. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, sulla Parte_1
scorta dei seguenti motivi di appello:
- Violazione di norma di legge: Art. 320 IV° Comma c.p.c.;
- Omesso esame e/o omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: elementi utili alla ricostruzione del sinistro e della responsabilità;
- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: liquidazione delle spese legali stragiudiziali;
L'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso aveva errato nel ritenere non ammissibile la prova testimoniale articolata all'udienza ex art. 320 IV comma, c.p.c., nel considerare non provata l'esclusiva responsabilità della nella CP_2
causazione del sinistro e, infine, nel non pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, valutando correttamente la tardività della prova testimoniale richiesta, allo stato degli atti aveva correttamente ritenuto non provata la domanda attorea e conseguentemente l'aveva rigettata.
3. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, avuto riguardo al primo motivo di appello deve rilevarsi che, come noto, lo scopo della norma di cui all'art. 320 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile, è quello di rendere particolarmente concentrata la trattazione della causa davanti al giudice di pace, semplificando addirittura il modello previsto davanti al tribunale in composizione monocratica.
Per far ciò, viene consentito un solo rinvio ad udienza successiva, per la richiesta di prove o la produzione di documenti, e solamente a condizione che esso sia divenuto necessario a seguito della attività difensiva svolta dalle parti nella prima udienza.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320 terzo comma c.p.c., stabilendo la possibilità di fissare un'udienza successiva per ulteriori produzioni e mezzi di prova quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, consente al giudice di assumere le prove senza fissazione di una udienza successiva alla prima e di invitare anche le parti all'immediata precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Da ciò consegue che, in ragione del regime delle preclusioni (comune a quello del procedimento avanti al tribunale) e in particolare del disposto dell'art. 208 c.p.c., che assoggetta l'assunzione della prova all'impulso della parte, richiedendo l'istanza di almeno una di esse, l'assenza della parte interessata alla prima udienza di trattazione si risolve nella decadenza dalla prova medesima. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11973 del 22 maggio 2006).
Sicché, nel processo dinanzi al giudice di pace, la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme;
questa libertà di forme fa si che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi;
tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza;
a norma, infatti, dell'art. 320 cpc comma 3, nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere”;
è nella prima udienza, dunque, che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie;
il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 cpc solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”; ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti” (Trib. Milano 23.06.09 n. 8138 conf. a Cass.
7.4.2000 n.
4376 e Cass. 10.4.08 n. 9350). In particolare: “alla udienza, che venga tenuta ex art. 320 cpc quarto comma successivamente alla prima è, peraltro, preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni ovvero di allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non essendo in particolare al convenuto consentito spiegare domanda riconvenzionale, né svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove dedotte a sostegno delle medesime”; in sostanza “una nuova udienza può essere fissata dal giudice di pace qualora il convenuto si costituisca all'udienza e di renda necessario in base alla attività svolta dalle parti in prima udienza” (Cass. 9350/08). Ne consegue che la “prova ai sensi dell'art. 320 cpc quarto comma deve essere articolata in prima udienza, potendosi nella seconda udienza procedere soltanto ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò “sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Ciò significa che “non sussiste un diritto delle parti di utilizzare la seconda udienza ai fini delle richieste istruttorie” (Giudice di pace di Bari 13.01.09).
In altri termini, le istanze istruttorie principali (bensì solo quelle “ulteriori”) non possono essere dedotte oltre la prima udienza e quindi non nell'eventuale termine pagina concesso ex art. 320 co. 4 cpc, ed ancor meno nel termine delle eventuali repliche a controprova.
In applicazione ai suesposti principi, nel caso di specie, l'attore era tenuto per legge a formulare le richieste istruttorie nell'atto introduttivo di primo grado e, invero, non vi è stata alcuna richiesta istruttoria, o al più avrebbe potuto formularli entro la prima udienza di comparizione alla quale, tuttavia, si è limitato a richiedere un mero rinvio ex art. 320 cpc, salvo poi, solo alla successiva udienza del 28.02.2017, tardivamente richiedere per la prima volta i mezzi istruttori come risulta dai verbali di causa.
Tanto esposto appare, dunque, incensurabile la decisione del Giudice di Pace adottata con l'ordinanza dell'1.3.18 con la quale ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, non ammettendo le prove richieste dall'attore e da tanto discende il rigetto del primo motivo di appello interposto.
3.1 Avuto riguardo al secondo motivo di appello, “Omesso esame e/o omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: elementi utili alla ricostruzione del sinistro e della responsabilità” l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, il rapporto della Polizia Municipale intervenuta sul posto, la cui corretta valutazione avrebbe escluso la pari responsabilità dei conducenti ponendola esclusivamente in capo alla . CP_2
Ebbene, tale tesi non appare condivisibile.
Dalla lettura del predetto verbale, infatti, non appare possibile individuare l'esatta dinamica del sinistro. In esso si legge: “Atteso che le dichiarazioni delle parti coinvolte nel sinistro sono contrastanti tra loro e che entrambe sono compatibili coi danni presenti sui veicoli e con la loro posizione statico terminale assunta da quest'ultimi a seguito dell'urto; che sulla sede stradale non sono state rilevate tracce di frenata, detriti o altri elementi comunque utili per ricostruire la vicenda infortunistica;
che sul posto non erano presenti testimoni, né tantomeno sono stati forniti i nominativi di eventuali persone che hanno assistito all'incidente: Non è stato possibile risalire all'esatta dinamica del sinistro né tantomeno è stato possibile valutare, senza possibilità di errore, eventuali violazioni a carico dei conducenti”.
Allo stato degli atti, dunque, correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal , la cui difesa ha chiesto, in primo grado, accertarsi l'esclusiva responsabilità Pt_1 della per l'occorso sinistro e, pur senza esplicitarlo, ha ritenuto satisfattiva la somma CP_2
liquidata nella fase stragiudiziale dalla compagnia convenuta, ammontante ad € 1350,00, liquidata dall' come in atti specificato, sulla base della valutazione commerciale del veicolo CP_5 attoreo pari ad € 2700,00, in applicazione dell'art. 2054 cc. secondo comma con corresponsabilità dei protagonisti del sinistro pari al 50%.
Conclusivamente, alla luce della rivalutazione dello stato degli atti del primo grado di giudizio non può non concludersi dichiarando la correttezza della statuizione resa, in considerazione del fatto che, nella valutazione complessiva degli elementi addotti in giudizio, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato solo quanto tempestivamente allegato dalle parti, in considerazione della tardiva richiesta dei mezzi istruttori della parte attrice.
3.2 Avuto riguardo al terzo motivo di appello, ha censurato la pronuncia resa dal Giudice di Pt_1
pace per avere lo stesso omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali.
L'appellata ha dedotto sul punto che tale domanda era stata avanzata da esclusivamente in Pt_1 secondo grado;
l'appellante, dal canto suo, ha dedotto che fosse stata avanzata sin dall'atto di citazione, ove, oltre al risarcimento del danno, era stato richiesto “quanto altro per legge dovuto, nulla escluso od eccettuato”, formula nella quale rientrano le spese stragiudiziali, e, successivamente, era stata reiterata nella comparsa conclusionale.
Sul punto va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa e costituisce una domanda autonoma soggetta come tale ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Sez. Un. N. 16990/2017; conforme a Cass. n. 6422 del
2017 Cass. n. 997 del 2010).
Quali componenti del danno (emergente), le spese stragiudiziali vanno valutate in termini di causalità (artt.1223, 1227 Cc) e dunque sono risarcibili quando necessarie e giustificate in funzione del sinistro. Ciò significa, come precisato dalla Suprema Corte (Cass.
11154/2015), che “dovrà … ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, Dpr 254/2006, ex art. 9, c. 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato”.
L'attività stragiudiziale, tuttavia, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594/2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte, con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cass. n. 26368/2022).
Ebbene, non avendo parte attrice provveduto ad avanzare specifica domanda nell'atto introduttivo ed entro i termini di preclusione, ma solo in comparsa conclusionale, in mancanza di qualsivoglia produzione documentale attestante l'entità dell'esborso, in applicazione dei su esposti principi di diritto, corretto è stato l'operato del Giudice di Pace che l'ha considerata tamquam non esset.
Da tanto consegue il rigetto del terzo motivo di appello poiché, come noto, l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (sul punto Cass. civ. n.
20363/2021).
Per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, si ritiene che la sentenza n. 312/18 del Giudice di Pace di San Severo debba essere integralmente confermata.
4. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza.
4.1 Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 312/18 del Parte_1
Giudice di Pace di San Severo , resa a definizione del giudizio N.R.G. 490/17;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come CP_5
per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 17.03.2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2988/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Antonio MAGHERNINO, Parte_1 elettivamente domiciliato in San Severo alla Via C. D'Ambrosio, 6, presso lo studio legale dell'avv.
MAGHERNINO
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FRANCESCO GUERRA elettivamente domiciliata in Barletta alla Piazza Conteduca n. 25 , presso lo studio legale dell'avv. GUERRA
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 312/2018 emessa dal Giudice di Pace di San Severo a definizione del giudizio n. 171/2019 RG
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 l' per ivi sentire condannare quest'ultima, proprietaria e conducente dell'autovettura Fiat CP_1
Punto targata DR221CH (assicurata per la r.c.a. con la ), ex art 149 del D.lgs. 209/2005, CP_3 al pagamento della somma di € 2.650,00 oltre danno da fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro, a titolo di residuo risarcimento per i danni riportati dall'autocarro VE
Daily targato VY (assicurato per la r.c.a. con l' , a seguito del Controparte_4
sinistro stradale verificatosi in data 04.03.2017 alle ore 12,30, in agro di San Severo sulla S.S. 16. A sostegno della sua domanda deduceva che: Pt_1
- la responsabilità esclusiva del sinistro doveva addebitarsi alla conducente dell'autovettura Fiat
Punto che aveva effettuato una manovra di sorpasso non consentita urtando l'autocarro VE che stava svoltando sulla S.P. 19 con l'indicatore di direzione azionato;
- sul luogo del sinistro erano intervenuti i Vigili Urbani di San Severo;
- a seguito del sinistro stradale il suo autocarro aveva riportato danni ammontanti ad € 4.000,00, come da preventivo di spesa;
- l' aveva formulato offerta di € 1.350,00 che era stata trattenuta in acconto del maggior CP_1
danno subito e che, non avendo ottenuto la differenza richiesta, adiva l'Autorità Giudiziaria per ottenere il residuo risarcimento, pari ad € 2.650,00.
Con atto del 23.09.2017 si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice contestando la pretesa attorea e deducendo che la pari responsabilità nella causazione del sinistro di entrambi i conducenti. rilevava, inoltre, che ante giudizio aveva proceduto all'offerta, anche ai sensi dell'art. 2054 CP_1
c.c., di € 1.350,00 (sulla base del 50% del valore commerciale del veicolo attoreo), ragione per cui concludeva per il rigetto della domanda previa declaratoria di congruità dell'offerta formulata.
Alla prima udienza, tenutasi il 17.11.17, l'attore chiedeva un rinvio “ai sensi dell'art.320 IV° comma c.p.c., ai fini di replicare al contenuto della comparsa di costituzione e risposta”.
Su detta richiesta non vi era eccezione e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17.01.18, poi tenutasi il 28.02.18, ai sensi dell'art. 320 IV° comma c.p.c.
Alla suddetta udienza l'attore precisava la domanda e, dopo aver dedotto e replicato alle eccezioni di controparte, formulava le proprie richieste istruttorie.
eccepiva la tardività delle richieste istruttorie e chiedeva rinvio per la precisazione delle CP_1
conclusioni. Il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza depositata in Cancelleria il 01.03.18, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.05.18, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione alla data del 12.07.18.
Con sentenza n.312/18, il Giudice di Pace di San Severo, rigettava la domanda perché non provata da alcuna risultanza istruttoria poiché l'attore era incorso “nella preclusione di cui all'art. 320 cpc riguardo alla richiesta dei mezzi istruttori, in quanto i mezzi di prova sono stati articolati oltre la prima udienza” e compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 16.04.2019, proponeva Parte_1
appello, chiedendone la riforma e l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado, deducendo la violazione dell'art. 320 IV comma cpc da parte del Giudice di Pace di San Severo, deducendo, inoltre che la decisione avrebbe potuto basarsi sul rapporto stradale della Polizia
Municipale intervenuta sul luogo del sinistro e lamentando che il Giudice di primo grado non aveva considerato la domanda sulle spese legali della fase stragiudiziale, che la compagnia di assicurazioni non aveva corrisposto all'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08.07.2019 si costituiva nel giudizio di appello l' CP_1
per contestare integralmente il contenuto dell'impugnazione proposta in quanto infondata in
[...]
fatto e diritto richiedendone il rigetto.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante, la causa è pervenuta allo scrivente magistrato.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12.12.2024 la causa è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di 60 e 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************
1.In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , ritualmente citata e Controparte_2
non costituita.
1.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
2. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, sulla Parte_1
scorta dei seguenti motivi di appello:
- Violazione di norma di legge: Art. 320 IV° Comma c.p.c.;
- Omesso esame e/o omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: elementi utili alla ricostruzione del sinistro e della responsabilità;
- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: liquidazione delle spese legali stragiudiziali;
L'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso aveva errato nel ritenere non ammissibile la prova testimoniale articolata all'udienza ex art. 320 IV comma, c.p.c., nel considerare non provata l'esclusiva responsabilità della nella CP_2
causazione del sinistro e, infine, nel non pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, valutando correttamente la tardività della prova testimoniale richiesta, allo stato degli atti aveva correttamente ritenuto non provata la domanda attorea e conseguentemente l'aveva rigettata.
3. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, avuto riguardo al primo motivo di appello deve rilevarsi che, come noto, lo scopo della norma di cui all'art. 320 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile, è quello di rendere particolarmente concentrata la trattazione della causa davanti al giudice di pace, semplificando addirittura il modello previsto davanti al tribunale in composizione monocratica.
Per far ciò, viene consentito un solo rinvio ad udienza successiva, per la richiesta di prove o la produzione di documenti, e solamente a condizione che esso sia divenuto necessario a seguito della attività difensiva svolta dalle parti nella prima udienza.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320 terzo comma c.p.c., stabilendo la possibilità di fissare un'udienza successiva per ulteriori produzioni e mezzi di prova quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, consente al giudice di assumere le prove senza fissazione di una udienza successiva alla prima e di invitare anche le parti all'immediata precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Da ciò consegue che, in ragione del regime delle preclusioni (comune a quello del procedimento avanti al tribunale) e in particolare del disposto dell'art. 208 c.p.c., che assoggetta l'assunzione della prova all'impulso della parte, richiedendo l'istanza di almeno una di esse, l'assenza della parte interessata alla prima udienza di trattazione si risolve nella decadenza dalla prova medesima. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11973 del 22 maggio 2006).
Sicché, nel processo dinanzi al giudice di pace, la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme;
questa libertà di forme fa si che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi;
tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza;
a norma, infatti, dell'art. 320 cpc comma 3, nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere”;
è nella prima udienza, dunque, che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie;
il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 cpc solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”; ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti” (Trib. Milano 23.06.09 n. 8138 conf. a Cass.
7.4.2000 n.
4376 e Cass. 10.4.08 n. 9350). In particolare: “alla udienza, che venga tenuta ex art. 320 cpc quarto comma successivamente alla prima è, peraltro, preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni ovvero di allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non essendo in particolare al convenuto consentito spiegare domanda riconvenzionale, né svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove dedotte a sostegno delle medesime”; in sostanza “una nuova udienza può essere fissata dal giudice di pace qualora il convenuto si costituisca all'udienza e di renda necessario in base alla attività svolta dalle parti in prima udienza” (Cass. 9350/08). Ne consegue che la “prova ai sensi dell'art. 320 cpc quarto comma deve essere articolata in prima udienza, potendosi nella seconda udienza procedere soltanto ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò “sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Ciò significa che “non sussiste un diritto delle parti di utilizzare la seconda udienza ai fini delle richieste istruttorie” (Giudice di pace di Bari 13.01.09).
In altri termini, le istanze istruttorie principali (bensì solo quelle “ulteriori”) non possono essere dedotte oltre la prima udienza e quindi non nell'eventuale termine pagina concesso ex art. 320 co. 4 cpc, ed ancor meno nel termine delle eventuali repliche a controprova.
In applicazione ai suesposti principi, nel caso di specie, l'attore era tenuto per legge a formulare le richieste istruttorie nell'atto introduttivo di primo grado e, invero, non vi è stata alcuna richiesta istruttoria, o al più avrebbe potuto formularli entro la prima udienza di comparizione alla quale, tuttavia, si è limitato a richiedere un mero rinvio ex art. 320 cpc, salvo poi, solo alla successiva udienza del 28.02.2017, tardivamente richiedere per la prima volta i mezzi istruttori come risulta dai verbali di causa.
Tanto esposto appare, dunque, incensurabile la decisione del Giudice di Pace adottata con l'ordinanza dell'1.3.18 con la quale ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, non ammettendo le prove richieste dall'attore e da tanto discende il rigetto del primo motivo di appello interposto.
3.1 Avuto riguardo al secondo motivo di appello, “Omesso esame e/o omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: elementi utili alla ricostruzione del sinistro e della responsabilità” l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, il rapporto della Polizia Municipale intervenuta sul posto, la cui corretta valutazione avrebbe escluso la pari responsabilità dei conducenti ponendola esclusivamente in capo alla . CP_2
Ebbene, tale tesi non appare condivisibile.
Dalla lettura del predetto verbale, infatti, non appare possibile individuare l'esatta dinamica del sinistro. In esso si legge: “Atteso che le dichiarazioni delle parti coinvolte nel sinistro sono contrastanti tra loro e che entrambe sono compatibili coi danni presenti sui veicoli e con la loro posizione statico terminale assunta da quest'ultimi a seguito dell'urto; che sulla sede stradale non sono state rilevate tracce di frenata, detriti o altri elementi comunque utili per ricostruire la vicenda infortunistica;
che sul posto non erano presenti testimoni, né tantomeno sono stati forniti i nominativi di eventuali persone che hanno assistito all'incidente: Non è stato possibile risalire all'esatta dinamica del sinistro né tantomeno è stato possibile valutare, senza possibilità di errore, eventuali violazioni a carico dei conducenti”.
Allo stato degli atti, dunque, correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal , la cui difesa ha chiesto, in primo grado, accertarsi l'esclusiva responsabilità Pt_1 della per l'occorso sinistro e, pur senza esplicitarlo, ha ritenuto satisfattiva la somma CP_2
liquidata nella fase stragiudiziale dalla compagnia convenuta, ammontante ad € 1350,00, liquidata dall' come in atti specificato, sulla base della valutazione commerciale del veicolo CP_5 attoreo pari ad € 2700,00, in applicazione dell'art. 2054 cc. secondo comma con corresponsabilità dei protagonisti del sinistro pari al 50%.
Conclusivamente, alla luce della rivalutazione dello stato degli atti del primo grado di giudizio non può non concludersi dichiarando la correttezza della statuizione resa, in considerazione del fatto che, nella valutazione complessiva degli elementi addotti in giudizio, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato solo quanto tempestivamente allegato dalle parti, in considerazione della tardiva richiesta dei mezzi istruttori della parte attrice.
3.2 Avuto riguardo al terzo motivo di appello, ha censurato la pronuncia resa dal Giudice di Pt_1
pace per avere lo stesso omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali.
L'appellata ha dedotto sul punto che tale domanda era stata avanzata da esclusivamente in Pt_1 secondo grado;
l'appellante, dal canto suo, ha dedotto che fosse stata avanzata sin dall'atto di citazione, ove, oltre al risarcimento del danno, era stato richiesto “quanto altro per legge dovuto, nulla escluso od eccettuato”, formula nella quale rientrano le spese stragiudiziali, e, successivamente, era stata reiterata nella comparsa conclusionale.
Sul punto va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa e costituisce una domanda autonoma soggetta come tale ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Sez. Un. N. 16990/2017; conforme a Cass. n. 6422 del
2017 Cass. n. 997 del 2010).
Quali componenti del danno (emergente), le spese stragiudiziali vanno valutate in termini di causalità (artt.1223, 1227 Cc) e dunque sono risarcibili quando necessarie e giustificate in funzione del sinistro. Ciò significa, come precisato dalla Suprema Corte (Cass.
11154/2015), che “dovrà … ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, Dpr 254/2006, ex art. 9, c. 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato”.
L'attività stragiudiziale, tuttavia, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594/2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte, con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cass. n. 26368/2022).
Ebbene, non avendo parte attrice provveduto ad avanzare specifica domanda nell'atto introduttivo ed entro i termini di preclusione, ma solo in comparsa conclusionale, in mancanza di qualsivoglia produzione documentale attestante l'entità dell'esborso, in applicazione dei su esposti principi di diritto, corretto è stato l'operato del Giudice di Pace che l'ha considerata tamquam non esset.
Da tanto consegue il rigetto del terzo motivo di appello poiché, come noto, l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (sul punto Cass. civ. n.
20363/2021).
Per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, si ritiene che la sentenza n. 312/18 del Giudice di Pace di San Severo debba essere integralmente confermata.
4. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza.
4.1 Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 312/18 del Parte_1
Giudice di Pace di San Severo , resa a definizione del giudizio N.R.G. 490/17;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come CP_5
per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 17.03.2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura