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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8132 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)” TRA
C.F. , rappresentata, difesa Parte_1 C.F._1
e domiciliata, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alfonso Amato e Stefania Crocamo, unitamente ai quali elettivamente domiciliata in Sicignano degli Alburni, alla Via Roma, 19; Opponente E C.F. , in persona del rappresentante dell'impresa e Controparte_1 P.IVA_1 lio di ione, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Filippo Berardi;
Opposto
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea si opponeva ad atto di precetto dell'11.08.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento di € 19.548,39, oltre accessori in virtù di decreto ingiuntivo n. 599/2008 reso dal Tribunale di Salerno- Sezione Distaccata di Eboli in data 17.04.2008, notificato in data 15.05.2008 e successivamente opposto e confermato, con la decisione n. 5791/2016 del 20.12.2016 resa dall'Intestato Tribunale. In via preliminare, lamentava il difetto di legittimazione attiva della parte precettante assumendo che non gli fossero opponibili le cessioni del credito controverso. Contestava, in particolare, che la pretesa creditoria azionata fosse compresa in quelle indicate sulla Gazzetta Ufficiale al Foglio delle inserzioni n. 93, pubblicato l'8.8.2019, ove si pubblicizzava l'avvenuta cessione pro-soluto ex art. 58 d.lgs. 385/1993 tra CP_2
istituto bancario titolare del credito, e quale cessionaria. Riteneva
[...] Controparte_3 se vieppiù illegittima la successiva ces ra e Controparte_3 [...] per non essere pubblicata né notificata ai sensi dell' CP_1 ionaria una società esercente attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e non già un intermediario finanziario secondo la normativa bancaria. Deduceva, inoltre, la sopravvenuta prescrizione del credito, evidenziando che il titolo sotteso all'intentata azione esecutiva era sorto nel corso del 2008 e richiamato solamente in data 30.6.2021 da un atto di messa in mora tardivo. Paventava, infine, l'usurarietà dei tassi moratori praticati. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Previa sospensione della esecutorietà dell' opposto precetto, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della opposta 2) Per l' Controparte_1 effetto, dichiararsi la inesistenza di qualsivoglia avversa creditoria;
3) i caso la inammissibilità, improcedibilità ed inesistenza dell' avversa pretesa;
4) Dichiararsi la prescrizione dell' avversa pretesa;
5) Dichiararsi la prescrizione degli interessi;
6) Dichiararsi in ogni caso la inesistenza dell' avversa pretesa nei termini intimati. Vinte le spese”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Preliminarmente, si soffermava sulle censure afferenti alla propria carenza di legittimazione attiva, puntualizzando la sequenza procedimentale in forza della quale aveva assunto la titolarità del credito controverso e precisando di aver reso edotta la controparte, ai sensi dell'art. 1264 c.c., dell'avvenuta cessione con lettera raccomandata A.R. datata 30/06/2021. Nel merito, censurava la questione di prescrizione, giacché avverso il titolo monitorio sotteso all'esecuzione era stata incardinata opposizione ex art. 645 c.p.c. decisa con la sentenza n. 5791/2016. Infine, quanto agli interessi moratori ingiunti, lamentava la genericità della censura formulata e ribadiva che erano richiesti nella misura riconosciuta dal decreto ingiuntivo. Domandava, dunque, all'adito giudicante il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese del giudizio.
1.2 Delibata e sommariamente accolta l'istanza cautelare dal precedente Giudice assegnatario sul ruolo, si procedeva a istruire in via documentale il giudizio, che veniva trattenuto per la decisione in data 05.02.2025 con concessione alle parti di giorni venti per il deposito di memorie conclusionali e giorni venti per le note di replica.
2. Le domande avanzate dalla parte opponente risultano infondate e vanno respinte per le ragioni di seguito esposte. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. Preliminarmente, l'opponente censurava tanto la legittimazione dell'odierno cessionario quanto quella del suo dante causa. Il primo profilo di contestazione che occorre indagare concerne la posizione di cessionario dell'istituto di credito sulla scorta di operazione di cessione di credito Controparte_3 in blocco pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda n. 93 del 08.08.2019. In punto di fatto, l'opponente rappresentava che il credito traeva origine da un prestito personale concessogli dalla originaria parte creditoria, fusasi per Controparte_4 incorporazione in uta Controparte_5 [...]
e ch iti in blocco, CP_2
8 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, aveva ceduto in data 31.07.2019 a il credito portato dal DI n. 599/2008, con conseguente Controparte_3 pubblicazion iciale della Repubblica Italiana - Foglio delle inserzioni n. 93 del 08.08.2019 del relativo avviso. Cionondimeno, assumeva che non fosse provata l'inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione, sostanzialmente ravvisando “la assoluta vaghezza e comunque la non univocità dei criteri riferiti alla asserita cessione, ricavabili dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”. Ebbene, nella specifica materia che ci occupa, di rilievo risulta il disposto dell'art. 4 della L. n. 130/1999 - il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. –e prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha pertanto più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione ritengono che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Fondamentale sul punto la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.fall., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che "il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi seppur non "anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito"”. Sul punto è noto come la giurisprudenza anche di legittimità affronti, da tempo e con andamento altalenante, il tema della prova della esistenza della cessione ovvero della necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della esperibilità da parte del creditore cessionario, sul piano della legittimazione, delle necessarie azioni di recupero credito. Operando una ricognizione degli orientamenti sviluppatisi in materia, senz'altro superato risulta l'indirizzo secondo il quale, in caso di contestazione della titolarità del credito vantato dalla cessionaria, sarebbe sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ad integrare il presupposto dell'invocata legittimazione. Tale adempimento, di carattere pubblicitario e (comunque) sostitutivo della notificazione della cessione del debitore ceduto (tanto in risposta alla deduzione di parte di mancata comunicazione della cessione) non può però di per sé assurgere a prova del trasferimento della posizione debitoria né, fuori da certi parametri, della inclusione del credito controverso nel compenso di quelli oggetto dell'avviso, non attenendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto. Il soggetto che pretenda di realizzare coattivamente il credito di cui si assuma titolare è, dunque, tenuto ad uno sforzo probatorio indubbiamente maggiore. Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti, occorre tuttavia distinguere due ipotesi: in caso di contestazioni specificamente dirette non già al contratto di cessione, bensì soltanto all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, deve ritenersi che il fatto da provare sia costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di contro, in caso di specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere certamente oggetto di prova non potendosi, a tal fine, di regola ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale “notificazione” sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai senti dell'art.58 t.u.b., dalla società cessionaria ai rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. ord. del 22/06/2023 n.17944). Una volta precisato il principio alla luce del quale valutare la documentazione depositata, appare palese l'infondatezza della doglianza. Infatti, l'opponente non ha sollevato una specifica contestazione in merito alla esistenza della cessione: la traslazione dell'onere della prova in capo al cessionario della vicenda, nel caso in cui -si ribadisce- della cessione venga revocata in dubbio la stessa esistenza, non vale in alcun modo ad esonerare la parte che intenda disconoscere il trasferimento del credito dall'onere di una non generica allegazione degli elementi dai quale tale negazione origina;
onere che, per vero, risulta mancato nel caso in esame. Invero – senza offrire alcuna prova della non riconducibilità del credito vantato dalla opposta società nei propri confronti –l'attrice si è sostanzialmente limitata a contestare l'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 08.08.2019 a costituire prova della titolarità del credito in capo alla società interveniente. Tuttavia, l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso e della documentazione complessivamente depositata dalla controparte. Infatti, dal carteggio versato in atti (segnatamente GU Parte Seconda n. 93 del 08.08.2019), emerge che la Controparte_3
(acquistava pro-soluto, ai sensi della L.130/1999 e dell'art. 58 del D settembre 1993) in forza di contratto di cessione un portafoglio di crediti vantati da
[...]
(“tutti i crediti (i “Crediti ”) derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari CP_2 CP_2 ti ”) vantati verso classificati da a sofferenza, o altre esposizioni CP_2 CP_2 generate da disfino alle ore 00.01 del 30 settembr (la “Data di Individuazione dei CP_2
Crediti”) ( ecifica data indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti criteri (i “Criteri del Portafoglio ”). CP_2
È incont che vantava un credito cd. “in sofferenza” nei Controparte_2 confronti dell'odiern tratto della GU allegato si ricava che “I dati personali, quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche, in possesso di - Titolare del trattamento - saranno disponibili Controparte_3 presso la sede di Piazza Sergio Viei ologna”. Tenuti in debito conto la facoltà di consultare le informazioni sul credito da parte dei debitori ceduti e gli estremi identificativi forniti dall'opposta, non puntualmente sconfessati ma solo genericamente rinnegati dalla parte opponente, risulta oltremodo inconferente la contestazione circa l'impossibilità di individuare nell'estratto in G.U. puntualmente il credito oggetto di causa e la sua inclusione tra quelli oggetto di cessione. Ciò posto, la documentazione prodotta in atti risulta senza dubbio idonea a fornire ulteriore prova del negozio traslativo e della sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna opposta. 2.1 Circa la posizione della parte opposta, quale odierna cessionaria del credito in esame, vanno anzitutto considerati i profili fattuali dell'avvenuta cessione. Parte attorea sostiene che la avrebbe ceduto all'odierna convenuta il Controparte_3 credito derivante dal titolo ta di “un mero < contratto di cessione crediti stipulato in data 30 giugno 2021 ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c.>”, evidenziando come non gli sia opponibile la successione nella titolarità della pretesa per non essere stato pubblicato il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale e neppure notificata ai sensi del disposto codicistico di cui all'art. 1264 c.c. Di contro, rappresentava di aver notificato ai sensi Controparte_1
e agli effetti dell'art. 1264 c.c. uto l'intervenuta cessione, insistendo nell'eccepire la forma libera dell'atto de quo e procedendo ad allegare, in proposito, estratto dell'elenco dei crediti ceduti in data 31/07/2019 da (id est Controparte_2 originario titolare del credito), certificato dal Notaio n data Persona_1
11/01/2023 “da cui risulta che il credito nei confronti della rientra tra i Parte_1 crediti oggetto di cessione ad , sicché conclude affermando che “ Controparte_3 CP_1 ha, quindi, fornito la to, dell'avvenuta cessione da
[...] Controparte_2
prima, e da a poi, d o Controparte_3 Controparte_3 Controparte_1
'opposto att In punto di diritto, la contestazione è infondata e va respinta. Con il negozio di cessione del credito si realizza un trasferimento dal lato attivo del rapporto obbligatorio in omaggio al principio di libera cedibilità dei crediti. Tale negozio viene in essere tra il creditore originario, che cede il proprio diritto, e un terzo, il cessionario. Sebbene il debitore ceduto resti estraneo al trasferimento, deve essere informato dell'avvenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto mediante una notifica o l'accettazione della cessione. Infatti, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale, conseguenzialmente, assume veste di unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. sul punto Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 21/1/2005, n. 1312). Si è altresì precisato che, dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario, quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713). Pertanto, la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria. Tale adempimento è previsto dalla normativa generale quale mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo (“il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”). In virtù del principio di libertà delle forme, la conoscenza dell'avvenuta cessione può ritenersi, invero, avvenuta anche senza notificazione o accettazione. Nel caso di specie, la parte opponente ha ammesso, sin dall'atto di impulso del processo, di aver ricevuto una lettera raccomandata di messa in mora datata 30.06.2021, che può ricondursi alla prova dell'avvenuta notificazione ex art. 1264 c.c. alla parte ceduta, al lume delle allegazioni documentali prodotte dalla controparte, con conseguente opponibilità del trasferimento del credito alla parte intimata e piena legittimazione della parte precettante. 3. Proseguendo nel merito, va parimenti rigettata la questione di prescrizione. L'opponente osservava come il credito litigioso originasse da un decreto monitorio rilasciato in data 17.04.2008, DI n. 599/2008, non seguito da atti interruttivi del termine prescrizionale, salvo l'atto di messa in mora del 30.06.2021 che, nella ricostruzione offerta, sarebbe intervenuto tardivamente. Il convenuto esponeva, in senso opposto, che il titolo monitorio fosse stato notificato alla parte opponente in data 15.05.2008 e successivamente da questa opposto ex art. 645 c.p.c., così dando scaturigine al giudizio R.G. n. 20005916/2008, dal quale derivava l'effetto interruttivo permanente della prescrizione che, pertanto, non era maturata. Nella specie, la pendenza del giudizio di cognizione sul titolo in forza del quale viene intimata l'esecuzione, benché sia stato rilasciato nell'anno 2008, ha validamente determinato l'interruzione del termine estintivo, dal momento che “con la notifica del decreto ingiuntivo, il creditore esercita un'azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (cfr. Cass. 15157/2017; Cass., 14/07/2004, n. 13081; Cass., 03/09/2013, n. 20176). Ne deriva il mancato decorso dalla data di rilascio del monitorio, avvenuta nel 2008, e fino alla sentenza di rigetto dell'opposizione n. 5791/2016, del 20.12.2016, risultando, pertanto, sussistente il diritto fatto valere in executivis dall'opposta, nonché valida ed efficace la pretesa creditoria così come riportata dal precetto dell'11.08.2022. 4. In ultimo, parte attorea censurava la misura dei tassi di interesse moratori concretamente computati dalla controparte, lamentandone l'usurarietà. Al riguardo, occorre premettere che le deduzioni dell'attrice sono rimaste del tutto generiche negli elementi di fatto posti a fondamento dell'eccezione di nullità, essendosi la parte limitata ad articolare la relativa doglianza, senza allegare alcunché sotto il profilo probatorio. In base al principio sul riparto dell'onere della prova desumibile dall'art. 2697 c.c., colui che chiede l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca, previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può supplire neppure la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3343 del 2001). Pertanto, anche sotto tale profilo l'opposizione non può trovare accoglimento. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la infondatezza della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale € 851,00; totale: € 1700,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio in favore liquidate in Controparte_1 complessivi € 1700,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e per legge;
Così deciso in Salerno il 19.03.25
IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Pecoraro