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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/07/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6214/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6214/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità , Controparte_1
PROMOSSA DA
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
CI DI ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21/10/2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1 cui all'intestazione di: “dichiarare il diritto di alla pensione di Parte_1 reversibilità, nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso della propria madre, , e, per l'effetto, condannare l' in Persona_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla data del riconoscimento, con accessori di legge.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con applicazione delle tabelle parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M.
147/2022”, nonché al rimborso del contributo unificato” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/6/2025 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
Con vittoria di spese”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per l'8/7/2025 e all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nella documentazione offerta dalle parti.
* * *
5. Dagli atti di causa è emerso che in data 26/10/2023 presentava Parte_1 all' domanda di pensione di reversibilità, nella qualità di figlio superstite inabile al CP_1 lavoro della propria madre, deceduta il 4/10/2023 (v. doc. n. 3 allegato al Persona_2 ricorso) e titolare della pensione cat. VO/ART n. 33273262.
2 6. L' , con provvedimento del 30/11/2023 rigettava la domanda con la seguente CP_1 motivazione: “non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare” (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).
7. In data 6/12/2023 il ricorrente promuoveva ricorso al Comitato Provinciale, il quale rigettava il ricorso (v. doc. n. 10 allegato al ricorso), veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
8. Si premette in diritto che ai sensi dell'art. 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte di quest'ultimo.
9. Con riferimento al presupposto dello stato di inabilità al lavoro al momento del decesso sussiste la prova nel presente giudizio, poiché è stato riconosciuto Parte_1 da parte della Commissione medica per l'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' invalido al 100% con diritto alla pensione di inabilità civile ex artt 2 e 12 L CP_1
118/1971 con decorrenza dal 21/11/2022 in sede di verifica del 21/11/2022 (v. doc. 1 allegato al ricorso); in sede di vista di revisione del 15/7/2024 la Commissione medica per l'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' confermava l'invalidità civile al 100% CP_1 del ricorrente con decorrenza dal 15/7/2024 (v. doc. 2 allegato al ricorso).
10. Nei verbali della Commissione medica per l'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' di cui ai documenti nn 1 e 2 allegati al ricorso non risulta indicata alcuna attività CP_1 lavorativa svolta dal ricorrente.
11. Sussiste in atti dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da , zia del Persona_3 ricorrente, che attesta che il nipote non svolge attività lavorativa e non possiede redditi ad eccezione del sostegno assistenziale della pensione di inabilità civile (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
12. In atti sussiste anche certificato di stato di famiglia del 18/9/2023 da cui emerge che la famiglia di era composta dalla predetta e dal figlio . Persona_2 Parte_1
3 13. Tutto ciò posto, sussiste in atti prova documentale dello stato di inabilità civile del ricorrente riconosciuto invalido al 100% da parte della Commissione medica per l'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' da epoca anteriore al decesso della madre ed in CP_1 permanenza e sussiste prova che il figlio inabile era compreso nello stato di famiglia della madre al momento del decesso, con la conseguenza che era quest'ultima che provvedeva al suo sostentamento, essendo il ricorrente inabile al lavoro, in quanto invalido civile al 100%.
14. Sussistendo i requisiti di legge, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di
[...]
alla pensione di reversibilità della madre con decorrenza dall' Parte_1 Persona_2
1/11/2023 (primo giorno del mese successivo al decesso); per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento nei confronti del ricorrente dei ratei maturati e maturandi della pensione di reversibilità della propria madre, deceduta il 4/10/2023, titolare della pensione Persona_2 cat. VO/ART n. 33273262, con decorrenza dall'1/11/2023, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
* * *
15. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 €
4 16. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità Parte_1 della madre con decorrenza dall' 1/11/2023 (primo giorno del mese Persona_2 successivo al decesso);
- condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi della pensione di reversibilità della propria madre, deceduta il Persona_2
4/10/2023, titolare della pensione cat. VO/ART n. 33273262, con decorrenza dall'1/11/2023, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, l'8/7/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6214/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità , Controparte_1
PROMOSSA DA
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
CI DI ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21/10/2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1 cui all'intestazione di: “dichiarare il diritto di alla pensione di Parte_1 reversibilità, nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso della propria madre, , e, per l'effetto, condannare l' in Persona_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla data del riconoscimento, con accessori di legge.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con applicazione delle tabelle parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M.
147/2022”, nonché al rimborso del contributo unificato” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/6/2025 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
Con vittoria di spese”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per l'8/7/2025 e all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nella documentazione offerta dalle parti.
* * *
5. Dagli atti di causa è emerso che in data 26/10/2023 presentava Parte_1 all' domanda di pensione di reversibilità, nella qualità di figlio superstite inabile al CP_1 lavoro della propria madre, deceduta il 4/10/2023 (v. doc. n. 3 allegato al Persona_2 ricorso) e titolare della pensione cat. VO/ART n. 33273262.
2 6. L' , con provvedimento del 30/11/2023 rigettava la domanda con la seguente CP_1 motivazione: “non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare” (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).
7. In data 6/12/2023 il ricorrente promuoveva ricorso al Comitato Provinciale, il quale rigettava il ricorso (v. doc. n. 10 allegato al ricorso), veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
8. Si premette in diritto che ai sensi dell'art. 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte di quest'ultimo.
9. Con riferimento al presupposto dello stato di inabilità al lavoro al momento del decesso sussiste la prova nel presente giudizio, poiché è stato riconosciuto Parte_1 da parte della Commissione medica per l'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' invalido al 100% con diritto alla pensione di inabilità civile ex artt 2 e 12 L CP_1
118/1971 con decorrenza dal 21/11/2022 in sede di verifica del 21/11/2022 (v. doc. 1 allegato al ricorso); in sede di vista di revisione del 15/7/2024 la Commissione medica per l'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' confermava l'invalidità civile al 100% CP_1 del ricorrente con decorrenza dal 15/7/2024 (v. doc. 2 allegato al ricorso).
10. Nei verbali della Commissione medica per l'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' di cui ai documenti nn 1 e 2 allegati al ricorso non risulta indicata alcuna attività CP_1 lavorativa svolta dal ricorrente.
11. Sussiste in atti dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da , zia del Persona_3 ricorrente, che attesta che il nipote non svolge attività lavorativa e non possiede redditi ad eccezione del sostegno assistenziale della pensione di inabilità civile (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
12. In atti sussiste anche certificato di stato di famiglia del 18/9/2023 da cui emerge che la famiglia di era composta dalla predetta e dal figlio . Persona_2 Parte_1
3 13. Tutto ciò posto, sussiste in atti prova documentale dello stato di inabilità civile del ricorrente riconosciuto invalido al 100% da parte della Commissione medica per l'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' da epoca anteriore al decesso della madre ed in CP_1 permanenza e sussiste prova che il figlio inabile era compreso nello stato di famiglia della madre al momento del decesso, con la conseguenza che era quest'ultima che provvedeva al suo sostentamento, essendo il ricorrente inabile al lavoro, in quanto invalido civile al 100%.
14. Sussistendo i requisiti di legge, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di
[...]
alla pensione di reversibilità della madre con decorrenza dall' Parte_1 Persona_2
1/11/2023 (primo giorno del mese successivo al decesso); per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento nei confronti del ricorrente dei ratei maturati e maturandi della pensione di reversibilità della propria madre, deceduta il 4/10/2023, titolare della pensione Persona_2 cat. VO/ART n. 33273262, con decorrenza dall'1/11/2023, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
* * *
15. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 €
4 16. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità Parte_1 della madre con decorrenza dall' 1/11/2023 (primo giorno del mese Persona_2 successivo al decesso);
- condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi della pensione di reversibilità della propria madre, deceduta il Persona_2
4/10/2023, titolare della pensione cat. VO/ART n. 33273262, con decorrenza dall'1/11/2023, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, l'8/7/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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