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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/12/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 325/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa NA Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, con l'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende in virtù di Parte_1 mandato in atti;
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis
[...]
c.p.c., dal dott. Persona_1
-resistente-
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2
RM NE e NA PP ed elettivamente domiciliato presso la propria sede legale sita in via Domenico Spezioli n.12; CP_1
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
-di essere dipendente del con contratto a tempo determinato Controparte_1 dal 09.09.2023 al 30.06.2024 presso l'IIS V. Emanuele II di Lanciano;
-di essere madre di 3 figli, di cui il più piccolo ha un'età inferiore agli anni 18;
-che l'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha introdotto un bonus economico, denominato “bonus mamme” che si traduce in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice (9,19% della retribuzione), nel limite massimo di 3.000 €. annui, da riparametrare su base mensile;
-che la previsione di cui all'art. 1 ha circoscritto il beneficio dell'esonero contributivo solamente alle lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente esclusione delle lavoratrici precarie;
-che l' , con la circolare n. 27 del 31.01.2024, aveva descritto le indicazioni applicative CP_2 stabilendo che “Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli”;
-che il MIM aveva predisposto apposita piattaforma all'interno del S.I.D.I. per l'inoltro da parte delle lavoratrici a tempo indeterminato della domanda per il riconoscimento del suddetto bonus;
- che ella, assunta con contratto a tempo determinato, non aveva potuto inoltrare la relativa domanda;
lamentando l'illegittimità della disposizione citata per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ha così concluso:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, al riconoscimento del bonus introdotto con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), all'articolo 1, comma 180;
E PER L'EFFETTO
CONDANNARE le amministrazioni convenute ad attribuire l'esonero contributivo pari al 9,19% della retribuzione annuale fino alla misura massima di € 3.000,00.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato qualora versato”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice adito in favore del giudice amministrativo e chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel merito ha chiesto il rigetto della causa.
Ha dunque così concluso: “1) In via preliminare processuale si eccepisce il difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Tributario poichè il contenzioso proposto si pone come misura di esonero contributivo;
2) In ulteriore via preliminare processuale si chiede la chiamata in causa della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce del su accennato carattere generale dell'intervento normativo contestato ed anche perché, allo stato, risulta problematica l'ottemperanza di una pronuncia che dovesse accertare il diritto al beneficio, non dipendendo quest'ultima da condotte autonomamente esperibili, dal datore di lavoro.
3) Nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
4) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di voler circoscrivere il riconoscimento del bonus senza applicare interessi e rivalutazione come meglio sopra specificato;
5) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale.”
Si è altresì costituito in giudizio l' , precisando che a fronte dell'istanza presentata dalla CP_2 lavoratrice al proprio datore di lavoro, competa a quest'ultimo il compito di riconoscere il beneficio provvedendo a comunicare all' la lavoratrice ammessa allo sgravio attraverso le denunce CP_2 contributive mensili, residuando in capo all' solo un controllo di coerenza successivo e che, in CP_2 ogni caso, il chiaro dettato normativo non potrebbe indurre il datore di lavoro ad un'applicazione estensiva della norma di riferimento ampliando la platea dei beneficiari anche alle lavoratrici a tempo determinato.
Ha dunque così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, richiesta e deduzione respinta decidere il ricorso secondo Giustizia tenendo indenne l' da ogni pronuncia pregiudizievole CP_2 anche in punto di spese”
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La ricorrente, agendo in giudizio nella sua qualità di docente con contratto a tempo determinato presso il resistente, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento del CP_1 bonus introdotto con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), all'articolo 1, comma 180, nonché l'illegittimità della trattenuta operata dal perché foriera CP_1 di una disparità di trattamento rispetto alla docente madre assunta a tempo indeterminato, in quanto, secondo la tesi, l'esonero contributivo rappresenterebbe “condizione di impiego” ai sensi della clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del Consiglio del
28 giugno 1999.
Le eccezioni preliminari sollevate dal resistente risultano infondate. CP_1
In particolare, il resistente costituendosi in giudizio ha chiesto di ordinare la chiamata in CP_1 causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il resistente risulta essere l'unico legittimato passivo in ordine alla domanda proposta CP_1 dalla ricorrente, fatto salvo, in caso di condanna, il suo diritto di rivalsa nei confronti dell'ente previdenziale che ha effettivamente percepito il contributo, per cui non risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi.
Invero, nel caso in esame, la docente ricorrente si duole della circostanza che il resistente CP_1 abbia versato all'ente previdenziale i contributi posti a suo carico, piuttosto che liquidarglieli in busta paga. Risultando la ricorrente estranea al rapporto previdenziale, ella ha azione diretta nei confronti del datore di lavoro, in forza del rapporto di lavoro che li lega, per la restituzione della parte di contributi posta a suo carico (cfr. in termini Cass. civ. sez. lav. 8888/2010).
Quanto, in particolare, alla posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è sufficiente osservare che tale ente risulti essere il mero esecutore di un mandato di pagamento della retribuzione mensile e sia invece del tutto privo del potere di quantificare la retribuzione spettante alla lavoratrice ricorrente e di applicare l'esonero contributivo oggetto di causa, per cui risulta sprovvisto della legittimazione a contraddire nel presente procedimento.
Nel merito la domanda è fondata.
Va premesso che l'art. 1, commi 180-182, L. n. 213 del 2023 dispone che "fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 Euro riparametrato su base mensile. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".
Per effetto di tali disposizioni, i contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti normalmente posti a carico delle lavoratrici non vengono trattenuti dal datore di lavoro, ma sono liquidati in busta paga, determinando un incremento della retribuzione mensile, e quindi anche del trattamento di fine rapporto, a prestazione pensionistica invariata.
Ciò chiarito, il resistente ha rilevato che l'esonero contributivo oggetto di causa, previsto CP_1 dalla legge per le sole lavoratrici a tempo indeterminato, non costituisce una condizione di impiego, ossia una caratteristica del rapporto sinallagmatico fra lavoratore e datore di lavoro, e non risulta pertanto soggetto al principio europeo di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato invocato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi.
Al riguardo va rammentato che gli artt. 20 e 21 CDFUE sanciscono in via generale i principi di uguaglianza e di non discriminazione e che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 declina tali principi in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato, disponendo che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Peraltro, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è vincolante per il giudice nazionale, ha ripetutamente affermato che la clausola 4, punto 1, vietando in via generale e in modo inequivoco qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego, risulta incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinnanzi ad un giudice nazionale.
Detta clausola, inoltre, considerato che l'obiettivo dichiarato della direttiva è quello di proteggere i lavoratori a tempo determinato dalle discriminazioni, migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro e assicurare loro adeguata protezione sociale, non può in alcun modo essere interpretata in senso restrittivo. Pertanto, deve annoverarsi fra le "condizioni di impiego" soggette al principio di non discriminazione ogni elemento del trattamento retributivo e pensionistico spettante al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro, con esclusione quindi soltanto delle "pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale", al cui finanziamento "contribuiscono i lavoratori, i datori di lavoro e, eventualmente, i pubblici poteri in una misura meno dipendente da un rapporto di lavoro
... che da considerazioni di politica sociale" (cfr. in particolare CGUE C-268/06 15 aprile 2008, 59-
68, 105-114 e 115-134). Ritiene questo Giudicante che l'esonero contributivo oggetto di causa rientri pienamente nell'ambito applicativo del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, costituendo una “condizione di impiego”, in quanto ha ad oggetto un contributo previdenziale a carico della lavoratrice strettamente connesso alla prestazione da costei svolta nell'ambito del rapporto di lavoro, e la sua applicazione si ripercuote direttamente sull'ammontare della retribuzione da lei percepita e indirettamente sulla quantificazione del trattamento di fine rapporto a lei spettante.
Inoltre, nel presente procedimento non sono emersi elementi idonei a ritenere che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti fosse diverso per finalità o per caratteristiche rispetto a quello intrattenuto dal resistente con le docenti assunte a tempo indeterminato. Non sussistono CP_1 quindi "ragioni oggettive" che giustifichino una deroga al principio di non discriminazione.
In conclusione, l'art. 1, commi 180-181, L. n. 213 del 2023 dovrà pertanto essere disapplicato nella parte in cui esso non si estende anche alle lavoratrici a tempo determinato e risultando pacifica fra le parti la sussistenza in capo alla docente ricorrente degli ulteriori requisiti di legge per la fruizione del beneficio, il resistente dovrà corrisponderle i contributi previdenziali per l'invalidità, CP_1 la vecchiaia e i superstiti relativi ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di rapporto di lavoro a tempo determinato, entro il limite di €. 3.000,00 annui, oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione.
Considerata l'assenza di questioni di fatto e la novità della questione di diritto, le spese di lite possono essere compensare interamente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1, commi
180-181, L. n. 213 del 2023 in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico
2023/2024 in forza di rapporto di lavoro a tempo determinato;
b) per l'effetto condanna il a corrispondere alla ricorrente i contributi previdenziali CP_1 oggetto di trattenuta entro il limite di €. 3.000,00 annui, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 16.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa NA Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa NA Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, con l'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende in virtù di Parte_1 mandato in atti;
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis
[...]
c.p.c., dal dott. Persona_1
-resistente-
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2
RM NE e NA PP ed elettivamente domiciliato presso la propria sede legale sita in via Domenico Spezioli n.12; CP_1
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
-di essere dipendente del con contratto a tempo determinato Controparte_1 dal 09.09.2023 al 30.06.2024 presso l'IIS V. Emanuele II di Lanciano;
-di essere madre di 3 figli, di cui il più piccolo ha un'età inferiore agli anni 18;
-che l'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha introdotto un bonus economico, denominato “bonus mamme” che si traduce in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice (9,19% della retribuzione), nel limite massimo di 3.000 €. annui, da riparametrare su base mensile;
-che la previsione di cui all'art. 1 ha circoscritto il beneficio dell'esonero contributivo solamente alle lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente esclusione delle lavoratrici precarie;
-che l' , con la circolare n. 27 del 31.01.2024, aveva descritto le indicazioni applicative CP_2 stabilendo che “Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli”;
-che il MIM aveva predisposto apposita piattaforma all'interno del S.I.D.I. per l'inoltro da parte delle lavoratrici a tempo indeterminato della domanda per il riconoscimento del suddetto bonus;
- che ella, assunta con contratto a tempo determinato, non aveva potuto inoltrare la relativa domanda;
lamentando l'illegittimità della disposizione citata per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ha così concluso:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, al riconoscimento del bonus introdotto con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), all'articolo 1, comma 180;
E PER L'EFFETTO
CONDANNARE le amministrazioni convenute ad attribuire l'esonero contributivo pari al 9,19% della retribuzione annuale fino alla misura massima di € 3.000,00.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato qualora versato”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice adito in favore del giudice amministrativo e chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel merito ha chiesto il rigetto della causa.
Ha dunque così concluso: “1) In via preliminare processuale si eccepisce il difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Tributario poichè il contenzioso proposto si pone come misura di esonero contributivo;
2) In ulteriore via preliminare processuale si chiede la chiamata in causa della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce del su accennato carattere generale dell'intervento normativo contestato ed anche perché, allo stato, risulta problematica l'ottemperanza di una pronuncia che dovesse accertare il diritto al beneficio, non dipendendo quest'ultima da condotte autonomamente esperibili, dal datore di lavoro.
3) Nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
4) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di voler circoscrivere il riconoscimento del bonus senza applicare interessi e rivalutazione come meglio sopra specificato;
5) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale.”
Si è altresì costituito in giudizio l' , precisando che a fronte dell'istanza presentata dalla CP_2 lavoratrice al proprio datore di lavoro, competa a quest'ultimo il compito di riconoscere il beneficio provvedendo a comunicare all' la lavoratrice ammessa allo sgravio attraverso le denunce CP_2 contributive mensili, residuando in capo all' solo un controllo di coerenza successivo e che, in CP_2 ogni caso, il chiaro dettato normativo non potrebbe indurre il datore di lavoro ad un'applicazione estensiva della norma di riferimento ampliando la platea dei beneficiari anche alle lavoratrici a tempo determinato.
Ha dunque così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, richiesta e deduzione respinta decidere il ricorso secondo Giustizia tenendo indenne l' da ogni pronuncia pregiudizievole CP_2 anche in punto di spese”
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La ricorrente, agendo in giudizio nella sua qualità di docente con contratto a tempo determinato presso il resistente, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento del CP_1 bonus introdotto con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), all'articolo 1, comma 180, nonché l'illegittimità della trattenuta operata dal perché foriera CP_1 di una disparità di trattamento rispetto alla docente madre assunta a tempo indeterminato, in quanto, secondo la tesi, l'esonero contributivo rappresenterebbe “condizione di impiego” ai sensi della clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del Consiglio del
28 giugno 1999.
Le eccezioni preliminari sollevate dal resistente risultano infondate. CP_1
In particolare, il resistente costituendosi in giudizio ha chiesto di ordinare la chiamata in CP_1 causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il resistente risulta essere l'unico legittimato passivo in ordine alla domanda proposta CP_1 dalla ricorrente, fatto salvo, in caso di condanna, il suo diritto di rivalsa nei confronti dell'ente previdenziale che ha effettivamente percepito il contributo, per cui non risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi.
Invero, nel caso in esame, la docente ricorrente si duole della circostanza che il resistente CP_1 abbia versato all'ente previdenziale i contributi posti a suo carico, piuttosto che liquidarglieli in busta paga. Risultando la ricorrente estranea al rapporto previdenziale, ella ha azione diretta nei confronti del datore di lavoro, in forza del rapporto di lavoro che li lega, per la restituzione della parte di contributi posta a suo carico (cfr. in termini Cass. civ. sez. lav. 8888/2010).
Quanto, in particolare, alla posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è sufficiente osservare che tale ente risulti essere il mero esecutore di un mandato di pagamento della retribuzione mensile e sia invece del tutto privo del potere di quantificare la retribuzione spettante alla lavoratrice ricorrente e di applicare l'esonero contributivo oggetto di causa, per cui risulta sprovvisto della legittimazione a contraddire nel presente procedimento.
Nel merito la domanda è fondata.
Va premesso che l'art. 1, commi 180-182, L. n. 213 del 2023 dispone che "fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 Euro riparametrato su base mensile. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".
Per effetto di tali disposizioni, i contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti normalmente posti a carico delle lavoratrici non vengono trattenuti dal datore di lavoro, ma sono liquidati in busta paga, determinando un incremento della retribuzione mensile, e quindi anche del trattamento di fine rapporto, a prestazione pensionistica invariata.
Ciò chiarito, il resistente ha rilevato che l'esonero contributivo oggetto di causa, previsto CP_1 dalla legge per le sole lavoratrici a tempo indeterminato, non costituisce una condizione di impiego, ossia una caratteristica del rapporto sinallagmatico fra lavoratore e datore di lavoro, e non risulta pertanto soggetto al principio europeo di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato invocato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi.
Al riguardo va rammentato che gli artt. 20 e 21 CDFUE sanciscono in via generale i principi di uguaglianza e di non discriminazione e che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 declina tali principi in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato, disponendo che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Peraltro, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è vincolante per il giudice nazionale, ha ripetutamente affermato che la clausola 4, punto 1, vietando in via generale e in modo inequivoco qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego, risulta incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinnanzi ad un giudice nazionale.
Detta clausola, inoltre, considerato che l'obiettivo dichiarato della direttiva è quello di proteggere i lavoratori a tempo determinato dalle discriminazioni, migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro e assicurare loro adeguata protezione sociale, non può in alcun modo essere interpretata in senso restrittivo. Pertanto, deve annoverarsi fra le "condizioni di impiego" soggette al principio di non discriminazione ogni elemento del trattamento retributivo e pensionistico spettante al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro, con esclusione quindi soltanto delle "pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale", al cui finanziamento "contribuiscono i lavoratori, i datori di lavoro e, eventualmente, i pubblici poteri in una misura meno dipendente da un rapporto di lavoro
... che da considerazioni di politica sociale" (cfr. in particolare CGUE C-268/06 15 aprile 2008, 59-
68, 105-114 e 115-134). Ritiene questo Giudicante che l'esonero contributivo oggetto di causa rientri pienamente nell'ambito applicativo del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, costituendo una “condizione di impiego”, in quanto ha ad oggetto un contributo previdenziale a carico della lavoratrice strettamente connesso alla prestazione da costei svolta nell'ambito del rapporto di lavoro, e la sua applicazione si ripercuote direttamente sull'ammontare della retribuzione da lei percepita e indirettamente sulla quantificazione del trattamento di fine rapporto a lei spettante.
Inoltre, nel presente procedimento non sono emersi elementi idonei a ritenere che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti fosse diverso per finalità o per caratteristiche rispetto a quello intrattenuto dal resistente con le docenti assunte a tempo indeterminato. Non sussistono CP_1 quindi "ragioni oggettive" che giustifichino una deroga al principio di non discriminazione.
In conclusione, l'art. 1, commi 180-181, L. n. 213 del 2023 dovrà pertanto essere disapplicato nella parte in cui esso non si estende anche alle lavoratrici a tempo determinato e risultando pacifica fra le parti la sussistenza in capo alla docente ricorrente degli ulteriori requisiti di legge per la fruizione del beneficio, il resistente dovrà corrisponderle i contributi previdenziali per l'invalidità, CP_1 la vecchiaia e i superstiti relativi ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di rapporto di lavoro a tempo determinato, entro il limite di €. 3.000,00 annui, oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione.
Considerata l'assenza di questioni di fatto e la novità della questione di diritto, le spese di lite possono essere compensare interamente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1, commi
180-181, L. n. 213 del 2023 in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico
2023/2024 in forza di rapporto di lavoro a tempo determinato;
b) per l'effetto condanna il a corrispondere alla ricorrente i contributi previdenziali CP_1 oggetto di trattenuta entro il limite di €. 3.000,00 annui, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 16.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa NA Di Stefano -