Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16921/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, X sezione Civile, dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16921 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
P.I. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp p.t. e (C.F. Parte_2
rappresentati e difesi, in virtù di procure alle liti in C.F._1 atti dall'avv. Constantinos Varvarigos ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli, alla Piazza Medaglie d'Oro 27
ATTORI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t. Avv. Annalisa Amirante, che inoltre lo rappresenta e difende, in sostituzione dell'avv. Fabio Esposito, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via
Caravaglios n. 36
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
, o di chi di ragione, in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. al pagamento di tutte le spese sostenute dagli attori per l'ATP, nessuna esclusa, comprese le spese del CTU Arch. e Persona_1 le spese legali di difesa sostenute nell'ATP e per ogni altra spesa comunque dipendente dall'ATP. 2) Condannare il Controparte_3
6, o di chi di ragione, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento
[...] di spese diritti ed onorari oltre spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
A fondamento della spiegata pretesa, gli istanti deducevano, in fatto, che il convenuto aveva, in precedenza, attivato un procedimento di CP_3 accertamento tecnico preventivo ex art 696 c.p.c. (RG. 23460/18) al fine di far accertare che i lavori di ristrutturazione dell'immobile degli odierni attori, adibito ad attività di ristorazione, avessero compromesso la sicurezza statica del fabbricato. Tale accertamento – proseguivano gli attori- si era concluso sfavorevolmente nei riguardi del e nel senso che “in base agli CP_3 accertamenti eseguiti deve escludersi che l'intervento realizzato, di tipo locale, possa aver prodotto un attentato alla sicurezza statica del fabbricato;
tale considerazione è stata condivisa dall'intero collegio peritale”. Sulla scorta delle descritte circostanze fattuali, gli attori assumevano, in diritto, che, qualificandosi la condotta dell'ente condominiale come illecita, essi dovevano essere ristorati, a titolo di risarcimento del danno, delle spese legali e tecniche sostenute nel corso del procedimento cautelare sopra richiamato.
Si costituiva il , contestando l'avverso Controparte_2 dedotto in giudizio dagli attori, eccependo preliminarmente la nullità della domanda per difetto di petitum, l'improcedibilità della stessa per omessa attivazione della negoziazione assistita, ed in ogni caso, nel merito,
l'infondatezza della pretesa azionata, con conseguente rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., disattese le istanze istruttorie articolate dalle parti, disposti alcuni rinvii della causa per bonario componimento richiesti dalle stesse (cfr. ord. del 05/10/2024, del 16/05/2024
e del 10/10/2024) il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/01/2025, ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta, preso atto delle note scritte
- 2 - depositate dalla parte attrice, la assegnava a sentenza, concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, disattendendo l'eccezione di difetto di petitum dell'atto di citazione articolata dal convenuto, va ritenuta sufficientemente CP_3 specificata la domanda attorea, avendo la parte attrice delineato i fatti costitutivi della propria pretesa, sia sotto il profilo del petitum sia sotto il profilo della causa petendi, affermando di voler agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno, sofferto in conseguenza della assunta illegittimità dell'attivato procedimento di atp da parte del convenuto, e quantificato nelle spese tecniche e legali in quella sede sostenute.
Nel merito la domanda è in ogni caso infondata.
Va subito chiarito che l'Atp effettuato nel corso del procedimento n.r.g.
23460/18 non è stato contestato minimamente da alcuna delle parti;
inoltre, come affermato dagli attori, “il presente giudizio è volto ad accertare la pretestuosità dell'ATP, quantificare le spese inutilmente sostenute ed a condannare il al relativo pagamento” (cfr. pagg. 2 e 3 note CP_3 scritte parte attrice del 03/11/2021 vedi anche comparsa conclusionale in cui è scritto “Se un soggetto avvia un accertamento tecnico preventivo totalmente infondato e questo genera dei danni patrimoniali all'altra parte quest'ultima può chiedere un risarcimento”); ne consegue che l'azione incardinata non può ritenersi prosecuzione, nel merito, del pregresso accertamento cautelare.
L'azione esercitata dalla società non si configura, dunque, come azione di accertamento negativo al dedotto attentato derivato alla staticità del fabbricato conseguente ai lavori realizzati dalla società ed ai danni cagionati avendo gli istanti hanno agito nel presente giudizio al solo fine di chiedere a titolo di risarcimento danni le spese di lite sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Ebbene, si rammenta, allora, in linea generale, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo presuppone che il ricorrente illustri il periculum in mora ed il fumus boni iuris, elementi questi che il Giudice, investito del ricorso, dovrà valutare al fine di stabilire l'ammissibilità o meno dello strumento attivato. In tal senso, è necessario preliminarmente accertare e valutare, sia pure in modo sommario, la fondatezza del diritto azionato nonché, quanto al periculum in mora, la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi o
- 3 - cose, rendendo impossibile o inefficace il successivo accertamento di un giudizio di merito. Se sussistono i predetti presupposti e quindi il ricorso è ammissibile, il procedimento in questione si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il regolamento delle spese di lite, come è noto, si fonda sulla valutazione della soccombenza, che presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, cosa che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva pertinenza del giudizio di merito (cfr.
Cass. civ. ord. 35510/2021; Cass. n. 19498 del 2015). Medesimo discorso va svolto per il compenso del procuratore che abbia agito ante causam a favore del proprio assistito, compenso riguardo al quale, l'accertamento si mostra finalizzato alla tutela nel merito e quindi non suscettibile di liquidazione separata.
Esposto per sommi capi il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 c.p.c., occorre evidenziare che, nel caso di specie, come sopra sottolineato, alcuna delle parti ha inteso proseguire il giudizio, attivando la fase di merito, risultando, altresì, sintomatico di ciò, anche l'omessa richiesta di acquisizione dell'elaborato peritale formatosi. Ed invero, solo nella fase di merito, una volta ritualmente acquisito l'Atp, gli attori, se vittoriosi, avrebbero potuto pretendere il pagamento delle somme richieste nella domanda in esame. Tuttavia, essi hanno inteso, in qualche misura, superare l'esposta conclusione, assumendo che il disposto atp si situerebbe nel contesto di una più generale fattispecie di illecito extracontrattuale di cui il procedimento cautelare citato sarebbe un elemento costitutivo;
semplificando, gli attori sostengono che, siccome l'atp ha accertato l'infondatezza del ricorso promosso dal condominio, tale strumento era stato illegittimamente attivato, quindi le spese sopportate dai resistenti, odierni attori, gli devono essere ristorate. In tal modo, ricorrerebbero – seguendo il ragionamento degli attori- i presupposti di cui all'art 2043 c.c., la cui prova spetta al danneggiato, della condotta illecita (attivazione del procedimento di atp), del danno ingiusto
(spese sostenute in quel procedimento) e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la prima.
- 4 - Ritiene il Tribunale che, osta all'accoglimento della domanda, l'assenza del presupposto della condotta illecita, laddove, non si può affermare, come richiesto dagli attori, che il pregresso procedimento sia stato infondato, pretestuoso e inutilmente gravoso (cfr. conclusioni parte attrice punto 1), posto che simili valutazioni sono state compiute dal Giudice del cautelare ed evidentemente ritenute insussistenti al momento della proposizione del ricorso, avendo egli, ritenendolo ammissibile, provveduto a nominare il consulente tecnico d'ufficio e a fissare i quesiti. Se così è, e quindi mancando il presupposto della condotta illecita, non può nemmeno predicarsi la sussistenza di un danno ingiusto, ne consegue che la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, esclusa quella decisoria, non avendo parte convenuta depositato né le note di precisazione delle conclusioni né la comparsa conclusionale e la memoria di replica, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattese ogni altre istanze, eccezioni e deduzioni, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dalla Controparte_4
;
[...]
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 3.376,00 per compensi CP_3 professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 10.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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