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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco
- Presidente
2) Dott. Michele De Maria Consigliere rel.
- Consigliere 3) Dott. Caterina Greco
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 586/2023 promossa in sede di rinvio da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa '
dagli avv.ti Carlo Fiumanò e Emanuela Valentini.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo.
APPELLATO
E nei confronti di
Controparte_2 (aggi Controparte_3
NON COSTITUITA
All'udienza del 12 giugno 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 19/6/2023 la Parte_1 ha riassunto dinanzi a questa Corte di appello, quale giudice di rinvio, il giudizio a sua tempo intrapreso davanti al Tribunale di
Caltanissetta (n. 391/2010 R.G.) e dinanzi la Corte di appello di Caltanissetta (n.59/2013
R.G.) nel quale si contendeva in ordine alla pretesa azionata dall' CP_1 con la cartella esattoriale n. 29220100001115003 fondata sul disconoscimento degli sgravi contributivi fruiti nel periodo luglio 2003-novembre 2005 ai sensi dell'art. 44 Legge n. 448/2001.
Tanto aveva ritenuto l'CP_1 per la sussistenza della condizione ostativa al godimento degli sgravi nascente dall'art. 3 comma 6° lett. b) della Legge n. 448/1998 richiamato dall'art. 44 cit, a tenore del quale" le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che...b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ...".
Dal momento che la società opponente aveva assorbito l'attività della SED s.r.l. per essere subentrata nel medesimo ramo di attività e negli stessi locali, utilizzato il medesimo personale e si era costituita con una compagine sociale legata da relazioni con quella della precedente società, l' CP_4 aveva pertanto chiesto la restituzione degli gravi indebitamente fruiti ed applicato le sanzioni ai sensi dell'art. 116 lett. b) della Legge n.
338/2000. Con sentenza n. 698/2012 del 4/10/2012 il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato l'opposizione della Parte_1 mentre la Corte di appello, con sentenza n. 45/2017 del
25/1/2017 aveva riformato la sentenza di primo grado ed annullato la cartella esattoriale.
Decidendo del ricorso principale proposto dall' CP_1 e del ricorso incidentale della società, la Corte di cassazione, con sentenza del 17/3/2023 ha dichiarato insussistente il diritto ma ha della Parte_1 a fruire degli sgravi previsti dall'art. 44 Legge n. 448/2001 rinviato l'esame del ricorso incidentale della Pt_1 diretto alla riqualificazione in termini di omissione e non di evasione della condotta oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 116 comma 8° Legge n. 388/2000.
Di tanto è investita oggi questa Corte di appello con il ricorso in oggetto.
Resiste l'CP_1 che ribadisce la tesi in ordine alla connotazione fraudolenta della condotta della Parte_1 in quanto funzionale all'occultamento di dati allo scopo di sottrarre determinate posizioni lavorative al versamento dei contributi dovuti. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
La cornice normativa nella quale si iscrive l'odierno giudizio di rinvio è quella offerta dall'art. 116 comma 8° Legge n. 338/2000 il quale nel disciplinare le conseguenze sanzionatorie riconducibili alle violazioni contributive riserva un trattamento differenziato secondo che la violazione sia ascrivibile ad una mera omissione - per tale intendendosi una condotta di mero inadempimento del versamento risultante dalla dichiarazione obbligatoria, o ad una vera e propria evasione, dovuta all'occultamento doloso della base contributiva.
Recita infatti l'art. 116 comma 8° della legge citata che: I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
(109)
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La posizione dell'CP_1 è che le denunce obbligatorie presentate per i lavoratori assoggettati indebitamente allo sgravio, pur oggettivamente esistenti, abbiano concretato gli estremi di una dichiarazione infedele finalizzata a coprire l'intento fraudolento di occultare la realtà.
L'argomento prova troppo.
E' noto che in conformità all'indiritto ribadito dalla SC. (Cass. Sezione lavoro, n. 28966 del
27/12/2011; Cass. . 20446 del 24/06/2022) in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_1
(attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di
"omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.
Ne scaturisce un sistema in cui, intanto può legittimamente sorgere la presunzione sul carattere fraudolento della condotta, in quanto si abbia in concreto "un occultamento dei dati" attuato direttamente o mediante artifici o raggiri idonei a trarre in inganno l' CP_4 in torno alla sussistenza dell'obbligazione contributiva.
Diversamente, allorquando da parte del datore di lavoro nelle denunce obbligatorie vi sia stata regolare rappresentazione della esistenza della forza lavoro e del regime contributivo applicato, il fatto che da parte del primo sia stata omesso il versamento della contribuzione sul presupposto della applicabilità dello sgravio, tale condotta non può assimilarsi ad una strategia elusiva e/o fraudolenta trattandosi pur sempre di circostanze rese note all' CP_1 rispetto alle quali l' CP_4 è messo in condizione di adottare le tutele del caso.
Del che appare consapevole lo stesso CP_1 allorquando chiarisce in apposita circolare
(13/7/2017) che resta ferma l'applicazione delle sanzioni per omissione contributiva nell'ipotesi di differenze derivanti da operazioni di conguaglio, effettuate in una denuncia correttamente compilata e presentata, per sgravi o agevolazioni contributive successivamente rivelatisi indebiti.
Tale essendo il quadro interpretativo della fattispecie in esame, e poiché è incontestato che la Parte_1 abbia esposto nella denunce obbligatorie mensili i lavoratori destinatari degli sgravi contributivi indebiti, deve allora convenirsi con la società ricorrente in ordine alla riqualificazione come omissione delle condotte ascritte con conseguente applicazione delle sanzioni nelle minori somme determinabili ai sensi dell'art. 116 comma 8° lett. a).
Di tanto andrà pronunciata la parziale riforma della sentenza di primo grado.
Stante l'esito di della controversia sussistono giustificati motivi per compensare in misura di 1/3 le spese di tutti i gradi del giudizio, compreso il presente giudizio di rinvio, ponendosi a carico della società opponente la restante parte che si liquida come da dispositivo, che segue.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza n.698/2012 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 13 dicembre 2012, dichiara che la misura delle sanzioni civili applicate nei confronti della Parte_1 con la cartella esattoriale n. 29220100001115003 deve essere rideterminata in conformità alle previsioni di cui all'art. 116 comma 8° lett. a) della Legge n. 388/2000. Compensa in misura di 1/3 le spese del giudizio di primo grado del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e condanna la Parte_1 al pagamento in favore dell' CP_1 della restante parte in favore dell'CP_1 che liquida in complessivi € 2.000,00 per il giudizio di primo grado, in complessivi € 4.000,00 per il giudizio di appello, € 3.000,00 per il giudizio di cassazione ed € 4.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre, per tutti, spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Palermo 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele De Maria Maria G. Di Marco
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco
- Presidente
2) Dott. Michele De Maria Consigliere rel.
- Consigliere 3) Dott. Caterina Greco
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 586/2023 promossa in sede di rinvio da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa '
dagli avv.ti Carlo Fiumanò e Emanuela Valentini.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo.
APPELLATO
E nei confronti di
Controparte_2 (aggi Controparte_3
NON COSTITUITA
All'udienza del 12 giugno 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 19/6/2023 la Parte_1 ha riassunto dinanzi a questa Corte di appello, quale giudice di rinvio, il giudizio a sua tempo intrapreso davanti al Tribunale di
Caltanissetta (n. 391/2010 R.G.) e dinanzi la Corte di appello di Caltanissetta (n.59/2013
R.G.) nel quale si contendeva in ordine alla pretesa azionata dall' CP_1 con la cartella esattoriale n. 29220100001115003 fondata sul disconoscimento degli sgravi contributivi fruiti nel periodo luglio 2003-novembre 2005 ai sensi dell'art. 44 Legge n. 448/2001.
Tanto aveva ritenuto l'CP_1 per la sussistenza della condizione ostativa al godimento degli sgravi nascente dall'art. 3 comma 6° lett. b) della Legge n. 448/1998 richiamato dall'art. 44 cit, a tenore del quale" le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che...b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ...".
Dal momento che la società opponente aveva assorbito l'attività della SED s.r.l. per essere subentrata nel medesimo ramo di attività e negli stessi locali, utilizzato il medesimo personale e si era costituita con una compagine sociale legata da relazioni con quella della precedente società, l' CP_4 aveva pertanto chiesto la restituzione degli gravi indebitamente fruiti ed applicato le sanzioni ai sensi dell'art. 116 lett. b) della Legge n.
338/2000. Con sentenza n. 698/2012 del 4/10/2012 il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato l'opposizione della Parte_1 mentre la Corte di appello, con sentenza n. 45/2017 del
25/1/2017 aveva riformato la sentenza di primo grado ed annullato la cartella esattoriale.
Decidendo del ricorso principale proposto dall' CP_1 e del ricorso incidentale della società, la Corte di cassazione, con sentenza del 17/3/2023 ha dichiarato insussistente il diritto ma ha della Parte_1 a fruire degli sgravi previsti dall'art. 44 Legge n. 448/2001 rinviato l'esame del ricorso incidentale della Pt_1 diretto alla riqualificazione in termini di omissione e non di evasione della condotta oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 116 comma 8° Legge n. 388/2000.
Di tanto è investita oggi questa Corte di appello con il ricorso in oggetto.
Resiste l'CP_1 che ribadisce la tesi in ordine alla connotazione fraudolenta della condotta della Parte_1 in quanto funzionale all'occultamento di dati allo scopo di sottrarre determinate posizioni lavorative al versamento dei contributi dovuti. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
La cornice normativa nella quale si iscrive l'odierno giudizio di rinvio è quella offerta dall'art. 116 comma 8° Legge n. 338/2000 il quale nel disciplinare le conseguenze sanzionatorie riconducibili alle violazioni contributive riserva un trattamento differenziato secondo che la violazione sia ascrivibile ad una mera omissione - per tale intendendosi una condotta di mero inadempimento del versamento risultante dalla dichiarazione obbligatoria, o ad una vera e propria evasione, dovuta all'occultamento doloso della base contributiva.
Recita infatti l'art. 116 comma 8° della legge citata che: I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
(109)
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La posizione dell'CP_1 è che le denunce obbligatorie presentate per i lavoratori assoggettati indebitamente allo sgravio, pur oggettivamente esistenti, abbiano concretato gli estremi di una dichiarazione infedele finalizzata a coprire l'intento fraudolento di occultare la realtà.
L'argomento prova troppo.
E' noto che in conformità all'indiritto ribadito dalla SC. (Cass. Sezione lavoro, n. 28966 del
27/12/2011; Cass. . 20446 del 24/06/2022) in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_1
(attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di
"omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.
Ne scaturisce un sistema in cui, intanto può legittimamente sorgere la presunzione sul carattere fraudolento della condotta, in quanto si abbia in concreto "un occultamento dei dati" attuato direttamente o mediante artifici o raggiri idonei a trarre in inganno l' CP_4 in torno alla sussistenza dell'obbligazione contributiva.
Diversamente, allorquando da parte del datore di lavoro nelle denunce obbligatorie vi sia stata regolare rappresentazione della esistenza della forza lavoro e del regime contributivo applicato, il fatto che da parte del primo sia stata omesso il versamento della contribuzione sul presupposto della applicabilità dello sgravio, tale condotta non può assimilarsi ad una strategia elusiva e/o fraudolenta trattandosi pur sempre di circostanze rese note all' CP_1 rispetto alle quali l' CP_4 è messo in condizione di adottare le tutele del caso.
Del che appare consapevole lo stesso CP_1 allorquando chiarisce in apposita circolare
(13/7/2017) che resta ferma l'applicazione delle sanzioni per omissione contributiva nell'ipotesi di differenze derivanti da operazioni di conguaglio, effettuate in una denuncia correttamente compilata e presentata, per sgravi o agevolazioni contributive successivamente rivelatisi indebiti.
Tale essendo il quadro interpretativo della fattispecie in esame, e poiché è incontestato che la Parte_1 abbia esposto nella denunce obbligatorie mensili i lavoratori destinatari degli sgravi contributivi indebiti, deve allora convenirsi con la società ricorrente in ordine alla riqualificazione come omissione delle condotte ascritte con conseguente applicazione delle sanzioni nelle minori somme determinabili ai sensi dell'art. 116 comma 8° lett. a).
Di tanto andrà pronunciata la parziale riforma della sentenza di primo grado.
Stante l'esito di della controversia sussistono giustificati motivi per compensare in misura di 1/3 le spese di tutti i gradi del giudizio, compreso il presente giudizio di rinvio, ponendosi a carico della società opponente la restante parte che si liquida come da dispositivo, che segue.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza n.698/2012 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 13 dicembre 2012, dichiara che la misura delle sanzioni civili applicate nei confronti della Parte_1 con la cartella esattoriale n. 29220100001115003 deve essere rideterminata in conformità alle previsioni di cui all'art. 116 comma 8° lett. a) della Legge n. 388/2000. Compensa in misura di 1/3 le spese del giudizio di primo grado del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e condanna la Parte_1 al pagamento in favore dell' CP_1 della restante parte in favore dell'CP_1 che liquida in complessivi € 2.000,00 per il giudizio di primo grado, in complessivi € 4.000,00 per il giudizio di appello, € 3.000,00 per il giudizio di cassazione ed € 4.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre, per tutti, spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Palermo 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele De Maria Maria G. Di Marco