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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5307 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13653/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) il 15/04/1964, con il patrocinio degli avv.ti SFORZA PARIDE e PIRRONE
CARMELO A., con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
il 20/09/1967
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 , Parte_1
premesso che in data 14.06.1986 aveva contratto matrimonio a Roma con
[...]
e che dalla predetta unione erano nati i figli (10.12.1987) e CP_1 Per_1
(02.11.1996), esponeva che con decreto del 21.11.2006 il Tribunale di Roma Per_2
aveva omologato le condizioni di separazione dei coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_1
che veniva, pertanto, dichiarata contumace.
All'udienza del 24.03.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di istanze istruttorie.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Nulla deve disporsi con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato che hanno entrambi raggiunto l'indipendenza economica reperendo un'attività lavorativa.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13653/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il
14.06.1986 tra e ; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 00581, parte 2, serie A05);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
27/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI