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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1563/2025
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PITERA' ADELAIDE che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. CELI DOMENICO che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 21.05.2025
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 19.10.1974.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
2251 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13.03.1981, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto di omologazione n. 23723/2012 del 19.12.2012.
Con ricorso depositato il 21.01.2025, parte ricorrente chiedeva unicamente disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dando, altresì, atto dell'indipendenza economica di ambedue le parti.
Con decreto del 03.02.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
21.05.2025.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda in punto status, ma Controparte_1 chiedeva, in via riconvenzionale, disporsi a carico del sig. l'onere di versare alla signora Pt_1 una somma da stabilirsi a titolo di assegno divorzile. CP_1
All'udienza del 21.05.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice disponeva in conformità dell'accordo e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Sulle altre domande, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE, con decorrenza dal mese di giugno 2025, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del signor in sede di separazione;
Pt_1
DISPONE che il signor versi alla signora a titolo di assegno una tantum la somma Pt_1 CP_1 di 10.000,00 euro omnia, all'incasso del quale le parti dichiarano che null'altro potrà essere preteso reciprocamente, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno di 10.000,00 euro verrà corrisposto da parte del signor alla signora entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza) Pt_1 CP_1
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1563/2025
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PITERA' ADELAIDE che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. CELI DOMENICO che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 21.05.2025
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 19.10.1974.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
2251 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13.03.1981, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto di omologazione n. 23723/2012 del 19.12.2012.
Con ricorso depositato il 21.01.2025, parte ricorrente chiedeva unicamente disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dando, altresì, atto dell'indipendenza economica di ambedue le parti.
Con decreto del 03.02.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
21.05.2025.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda in punto status, ma Controparte_1 chiedeva, in via riconvenzionale, disporsi a carico del sig. l'onere di versare alla signora Pt_1 una somma da stabilirsi a titolo di assegno divorzile. CP_1
All'udienza del 21.05.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice disponeva in conformità dell'accordo e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Sulle altre domande, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE, con decorrenza dal mese di giugno 2025, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del signor in sede di separazione;
Pt_1
DISPONE che il signor versi alla signora a titolo di assegno una tantum la somma Pt_1 CP_1 di 10.000,00 euro omnia, all'incasso del quale le parti dichiarano che null'altro potrà essere preteso reciprocamente, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno di 10.000,00 euro verrà corrisposto da parte del signor alla signora entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza) Pt_1 CP_1
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.