Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 120/2024 RGA avverso la sentenza n. 114/2024 R.S. del Tribunale di GN, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 07.02.2024 nel proc. n. 2169/2022 RG, non notificata;
avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/05/2025; promossa da:
P.I. ) in persona del Presidente del Consiglio Parte_1 P.IVA_1 di Amministrazione Sig. rappresentata e difesa dall' Avv. Gianluca Parte_2
Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in GN
(BO), via Clavature n. 18; appellante;
contro
Controparte_1
(c.fisc. ) in persona del
[...] P.IVA_2
in carica pro-tempore, rappresentato e Controparte_2 pag. 1 di 18
Regionale I.N.A.I.L. di GN (BO);
appellato;
(C.F. Controparte_3
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lupoli, elett.te domiciliato presso l'Avvocatura Prov.le dell'Istituto, sita in via Milazzo 4/2 a GN (BO); appellato;
Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, per legge P.IVA_4 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di GN, con domicilio legale presso gli Uffici di quest'ultima siti in GN (BO), alla via Alfredo Testoni n. 6; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) I ricorrenti agivano in giudizio impugnando il verbale unico di accertamento dell' Controparte_4 del Lavoro resistente, contestando le risultanze evidenziate dagli ispettori procedenti, in particolare evidenziando come nessun rapporto di lavoro subordinato potrebbe essere configurabile tra l'odierna opponente e il sig. , Pt_3 in quanto, contrariamente a quanto accertato in sede ispettiva, quest'ultimo non avrebbe mai lavorato per la concessionaria, limitandosi ad abitare (in forza di un contratto di comodato gratuito) in un appartamento posto all'interno della struttura aziendale, ma senza svolgere alcuna attività di lavoro, tranne che, dal pag. 2 di 18 2019 in poi, per brevi commissioni occasionali, tutte regolarmente retribuite.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità Controparte_4 dell'impugnazione per difetto di interesse e, nel merito, l'infondatezza delle censure dei ricorrenti, considerando che dall'accertamento svolto in modo scrupoloso, sarebbero emersi i caratteri propri del lavoro subordinato.
Si costituivano anche e , contestando nel merito le domande dei CP_3 CP_1 ricorrenti e insistendo per la correttezza della ricostruzione effettuata dagli ispettori verbalizzanti. (…)”.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e mediante l'escussione dei testi da loro indicati, è stata definita dal Tribunale di GN con la sentenza n. 114/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, conferma il verbale unico di accertamento oggetto di impugnazione, con riferimento alla posizione del sig. , soltanto CP_5 per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2021, annullandolo per il periodo 23.10.2017 –
31.12.2018. 2) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. (…)”.
Il Giudice a quo, in particolare, con la predetta sentenza: 1) ha disatteso l'eccezione Con d'inammissibilità dell'impugnazione nel confronti dell di GN per asserito “difetto d'interesse” ad agire;
2) ha dato atto dei principi dettati dalla
Suprema Corte di Cassazione in punto di riparto dell'onere probatorio nei giudizi di accertamento negativo dell'obbligo contributivo (onere gravante sugli enti formalmente convenuti ma attori in senso sostanziale) e di indici della subordinazione;
3) ha ritenuto, quanto al periodo che va dal 23/10/2017 al
31/12/2018, durante il quale fra le parti sarebbe intercorso un rapporto di lavoro subordinato irregolare non formalizzato, che “non è possibile ritenere soddisfatto l'onere probatorio posto a carico delle parti resistenti e il relativo accertamento deve essere annullato”; 4) ha osservato, invece, quanto al secondo periodo che va dal 1/1/2019 al 31/12/2021, durante il quale sarebbe intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato, mascherato da collaborazioni occasionali, che “può dirsi raggiunta una prova sufficiente in merito alle direttive impartite al e al Pt_3 suo reale grado di assoggettamento alle esigenze datoriali. Ossia in merito a quei pag. 3 di 18 profili attuativi che, trasmodando i contenuti formali del contratto occasionale stipulato, valgono a ricondurre il rapporto con la concessionaria ricorrente nell'alveo della subordinazione”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 01/03/2024, Parte_1 in persona del sig. quale Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione di tale società, ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della sentenza gravata, voglia: “(…) in via principale - in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che il Sig. non ha svolto attività di lavoro subordinato a tempo pieno, CP_5 non solo dal 23.10.2017 al 31.12.2018 ma anche dal 01.01.2019 al 31.12.2021, alle dipendenze di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti, a qualsivoglia titolo, in relazione verbale unico di Accertamento e Notificazione n.
BO00001/2022-110-01 del 09.09.2022, PROT. n. 23231, notificato a mezzo posta il 15.09.2022, indicato nel presente atto;
- in conseguenza di ciò e previo accertamento della inesistenza, illegittimità ed infondatezza delle omissioni e delle violazioni contestate nel verbale unico di
Accertamento e Notificazione n. BO00001/2022-110-01 del 09.09.2022, PROT. n.
23231, notificato a mezzo posta il 15.09.2022, disporre la nullità, l'annullamento e comunque la non validità degli stessi e dichiarare non dovute le somme di danaro indicate nello stesso verbale;
in via subordinata e salvo gravame - ridurre l'importo dovuto quale conseguenza delle omissioni e violazioni contestate nel verbale unico di Accertamento e Notificazione n. BO00001/2022-110-01 del
09.09.2022, PROT. n. 23231, notificato a mezzo 31 posta il 15.09.2022, nei limiti di quanto risulterà dovuto a seguito delle formulate eccezioni e contestazioni;
in ogni caso - con vittoria di anticipazioni, spese, compensi professionali, rimborso spe se 15%, contributo previdenziale 4%, IVA;
(…)”. La società appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di due motivi di gravame, reiterativi delle prospettazioni già svolte in prime cure. Con il “primo motivo di appello” rubricato “ – erronea valutazione del materiale probatorio –
pag. 4 di 18 erronea valutazione della attendibilità dei testimoni – sulla assenza di alcun vincolo di subordinazione”, l'odierna appellante ha diffusamente censurato le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Tribunale di GN nella gravata sentenza, proclamando l'assenza di qualsivoglia subordinazione nei rapporti di lavoro occasionale intercorsi con il sig. . CP_5
Con il secondo motivo di gravame, invece, l'allora società ricorrente ha eccepito in via subordinata che gli elementi probatori in atti, in ogni caso, “escludono lo svolgimento di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato per 40 ore settimanali dal 01.01.2019 al 12/2021, potendo al massimo configurarsi un rapporto di lavoro part time, anche con decorrenza 2019”, e in via di assoluto subordine, ha anche contestato: “l'inquadramento riconosciuto operaio di VI livello ccnl commercio – confcommercio apparendo in ogni caso più consona alla ricostruzione (infondata) degli ispettori l'inquadramento come VIII livello cui appartiene l'addetto alle pulizie”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_3 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respingere il ricorso in appello di di e confermare la decisione Parte_1 Parte_2 di I grado, per infondatezza in fatto ed in diritto;
vinte le spese del grado”. Anche l' si è tempestivamente costituito in giudizio, contestando la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame e chiedendo che questa Corte voglia: “(…) rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata ed in ogni caso rigettare tutte le domande avversarie;
con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge (oneri riflessi come da sentenza Corte Cass. S.U. n.
3592/2023).”. Con Da ultimo si è costituito in giudizio anche l' di GN contestando la fondatezza degli avversi motivi di gravame e chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nel corso del giudizio di prime cure e mediante pag. 5 di 18 l'acquisizione della comparsa di costituzione depositata dalla sig.ra CP_6 convivente more uxorio del sig. (lavoratore denunciante coinvolto CP_5 nell'accertamento per cui è causa), nella causa di sfratto intentata nei suoi confronti da (R.G. 13270/2024 Tribunale di GN). Parte_1
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si rileva preliminarmente che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato, sia nella parte in cui, ha Con disatteso l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione nel confronti dell di GN per asserito “difetto d'interesse” ad agire e sia nella parte in cui ha annullato l'accertamento impugnato limitatamente al periodo che va dal
23/10/2017 al 31/12/2018, trattandosi di autonome statuizioni che non sono state oggetto di impugnazione.
Così circoscritta la residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto da non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate.
Quanto al primo motivo di gravame, osserva, innanzitutto, la Corte che il Giudice
a quo ha correttamente ricostruito i principi di diritto da applicare alla fattispecie in esame, osservando al riguardo che: “(…) è opportuno ricordare quali siano i caratteri della subordinazione e come sia necessaria una puntuale prova degli stessi da parte di colui che intende avvalersi di una ricostruzione in tal senso circa specifici rapporti di lavoro, sia essa direttamente un lavoratore, ovvero un Ente previdenziale (cfr., ad esempio, Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69: «Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro pag. 6 di 18 ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»; ancora Tribunale Foggia, sez. lav., 08/01/2013, n. 301: «Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato e della distinzione da quello autonomo, assume natura determinante la subordinazione, ovvero quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo della parte datoriale, inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini predetti, invece, altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi ulteriori elementi possa consentire la qualificazione del rapporto come subordinato in difetto del predetto elemento determinante. In ogni caso, rivestono natura di ulteriori indici spia della subordinazione, elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative e la esclusività della prestazione. Stante quanto innanzi e in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è gravato dall'onere di provare la sussistenza della subordinazione, circostanza questa che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, la domanda non può (come nella specie) trovare accoglimento»).
Premesso che qualsiasi attività esercitata in un contesto organizzativo superiore necessità di un minimo di coordinamento tra gli operatori e i responsabili della pag. 7 di 18 struttura, alcuni indici di subordinazione (quali la predisposizione di un orario di lavoro, la necessità di comunicare assenze) si possono presentare come decisivi per una valutazione circa la natura del rapporto, ma recuperano comunque valore considerando la tipologia di prestazione concretamente svolta dal collaboratore
(Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro. Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009: «Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della pag. 8 di 18 natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro svolto da un medico addetto alla Casa di riposo per ferrovieri, il quale era tenuto a timbrare il cartellino per l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, mentre, al contempo, il responsabile tecnico sanitario dell forniva, CP_1 in relazione alle esigenze della Casa di riposo, le direttive ai medici, stabilendo anche gli orari di lavoro e disponendo in ordine alla reperibilità notturna)»).
5- Siffatta opzione si fonda sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: a) dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione")
[…], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); b) dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione pag. 9 di 18 lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro
(Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza. (…) >>.
Il Giudice a quo, poi, in puntuale declinazione dei principi di diritto sopra enunciati, ha capillarmente esaminato la fattispecie oggetto di causa e gli assunti ispettivi che avevano condotto al verbale di accertamento ispettivo del 9 settembre
2022, impugnato dall'odierna società appellante. All'esito dell'analisi svolta dal
Tribunale di GN nella gravata sentenza, è emerso che, dal 2019 in poi “(…) il sig. si occupasse di una serie variegata di mansioni, che spaziavano dalla Pt_3 pulizia dell'officina e della concessionaria (cfr., teste cit.: «il sig. Tes_1 Pt_3 la mattina lo vedevo pulire il salone, la sera lo vedevo pulire l'officina»; teste cit.: «poteva dare una pulita alle auto nel salone»), al trasporto delle Tes_2 auto al lavaggio (cfr., teste cit.: «lo vedevo a volte che passava con auto Tes_3 nuove e usciva dalla concessionaria»; teste cit.: «L'ho visto anche Tes_2 portare le auto al lavaggio»), passando dal reperimento di pezzi di ricambio pag. 10 di 18 all'esterno (cfr., teste cit.: «era la persona che andava a prendere i Tes_2 ricambi nei magazzini esterni e li portava in magazzino da me e io li consegnavo ai meccanici») e ritiro auto (cfr., teste cit.: «se avevamo bisogno di ritirare Tes_4 auto da altre sedi, lo chiamavamo e se era disponibile arrivava e si occupava del trasferimento delle auto. A volte sono andato con lui, dipendeva da quante erano le auto da ritirare»).” Alla luce di tali inequivocabili risultanze istruttorie il Tribunale di GN ha, poi, rilevato quanto segue: “(..) Si tratta, in tutta evidenza, di mansioni difficilmente qualificabili in termini di autonomia, risultando per lo più manuali e meramente operative, con la conseguenza che anche gli indici c.d. sussidiari acquistano una loro idoneità nel colorare il rapporto in termini di subordinazione.
Inoltre, tutti i testi ascoltati hanno riferito come le mansioni fossero svolte sostanzialmente in modo continuativo, dato che contrasterebbe con la natura occasionale del rapporto (cfr., teste cit.: «mediamente l'ho visto lavorare Tes_1 sempre. Non lo vedevo otto ore su otto a lavorare, ad esempio per il lavaggio delle auto non era sempre lui a portarle, lo faceva chi capitava, a volte sono andato anch'io, le macchine non si portavano ogni giorno al lavaggio, ma avveniva di frequente. Posso dire che il era il primo incaricato. Per il trasporto delle Pt_3 macchine da altre concessionarie gli incaricati eravamo io e lui»). In questo contesto, può dirsi raggiunta una prova sufficiente in merito alle direttive impartite al e al suo reale grado di assoggettamento alle esigenze datoriali. Pt_3
Ossia in merito a quei profili attuativi che, trasmodando i contenuti formali del contratto occasionale stipulato, valgono a ricondurre il rapporto con la concessionaria ricorrente nell'alveo della subordinazione.
È presente, dunque, la dimostrazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa del collaboratore si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata. (…)”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta disamina delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione pag. 11 di 18 di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna parte appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
La coerenza e la solidità del ragionamento logico-giuridico articolato dal Giudice di prime cure, inoltre, non è scalfito dalle censure articolate in questa sede dalla società appellante, frutto di una lettura atomistica e strumentale delle risultanze istruttorie ed a cui gli Enti appellati hanno replicato in maniera puntuale e convincente.
Con il primo motivo di impugnazione, la difesa di ha eccepito, Pt_1 innanzitutto, con fermezza l'inattendibilità dei testi e Tes_2 Tes_1 Tes_5 che confermavano la versione dei fatti sfavorevole alla società ricorrente e nei cui confronti presentava il 23-1-2024 querela per falsa testimonianza.
Sul punto, la difesa dell' ha condivisibilmente rilevato che si tratta di un CP_1 <evidente tentativo di togliere attendibilit alle circostanze da loro riferite. la strumentalit della querela appare qualora si consideri che>l'appellante giustifica la “tardiva” presentazione della querela, argomentando che era venuta a conoscenza delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dai predetti lavoratori a precedentemente l'instaurarsi dei giudizi solo CP_5 dopo il deposito del ricorso di (n.d.r. introduttivo della causa di CP_5 lavoro da lui intentata nei confronti della datrice di lavoro) e precisamente solo dal
10-1-24 quando ha avuto accesso agli allegati di quel ricorso.
L'appellante, però, cade in contraddizione in quanto dette dichiarazioni erano già state depositate dalla difesa dell' insieme alla memoria di costituzione, CP_1 all'inizio della presente causa il 23-4-23 e cioè quasi ben 7 mesi prima (cfr. 2 doc.
4 fascicolo ! Ovviamente controparte, data la rilevanza del contenuto di detti CP_1 documenti, non poteva essersi dimenticata di leggerli.
L'opportunità di presentare la querela, dopo l'escussione in giudizio dei testi e dunque non nasce in seguito all'esame di documenti Tes_2 Tes_1 Tes_5 nuovi bensì è dettata da mere esigenze di tattica difensiva volte a minare l'attendibilità dei predetti tre testi. (…)”.
pag. 12 di 18 Quanto argomentato dalla difesa dell' , oltre ad essere logicamente coerente CP_1 con l'iter processuale innanzi descritto, è suffragato anche dal fatto che la querela sporta nei confronti dei testi e non risulta aver avuto Tes_2 Tes_1 Tes_5 alcun seguito favorevole alle tesi di parte appellante.
Con il primo motivo di gravame, inoltre, si rileva una pretesa contraddizione nelle dichiarazioni rese dal teste (v. ricorso pag. 25 punti 9 e 10 e doc. 4 fasc. Tes_5 di primo grado) ove prima egli riferiva che lavorava da mattina a sera CP_1 CP_5 aiutando chiunque ne avesse bisogno e poi che “se non era presente in sede, era sempre a disposizione, infatti abitando nello stabile della concessionaria ci bastava chiamarlo e lui arrivava entro pochi minuti”.
Per valutare la fondatezza di tale censura appare rilevante tenere conto che nel testo della dichiarazione riportata nel ricorso d'appello viene omessa la prima parte della locuzione e precisamente quella riportata in grassetto, e cioè “se non era presente in sede”. Quindi se si esamina il testo integrale ed originario delle dichiarazioni Con rese all' è evidente che la disponibilità a scendere da casa non si pone in contraddizione con la precedente affermazione secondo cui “ lavorava da CP_5 mattina a sera” bensì completa la parte precedente aggiungendo che anche nelle residue ipotesi in cui “non era presente in sede” “bastava chiamarlo e lui arrivava entro pochi minuti”. Pertanto l'asserita contraddizione non sussiste e la dichiarazione appare pertanto coerente ed attendibile.
Parimenti coerenti e scevre da contraddizioni appaiono anche le deposizioni dei testi , le cui dichiarazioni, unitamente a quelle del teste Tes_2 Tes_1 Tes_5 si corroborano reciprocamente.
La società appellante, inoltre, con il primo motivo di impugnazione censura la sentenza gravata asserendo che essa abbia ricostruito i fatti basandosi solo su quanto riferito dai testi e e che per tali ragioni sarebbe Tes_2 Tes_1 Tes_5 pervenuta a conclusioni contrarie alla realtà.
Anche tale doglianza, ad avviso della Corte, risulta infondata. Ed invero, la sentenza non si limita a recepire la versione dei predetti tre testi bensì compie un'operazione di verifica, individuando gli elementi rinvenibili nelle deposizioni pag. 13 di 18 di altri testi che confermano (seppur non integramente) varie parti dei fatti riferiti dai predetti tre testi (si veda ad esempio pag. 11 della sentenza ove si riportano anche brani delle deposizioni dei testi e oltre a quelle di Tes_3 Tes_4 Tes_2
e . In questo modo attraverso vari punti in cui altri testimoni Tes_1 Tes_5 confermano alcuni dati e/o elementi della versione dei fatti si compie un'operazione di verifica idonea sul piano logico a dare consistenza e attendibilità alla complessiva ricostruzione dei fatti esposta in sentenza.
Va, poi, rimarcato che tutti coloro che sono stati sentiti come testi hanno confermato il contenuto della dichiarazione precedentemente resa agli ispettori verbalizzanti e le differenze riscontrabili tra le varie dichiarazioni e deposizioni agli atti appaiono comprensibili e plausibili, se si tiene conto della posizione di chi le ha rilasciate rispetto alla società, odierna appellante.
Su questo specifico aspetto, la difesa dell' ha convincentemente evidenziato CP_1 quanto segue: “(…) quelle rese da e risultano essere Tes_2 Tes_1 Tes_5 più ricche di dettagli sull'attività lavorativa svolta, perché essi avevano da tempo cessato di lavorare per la ed evidentemente si sentivano più liberi Parte_1
e meno soggetti a condizionamenti da parte dell'ex datrice di lavoro. Però a ben vedere pure nelle altre deposizioni si rinvengono circostanze che alla fine suffragano il quadro lavorativo ricostruito nel verbale, senza mai smentirlo del tutto, come invece cercherebbe di sostenere parte ricorrente.
Ad esempio qualificatosi agente di commercio della ella Tes_6 Parte_1 deposizione del 19-7-22 ha esplicitamente ricordato che il veniva impiegato Pt_3 nel ritiro o trasferimento delle auto da o per altre sedi. Attività che poteva richiedere anche un orario prolungato, atteso, come risulta anche da altre dichiarazioni, che a volte per farlo ci recava anche in altre regioni, il che comportava un impegno che, date le distanze ed i tempi necessari per percorrerle, poteva coprire anche un'intera giornata. Il teste sentito all'udienza del 19-7-23, qualificatosi consigliere Testimone_7
d'amministrazione e procuratore speciale della pur negando di Parte_1 aver dato né visto dare incarichi di portare auto o di svolgere mansioni riguardo pag. 14 di 18 a ammette che vedeva degli scontrini ed altre evidenze contabili che Pt_3 accertavano dette circostanze. E' evidente la situazione imbarazzante in cui si è trovato il teste di fronte al Giudice, nella quale egli ha cercato (data la sua posizione) di dare la versione più favorevole alla società, senza però poter tacere e quindi dover ammettere l'esistenza di riscontri documentali (ricevute ed altro) che però confermavano l'esecuzione dei lavori ed incarichi. Infine nella deposizione del teste ex capo officina della Testimone_8 Parte_1
il quale avendo cessato di lavorare per la ricorrente da poco (maggio 2023),
[...] meno di due mesi rispetto alla data dell'udienza del 12-7-23, pur cercando di favorire la ex datrice di lavoro dato il rapporto ancora “fresco”, vi è una circostanza di rilevo costituita dal fatto di ricordare che vedeva passare con Pt_3 delle auto nuove mentre usciva dalla concessionaria. Quest'ultimo dato è significativo perché è costante e comune a tutte le dichiarazioni e poi deposizioni rese, il quale conferma che sempre (anche da parte di chi aveva posizioni che portavano ad essere più favorevoli per la società ricorrente) viene ammesso che svolgeva il lavoro di spostamento delle auto dirette al di fuori della Pt_3 concessionaria-autofficina. Quest'ultimo lavoro non ha nulla a che fare con la
“funzione di deterrenza contro i furti” per l'immobile in cui si trovava l'appartamento dato in comodato, che si asseriva essere l'unico scopo che giustificava la presenza del , bensì evidenzia un'attività lavorativa che aveva Pt_3 il più ampio oggetto descritto nel verbale. (…)”.
Va, infine, rimarcato che il fatto che alcune delle attività svolte “occasionalmente”, secondo la tesi di parte appellante, dal sig. , potessero essere svolte, CP_5 in base alla complessità ed occasione (tipo le operazioni bancarie, che possono essere semplici, come la consegna allo sportello di assegni bancari, ovvero più complessi come prelievi, versamenti di contanti, contrattazioni di finanziamenti, Co sconti, consegna di ri. o cambiali, etc.) anche da altre persone della società non può significare che non le abbia svolte anche e continuativamente il , specie Pt_3 se si considera che la maggior parte di esse sono state riconosciute dalla stessa difesa di Pt_1
pag. 15 di 18 Nessuna rilevanza in senso contrario alle suesposte conclusioni, infine, può essere attribuita alla comparsa di costituzione depositata dalla sig.ra CP_6 convivente more uxorio del sig. (lavoratore denunciante coinvolto CP_5 nell'accertamento per cui è causa), nella causa di sfratto intentata nei suoi confronti da Dalla lettura di tale, infatti, a tutto voler concedere, si Parte_1 Contr ricaverebbe che anche la sig.ra era coinvolta nello svolgimento delle incombenze lavorative affidate al suo compagno, il cui compimento è stato confermato dai numerosi testi escussi in questo giudizio, sulle cui deposizioni si rimanda a quanto sopra esposto. In altri termini, a dispetto di quanto vorrebbe far intendere la difesa della società appellante, il contestuale impiego della sig.ra
[...]
e del suo compagno per lo svolgimento di speculari mansioni CP_6 CP_5 non appare né logicamente incompatibile, né inverosimile vista la mole di lavoro che c'era da svolgere. A tanto consegue la reiezione del primo motivo di gravame.
Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, il secondo motivo di impugnazione formulato da Parte_1
In via subordinata, infatti, la società appellante afferma la sussistenza di elementi
“che escludono lo svolgimento di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato per 40 ore settimanali dal 01.01.2019 al 12/2021, potendo al massimo configurarsi un rapporto di lavoro part time, anche con decorrenza 2019”. In realtà s'è visto che solo per la guardiania il sig. era occupato 365 gg. Pt_3
l'anno, per molte ore al giorno, il che comporta che tale attività, di per sé sola, escluderebbe la configurazione di un rapporto di lavoro part time.
Tale conclusione, del resto, è suffragata anche in via presuntiva dall'ampiezza dei compiti affidati al sig. , il quale, per l'appunto: si occupava di aprire le porte Pt_3 del concessionario al mattino e di chiudere le stesse alla sera;
effettuava le pulizie della concessionaria, dell'officina e del magazzino;
si occupava di portare le automobili che avrebbero dovuto essere vendute presso l'autolavaggio ma anche presso officine o carrozzerie e le ritirava, al termine del trattamento;
si recava, per conto dei consiglieri e , presso talune banche della Persona_1 Parte_2
pag. 16 di 18 zona, alla scopo di effettuare svariate operazioni per conto della società; si recava presso altre concessionarie, all'interno della regione o anche fuori dalla stessa, allo scopo di ritirare autovetture che, successivamente, la avrebbe Parte_4 rivenduto ai propri clienti;
nel far ciò, si spostava in treno o in auto, in questo ultimo caso accompagnato da altre persona della società; si occupava della guardiania dello stabile.
Ebbene, è evidente che la continuativa esecuzione di tutte queste mansioni, così come confermata dai testi escussi (in particolare, si vedano le deposizioni dei testi e , renda oltremodo verosimile lo svolgimento di Tes_2 Tes_1 Tes_5 almeno 40 ore di lavoro alla settimana e, quindi, la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
L'ampiezza delle mansioni svolte dal sig. , infine, ad avviso della Corte, Pt_3 giustifica l'inquadramento a lui riconosciuto dagli ispettori verbalizzanti, ossia quello di operaio di VI livello CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO apparendo al contrario estremamente riduttivo l'inquadramento indicato dalla società appellante ossia quello dell'VIII livello del medesmo CCNL cui appartiene
“l'addetto alle pulizie”.
Su questo specifico punto, peraltro, le doglianze della società appellante appiano tanto generiche (non essendo per nulla illustrate le ragioni di supposta erroneità dell'inquadramento contrattuale riconosciuto dagli ispettori verbalizzanti) da risultare inammissibili (per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 434 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis) prima ancora che infondate.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto va rigettato, con conseguente integrale conferma della Parte_1 pronuncia gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui pag. 17 di 18 all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore degli Enti appellati).
Si dà infine, atto della reiezione dell'appello a fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano, in favore di ciascuna parte appellata, nella somma di € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà infine, atto della reiezione dell'appello a fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a GN, nella camera di consiglio del giorno 29.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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