TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/07/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1289/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1290/2023 R.G., promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Falerna alla Via Zara n. 6 presso lo studio dell'Avv. "che la rappresenta e difende come da mandato in Parte_2 atti
Opponente
contro
و(P.IVA P.IVA_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Zanotti Bianco n. 8 presso lo studio dell'Avv. Anna Fasanella, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e contro
Controparte_2 con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale in atti ed elettivamente domiciliato in Lamezia Term, Via Saverio d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
CP_2).
Opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202300003217000, relativamente agli avvisi di addebito n.33020220000693918000, 33020220001901504000 e 33020220002559372000, attinente a “Contributi IVS e Mod. 10, comprensive di interessi e sanzioni" per l'anno 2020, 2021 e 2022,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso la 1. comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202300003217000, notificata a mezzo di posta elettronica certificata il 2.10.2023, relativamente alle cartelle di pagamento in oggetto indicate, deducendo l'illegittimità del predetto preavviso di fermo per inesistenza/nullità della notifica delle sottese cartelle esattoriali che affermava non essere mai state notificate. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza/nullità della notifica degli atti prodromici, con vittoria di spese di lite da distrarsi. 2. Integrato il contraddittorio, l' CP_3 eccepiva preliminarmente l'abusivo frazionamento della domanda posto che già con il ricorso iscritto al n. 1289/2023 RG, pendente innanzi al Giudice del Lavoro di Lamezia Terme, Dr.ssa Per_1 , udienza 18/03/2025, la ricorrente aveva proposto opposizione avverso il medesimo fermo amministrativo, relativamente alle sole cartelle di pagamento concernenti i contributi CP_4 per cui avverso lo stesso atto risultavano proposti due distinti giudizi. In ogni caso, rilevava che la notifica degli avvisi di addebito risultava effettuata come da estratti di ruolo depositati in atti e l'opposizione oramai preclusa. Inoltre, relativamente all'avviso di addebito n. 33020220000693918000, evidenziava che in data 23/06/2023, prima della notifica del fermo amministrativo opposto, l'agente della riscossione aveva provveduto a notificare alla contribuente anche l'intimazione di pagamento n. 03020239001935854000, che lo contiene unitamente alla cartella n. 0302022000078283000 e che non risultava essere stata oggetto di opposizione, con conseguente irretrattabilità del credito ex art. 24, comma 5 del D. Lgs n. 46/1999.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. 3. Costituitasi in giudizio 1 deduceva la violazione del termine di 20 gg previsto dall' art. 617 c.p.c. ed applicabile qualora si adducano vizi formali riguardanti il procedimento di riscossione, ivi compresi i vizi di notifica della cartella esattoriale e/o delle intimazioni ad adempiere. In ogni caso, l'ente evidenziava la regolarità delle notifiche degli atti prodromici tutti inviati alla ricorrente via PEC all'indirizzo risultante da IniPEC e da visura camerale. 4. A seguito dell'udienza del 12.6.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza, con motivazione contestuale. 5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
20.10.2023 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo eseguita in data 2.10.2023 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale della comunicazione impugnata.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, né l'ammontare delle somme richieste, ma si duole dell'intrinseca illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero degli avvisi di addebito N. 33020220000693918000, N. 33020220001901504000 e N. 33020220002559372000. CP emerge che:Ed invero, dall'esame della documentazione prodotta dall'
a) l'avviso N. 33020220000693918000 è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in data Email_1
17.7.2022;
b) l'avviso N. 33020220001901504000 è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in data Email_1
17.12.2022;
c) l'avviso N. 33020220002559372000 è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in data Email_1
11.1.2023;
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ente della titolare del credito ha dato prova della rituale notifica delle cartelle sottese alla comunicazione impugnata. Giova, peraltro, osservare che le cartelle di pagamento sono state trasmesse dallo stesso indirizzo p.e.c., dal quale risulta inviato il preavviso di fermo opposto. Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate, nonché, alla luce della fondata eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata dalla
[...] secondo i parametri minimi di cui al D.M.147/22.Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna delle parti ed e liquidate in € 852,00 per ciascuna parte, per convenute Controparte_1 compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge.
Lamezia Terme, 18.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1290/2023 R.G., promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Falerna alla Via Zara n. 6 presso lo studio dell'Avv. "che la rappresenta e difende come da mandato in Parte_2 atti
Opponente
contro
و(P.IVA P.IVA_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Zanotti Bianco n. 8 presso lo studio dell'Avv. Anna Fasanella, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e contro
Controparte_2 con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale in atti ed elettivamente domiciliato in Lamezia Term, Via Saverio d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
CP_2).
Opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202300003217000, relativamente agli avvisi di addebito n.33020220000693918000, 33020220001901504000 e 33020220002559372000, attinente a “Contributi IVS e Mod. 10, comprensive di interessi e sanzioni" per l'anno 2020, 2021 e 2022,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso la 1. comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202300003217000, notificata a mezzo di posta elettronica certificata il 2.10.2023, relativamente alle cartelle di pagamento in oggetto indicate, deducendo l'illegittimità del predetto preavviso di fermo per inesistenza/nullità della notifica delle sottese cartelle esattoriali che affermava non essere mai state notificate. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza/nullità della notifica degli atti prodromici, con vittoria di spese di lite da distrarsi. 2. Integrato il contraddittorio, l' CP_3 eccepiva preliminarmente l'abusivo frazionamento della domanda posto che già con il ricorso iscritto al n. 1289/2023 RG, pendente innanzi al Giudice del Lavoro di Lamezia Terme, Dr.ssa Per_1 , udienza 18/03/2025, la ricorrente aveva proposto opposizione avverso il medesimo fermo amministrativo, relativamente alle sole cartelle di pagamento concernenti i contributi CP_4 per cui avverso lo stesso atto risultavano proposti due distinti giudizi. In ogni caso, rilevava che la notifica degli avvisi di addebito risultava effettuata come da estratti di ruolo depositati in atti e l'opposizione oramai preclusa. Inoltre, relativamente all'avviso di addebito n. 33020220000693918000, evidenziava che in data 23/06/2023, prima della notifica del fermo amministrativo opposto, l'agente della riscossione aveva provveduto a notificare alla contribuente anche l'intimazione di pagamento n. 03020239001935854000, che lo contiene unitamente alla cartella n. 0302022000078283000 e che non risultava essere stata oggetto di opposizione, con conseguente irretrattabilità del credito ex art. 24, comma 5 del D. Lgs n. 46/1999.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. 3. Costituitasi in giudizio 1 deduceva la violazione del termine di 20 gg previsto dall' art. 617 c.p.c. ed applicabile qualora si adducano vizi formali riguardanti il procedimento di riscossione, ivi compresi i vizi di notifica della cartella esattoriale e/o delle intimazioni ad adempiere. In ogni caso, l'ente evidenziava la regolarità delle notifiche degli atti prodromici tutti inviati alla ricorrente via PEC all'indirizzo risultante da IniPEC e da visura camerale. 4. A seguito dell'udienza del 12.6.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza, con motivazione contestuale. 5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
20.10.2023 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo eseguita in data 2.10.2023 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale della comunicazione impugnata.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, né l'ammontare delle somme richieste, ma si duole dell'intrinseca illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero degli avvisi di addebito N. 33020220000693918000, N. 33020220001901504000 e N. 33020220002559372000. CP emerge che:Ed invero, dall'esame della documentazione prodotta dall'
a) l'avviso N. 33020220000693918000 è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in data Email_1
17.7.2022;
b) l'avviso N. 33020220001901504000 è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in data Email_1
17.12.2022;
c) l'avviso N. 33020220002559372000 è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in data Email_1
11.1.2023;
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ente della titolare del credito ha dato prova della rituale notifica delle cartelle sottese alla comunicazione impugnata. Giova, peraltro, osservare che le cartelle di pagamento sono state trasmesse dallo stesso indirizzo p.e.c., dal quale risulta inviato il preavviso di fermo opposto. Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate, nonché, alla luce della fondata eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata dalla
[...] secondo i parametri minimi di cui al D.M.147/22.Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna delle parti ed e liquidate in € 852,00 per ciascuna parte, per convenute Controparte_1 compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge.
Lamezia Terme, 18.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara