Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28/03/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1559/2019, nonche dal funzionario UPP, dott.ssa Giulia
Milici, pendente tra
, cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico del Prof. Avv. Email_1
Antonio Saitta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti - opponente –
CONTRO
, c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Acquedolci nella Via Dante, 38, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Princiotta che lo rappresenta e difenda come da procura in atti - opposto–
E NEI CONFRONTI DI
C.F. , elettivamente domiciliato in Tusa alla Controparte_2 C.F._2
Via Antoci n.32 presso lo studio dell'Avv. Angelo Tudisca che lo rappresenta e difende come da procura in atti - terzo chiamato –
Sono comparsi: l'avv. Natalia Cimino in sostituzione dell'avv. Saitta nell'interesse del comune di
, l'avv. Ricciardo in sostituzione dell'avv. Princiotta per parte opposta e l'avv. Angelo Pt_1
Tudisca nell'interesse del terzo chiamato in causa.
L'avv. Cimino contesta e si oppone a tutto quanto ex adverso chiesto e dedotto in particolare nelle note conclusive del 24.5.2024 e ribadisce tutto quanto già rilevato in ordine al pagamento della fattura n. 7/2011, all'assenza di copertura finanziaria della delibera di incarico al professionista, nonché in ordine alla competenza del professionista alla redazione della relazione di cui chiede il compenso.
L'avv. Ricciardo si riporta al contenuto del preverbale ed insiste nelle proprie domande.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 385/2019, emesso dal Tribunale di Patti in data 19.07.2019, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 14.906,97, di cui € 9.633,60 per sorte capitale ed € 5.273,37 per interessi moratori, oltre spese della procedura monitoria, per le fatture n. 3/11 dell'11.07.2011 e n. 7/11 del 16.12.2011 emesse dall'Arch. per l'attività professionale Controparte_1 svolta nell'interesse del Comune di , inerente l'incarico di progettazione, direzione lavori, Pt_1
sicurezza misura e contabilità per le opere di urbanizzazione in contrada Porracina nel Comune predetto.
L'opponente eccepiva l'avvenuto pagamento della fattura n.7/2011 per un importo pari ad € 4.293,60
e la carenza di copertura finanziaria per le somme, pari ad € 5.340,00, richieste con la fattura n. 3/11, per “Relazione geotecnica” e, al riguardo, evidenziava che sia nella delibera di conferimento incarico n. 73 del 23 maggio 2002, sia nella delibera G.C. n. 68 del 28 agosto 2009, nonché nel conseguente decreto di finanziamento giusto D.D.G. n. 1826/S3.02 del 23 ottobre 2009, non erano previste somme per relazione geotecnica ma solo per la relazione geologica, svolta da altri professionisti e regolarmente pagata. Pertanto, il chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto. Si costituiva l'Arch. il quale, in primo luogo, eccepiva l'assenza di prova in ordine al dedotto CP_1
pagamento della fattura n. 7/2011, in secondo luogo, ripercorrendo l'iter che aveva condotto al conferimento e all'esecuzione dell'incarico, rilevava come, in assenza di copertura finanziaria, il diritto di credito vantato fosse addebitabile al RUP, Geom. ai sensi dell'art. Controparte_2
191, comma 4, l. 267/2000, il quale aveva autorizzato l'incarico professionale per il progetto di urbanizzazione e aveva riconosciuto, altresì, nel corso dell'esecuzione progettuale e della direzione dei lavori, con delibere amministrative appositamente sottoscritte, la legittimità e conformità di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi quelli di collaudo, redatti dai professionisti al termine della definizione dell'opera progettuale di che trattasi.
In aggiunta, l'opposto rappresentava che, contrariamente a quanto sostenuto dal opponente, Pt_1
la spesa relativa alla relazione geotecnica troverebbe la copertura finanziaria nel quadro economico previsto dal D.A. del 05.07.2007 per l'edilizia residenziale sovvenzionata, pubblicato nella GURS n.
32 del 20.07.2007, il quale ha previsto, quale ammontare massimo di spesa per la suddetta relazione, la percentuale del 3,20% sulla somma finanziata per l'opera progettuale.
In merito alla dedotta assenza di copertura finanziaria, inoltre, l'opposto rilevava che nel caso di specie tale circostanza sarebbe ininfluente, alla luce di un accordo tacito con l'opponente in forza del quale il pagamento dei compensi professionali sarebbe stato subordinato all'ottenimento da parte del del finanziamento esterno dell'opera. Tale accordo, secondo l'opposto, rappresenterebbe Pt_1
una pratica diffusa in capo agli enti locali e, a prova dello stesso, deduceva che egli aveva richiesto le somme solo dopo la concessione del finanziamento esterno al e che quest'ultimo ente Pt_1 aveva già corrisposto all'architetto il pagamento di due fatture per un importo, rispettivamente, di €
42.520,00 e di € 15.981,00, ben superiore a quello oggetto di copertura finanziaria indicato nella delibera di conferimento incarico di appena € 1.000,00.
Infine, l'opposto rilevava l'indebito arricchimento del tramite il conseguimento di una Pt_1
utilitas - nella specie rappresentata dal finanziamento esterno dell'opera pubblica e dalla realizzazione della stessa –, ottenuta proprio in virtù dell'opera professionale prestata dal nonché la presunta CP_1 violazione da parte dell'opponente delle regole contrattuali di correttezza e buona fede.
L'opposto, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “1) Ai sensi dell'art. 648 c.p.c. confermare
l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
stante l'assenza di prova scritta e di pronta soluzione offerta dall'opponente in sede di opposizione;
2) Autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) nei confronti del Controparte_3
nato a [...] il [...] e residente a in Contrada
[...] Pt_1
Porracina s.n.c., in qualità di Responsabile del Settore Tecnico […]; 3) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del RUP Geom. ai sensi dell'art. 191 Controparte_2
del D.lgs. 267/2000 e per i motivi dedotti al punto B), indi, conseguentemente, condannarlo al pagamento del compenso professionale dovuto all'Arch. , giusto Controparte_1 decreto ingiuntivo, testè opposto, oltre, ancora, degli interessi moratori maturati dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
4) Nel merito ed in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della domanda dedotta al superiore punto 3) si chiede accertarsi l'obbligo del opponente, a provvedere al pagamento della somma ingiunta di cui al decreto ingiuntivo Pt_1 opposto, per i motivi esposti al punto C) della narrativa, indi, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dal in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed Parte_2 in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto”.
All'udienza del 18.11.2020 veniva autorizzata la chiamata del terzo, , il quale Controparte_2
si costituiva in data 28.09.2021 eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per inadeguata formulazione della c.d. editio actionis, stante l'asserita indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito, il terzo chiamato eccepiva l'avvenuto pagamento della fattura n.
7/11; la prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2956 c.c., delle somme richieste dall'opposto;
l'infondatezza dell'invocata responsabilità del terzo, atteso che lo stesso, in qualità di Responsabile unico del procedimento, aveva assolto al proprio incarico con la dovuta diligenza, specificando altresì che la relazione geotecnica era effettivamente compresa nell'incarico originario di redazione del progetto esecutivo ma che la stessa poteva essere realizzata solo da un professionista che avesse le prescritte competenze per farlo e non già da un architetto. Pertanto, il terzo concludeva chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti con condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Nella memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'opposto, a chiarimento delle proprie difese, ribadiva che la relazione geotecnica aveva trovato piena copertura finanziaria, così come previsto nel quadro economico dal Decreto Assessoriale del 05.07.2007 n. 24 per l'edilizia residenziale sovvenzionata, e Contr che il e il ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e responsabilità, anziché Pt_1 destinare l'importo finanziato di € 25.496,95 per il pagamento delle competenze ivi previste
(relazione geotecnica e relazione geologica), avevano destinato, in modo arbitrario e del tutto illegittimo, l'intero l'importo ai soli Geologi, (così, come riconosciuto dal Geometra nel CP_2
proprio atto introduttivo), omettendo in tal modo di corrispondere il compenso dovuto per le spettanze geotecniche ai progettisti e . Pertanto, l'opposto modificava le precedenti CP_1 Parte_3 conclusioni spiegate chiedendo, in via principale di accertare l'obbligo del opponente a Pt_1 provvedere al pagamento in favore dell'Arch. della somma ingiunta e, in subordine, di accertare CP_1 e dichiarare la responsabilità del RUP Geom. ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. Controparte_2
267/2000.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa.
Orbene, in via preliminare, va rigettata l'eccezione avanzata dal terzo in merito al difetto di editio actionis, atteso che i requisiti richiesti dalla legge risultano tutti rispettati, così garantendo il corretto esercizio del diritto di difesa da parte del Geom CP_2
Ciò premesso, con riferimento alla fattura n. 7/11, di importo pari ad € 4.293,60, si rileva che il
Comune opponente ha dato prova di aver effettuato il pagamento richiesto mediante la produzione della certificazione della Tesoreria dell'Ente (Banca Unicredit s.p.a.), con la quale si dà atto che il mandato n. 916/2014 del 29 maggio 2014 a favore dell'arch. è stato Controparte_1
pagato il 9 giugno 2014 mediante accredito su c/c.
Per tale importo la domanda di pagamento delle relative somme non può essere accolta, per ciò solo derivandone la revoca del decreto ingiuntivo.
Passando alle somme di cui alla fattura n. 3/11, richieste per la redazione della relazione geotecnica, si espone quanto segue.
In primo luogo, come emerso dagli atti del giudizio (cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati alle memorie ex art. 183, comma 2, c.p.c. di parte opposta, nonché la testimonianza di ) e confermato dal Testimone_1
terzo chiamato, la relazione geotecnica rappresentava presupposto indefettibile ai fini dell'approvazione del progetto di urbanizzazione di che trattasi, atteso che ai sensi dell'art. 25 del
DPR 554/99 è necessario che venga redatta la predetta relazione, che definisce, ai sensi dell'art. 27 del medesimo DPR, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente ed indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che, a sua volta, influenzerà il comportamento del manufatto stesso.
Ne consegue che la stessa doveva necessariamente essere redatta, così come previsto anche dall'art. 1 del disciplinare di incarico e come risulta essere stato fatto da parte dei professionisti incaricati, Ing.
e Arch. Parte_3 CP_1
Ancora, è infondata l'eccezione secondo cui l'Arch. non avrebbe diritto al compenso per CP_1
l'asserita incompetenza dello stesso nel redigere una relazione di tipo geotecnico.
Ed invero, la relazione è a firma congiunta dei professionisti e conseguentemente Parte_3 CP_1
la stessa può considerarsi redatta secondo i criteri richiesti, atteso che nulla vieta che un architetto possa, limitatamente a quanto di sua competenza, contribuire alla redazione di una relazione geotecnica assieme all'apporto specifico di un ingegnere. (cfr. nello stesso senso Cons. di Stato, sent.
7957/2021).
Come già rilevato, il ha conferito l'incarico di redigere la relazione geotecnica ad entrambi Pt_1
i soggetti congiuntamente. (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Ciò posto, va, comunque, rilevata l'assenza di idonea copertura finanziaria, a fronte della quale non può riconoscersi a carico del opponente l'obbligo al pagamento del compenso al Pt_1
professionista qui richiesto
In via preliminare, a differenza di quanto sostenuto dall'opposto, il Decreto Assessoriale 5 luglio
2007 “Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e relative” non conferisce la copertura finanziaria per le prestazioni professionali svolte dal poiché tale atto si limita ad indicare in via generale la percentuale di spesa che l'ente CP_1
deve destinare a tale tipologia di prestazioni.
Tanto premesso, come è noto, il risponde nei limiti della copertura finanziaria indicata nel Pt_1 momento in cui conferisce l'incarico.
A nulla rileva l'asserita stipulazione tacita di una condizione che subordini il pagamento delle spettanze dei progettisti all'ottenimento del finanziamento regionale.
Ed invero, in primo luogo, è opportuno rilevare che la forma scritta rappresenta un requisito necessario in materia di stipulazioni con gli enti pubblici e, in secondo luogo, si richiama il pacifico orientamento della giurisprudenza secondo cui “in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.” (v. Cass. SS.UU. n. 26657/2014).
E così, anche di recente, la Suprema Corta ha replicato il proprio orientamento, considerato che “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita” (Cassazione civile sez. VI, 31/03/2022, n.10432).
Dunque, se è vero che nella delibera di agosto 2009 viene individuata una somma da destinare al pagamento delle competenze professionali per le opere di urbanizzazione in contrada Porracina e che, nella delibera n. 25 del 15 febbraio 2012 di ultimazione lavori, viene approvato un nuovo quadro economico aggiornato in cui espressamente risulta un importo destinato alle spese per la relazione geotecnica, tali atti non sono idonei a costituire un successivo riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL o successivi atti di ratifica da parte dell'ente mediante imputazione a bilancio di esercizio, ma contribuiscono a fondare la responsabilità del terzo chiamato ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL (norma questa – si noti - applicabile anche nella Regione Siciliana nonostante la sua potestà legislativa primaria in materia di Ordinamento degli Enti Locali, anche in proposito cfr. Cass.
SS.UU. 26657/2014).
Il diritto alle somme richieste si ricava, altresì, dall'art. 7 del disciplinare di incarico – firmato dal terzo chiamato - in cui vengono disciplinati i criteri che sarebbero stati adottati per l'individuazione degli importi a titolo di compensi professionali;
importi che, chiaramente, avrebbero superato di molto la somma di € 1.000 prevista complessivamente per entrambi i progettisti incaricati.
Il tratto saliente della disciplina di cui all'art. 191, comma 4, TUEL va individuato nell'avere operato una sorta di scissione ope legis nel rapporto organico tra i funzionari o gli amministratori che hanno consentito la spesa e l'Amministrazione - e, quindi, escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto - allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione e, al tempo stesso, di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti, mediante la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la disciplina risponde allo scopo non irragionevole di sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali (cfr. sentenze 24 ottobre 1995, n. 446 del 1995 e 30 luglio
1997, n. 295, nonché ordinanza 6 febbraio 2001, n. 26).
Sempre ai fini della responsabilità ex art 191, comma 4 TUEL, come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità, l'attività di "consentire" la prestazione non deve necessariamente consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale (Cass., n. 21340/2014: “l'uso del verbo "consentire" descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore”).
Tanto premesso, accertata la responsabilità del funzionario, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione dell'obbligazione ex art. 2956 c.c., atteso che, come chiarito dalle stesse parti nel giudizio, trattasi di prescrizione presuntiva per cui, ai sensi dell'art. 2959 c.c., chi la invoca non potrà avvalersene se ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, come avvenuto nel caso di specie, in cui il terzo non ha contestato il mancato pagamento delle somme di cui alla fattura n. 3/11 ma anzi lo stesso è stato rivendicato sulla base di eccezioni già analizzate che, tuttavia, appaio infondate.
Alla luce dei superiori rilievi, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del terzo, Geom al pagamento della somma di € 5.340,00 di cui alla fattura Controparte_2
3/11, oltre interessi legali decorrenti dalla chiamata in causa dello stesso e fino al soddisfo.
Nel caso di specie, infatti, non può disporsi l'applicazione degli interessi moratori sulle singole fatture insolute, al tasso determinato ai sensi del D.lgs. 231/2002 in quanto norma applicabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del summenzionato decreto, così come modificati dal d.lgs.
n.192/2012, alle sole ipotesi di pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nei contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni;
ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, stante l'accertamento del rapporto obbligatorio iure privatorum tra l'Arch. CP_1
e il funzionario CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1559/2019, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 385/2019.
Accoglie la domanda dell'opposto di condanna del terzo chiamato al pagamento della somma di €
5.340,00 di cui alla fattura 3/11, oltre interessi legali decorrenti dalla chiamata in causa dello stesso e fino al soddisfo.
Condanna l'opposto al pagamento in favore del delle spese di lite pari a € Parte_1
5.222,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna il terzo al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite pari a € 5.087,65 (di cui €
10,65 per esborsi), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 28/03/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria