TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4065/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4065/2021 R.G., vertente tra
Dott.ssa nata a [...] il [...] e residente in [...]
n°83, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio CodiceFiscale_1
D'Alessio, C.F. , con studio in Pompei alla via Roma n° 29 presso il quale CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia;
-attrice
e in persona del legale rapp.te p.t., con sede alla piazza Bartolo Longo n. 36 (P. Controparte_1
IVA ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Attilio Ruocco (C.F. P.IVA_1
) e con lo stesso domiciliato presso il suo studio in Gragnano (NA) alla piazza C.F._3
Guglielmo Marconi n. 22;
-convenuto
Nonché
, in persona del pro tempore (C.F. ) e Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 [...]
(CF , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_4 P.IVA_3 sede in Pompei alla via Parrelle Civita Giuliana n. 26, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), nei cui uffici, siti in Napoli, P.IVA_4 alla via A. Diaz n. 11 domiciliano;
-terzi chiamati in causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice, premettendo di aver concesso in locazione al l'immobile sito in Pompei alla via Parroco Federico n.83 per Controparte_1 destinare i locali alla Direzione Didattica Statale II Circolo, citava l'ente comunale in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal pessimo stato di manutenzione in cui versava l'immobile, nonché per quelli relativi alla c.d. “ritardata restituzione dell'appartamento”.
Si costituiva in giudizio il convenuto ente che, in via preliminare, effettuava chiamata in causa del richiedendo il Controparte_5 differimento della prima udienza di comparizione. Istava, inoltre, per il rigetto delle pretese risarcitorie avanzata dall'attrice.
Si costituivano il chiamato in causa e, con esso, la CP_2 Controparte_5 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito a favore del
[...]
Tribunale di Napoli, stante il disposto di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 R.D. 1611/1933; ancora in via preliminare, ma subordinata rispetto alla superiore eccezione, deducevano il difetto di legittimazione passiva del chiamato in giudizio, per estraneità dello stesso rispetto ai fatti oggetto di causa;
CP_2 quanto al merito, richiedevano rigettare la domanda di garanzia avanzata dall'ente comunale nei confronti dell'Amministrazione scolastica poiché infondata in fatto e in diritto.
Giova, innanzitutto, porre in rilievo che è priva di pregio la doglianza manifestata da parte attrice in relazione alla dedotta nullità della chiamata in causa delle Amministrazioni indicate in epigrafe.
Invero, stando al tenore letterale dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo operata dal convenuto non richiede una specifica autorizzazione del giudice, invece prevista nel caso in cui la chiamata in causa sia richiesta dall'attore. Inoltre, dagli artt. 166 e 167 c.p.c. si desume che l'intenzione di chiamare in causa un terzo deve essere dichiarata dal convenuto, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. Ciò detto, nel caso che qui interessa, il convenuto ente comunale ha agito in maniera pienamente conforme alla richiamata normativa, essendosi costituito nei termini ed avendo espressamente richiesto il differimento della prima udienza. Rispetto a tale richiesta è stata fissata udienza, con ciò garantendo la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c.. A ciò si aggiunga che le Amministrazioni chiamate in causa nulla hanno eccepito al riguardo nella prima difesa utile, ovvero nell'atto di costituzione in giudizio del resto chiedendo e sollevando l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del foro funzionale.
Sgomberato il campo dall'ipotesi di una paventata nullità della chiamata in causa del terzo, occorre vagliare la preliminare eccezione di incompetenza per territorio prospettata dall'Avvocatura dello
Stato.
Tale eccezione è fondata e merita accoglimento.
Il codice di rito, all'art. 25, stabilisce che le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato rientrano nella competenza dei giudici del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Il codice di procedura civile, dunque, impone una duplice valutazione: innanzitutto si individua il giudice competente secondo le norme ordinarie e, poi, una volta stabilito in quale distretto della Corte di Appello si trova quel luogo, si promuove (o resiste) il giudizio dinanzi al corrispondente magistrato del comune che risulta sede della Corte d'Appello. Nel caso di specie, la competenza territoriale determinata secondo gli ordinari criteri codicistici è radicata dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e, di conseguenza, il foro erariale va individuato nel Tribunale di Napoli, come correttamente argomentato dall'Avvocatura.
L'art. 6 del R.D. 1611/1933, inoltre, prevede che “salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti di sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”. Il successivo comma, che pienamente si attaglia alla fattispecie in esame, peraltro chiarisce che quando un'Amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come della azione in garanzia è devoluta, su semplice richiesta della Amministrazione, all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.
In relazione alla ricorrenza della chiamata in causa per ragioni di garanzia ex art. 106 c.p.c., la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che essa si verifica ogni qualvolta un soggetto svolga nei confronti del terzo chiamato una domanda di condanna a tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua soccombenza rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da un terzo (Cass. Civ. Sez. Un. 24707/2015).
In effetti, dalla lettura degli atti di causa emerge che il convenuto ha proposto la Controparte_1 chiamata in causa al fine di essere garantito e manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale soccombenza nel giudizio.
Deve rilevarsi, altresì, che l'Avvocatura ha tempestivamente e ritualmente proposto l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata. La giurisprudenza, sul punto, è ferma nel ritenere che “la regola del foro erariale non si applica nel caso in cui l'amministrazione sia chiamata in giudizio e il foro territorialmente competente indicato sia inizialmente corretto, a meno che l'incompetenza territoriale per la regola del foro erariale non sia eccepita tempestivamente dalla P.A. chiamata in causa…” (Cass. Civ.
15093/2005). Si è osservato, inoltre, che la competenza del giudice del foro erariale, di natura generale e inderogabile, avuto riguardo alla natura speciale delle norme che la regolamentano, prevale, salve le eccezioni contemplate dal R.D. n. 161 del 1933, art. 7, fra le quali non è compreso il presente giudizio, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. 5174/97; Cass. 17880/04;
Cass. 15052/2011).
Si specifica, da ultimo, che le vicende sottese alla controversia in esame comportano l'accertamento della invocata responsabilità del la quale deve ascriversi nell'ambito di una responsabilità CP_1 di natura contrattuale in ragione dell'obbligo previsto in capo al conduttore di restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo deterioramento o consumo (art. 1590 c.c.); al contempo, nel caso di fondatezza della domanda attorea ed in ragione della chiamata in causa effettuata dal convenuto si dovrà procedere all'accertamento della eventuale responsabilità CP_1 dell'istituto scolastico, il quale non era parte del contratto di locazione, ma effettivo occupante dell'immobile locato.
Orbene, deve rilevarsi che a fronte della riconosciuta personalità giuridica attribuita agli istituti scolastici pubblici, non può dubitarsi della loro natura di organi dello Stato, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione statale, né del loro riconoscimento ad essere ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del sopracitato R.D. 1611/1933 il quale dispone che
“la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato” (si veda Circolare
Ministeriale 19 febbraio 2001, n.35, Prot. n. 8596).
Premesso quanto innanzi, costante giurisprudenza ritiene che nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità è unicamente il , e non CP_2
i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al
[...]
, gli effetti dei loro atti (ex multis Cass. n. 19158/2012). Si ritiene, pertanto, sussistente Controparte_2 la legittimazione a resistere in giudizio del . CP_2
Quanto, invece, alla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla Direzione
Didattica Statale II circolo di Pompei, di cui pure l'Avvocatura ne eccepisce la carenza, essa attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda che andrà vagliata dal giudice competente.
Sulla scorta di tutto quanto argomentato deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 c.p.c. e 6, comma II, R.D. n.1611/1933.
Circa le spese lo scrivente ritiene sussistano ragioni per disporne integrale compensazione stante l'accoglimento della proposta eccezione di incompetenza per territorio prospettata dalla parte chiamata in giudizio su iniziativa della convenuta, non rinvenendosi profili di soccombenza in capo alle parti in causa. Le spese di CTU si determinano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 c.p.c. e 6, comma II, R.D. n.1611/1933.;
- onera la parte che ne ha interesse alla riassunzione della causa dinanzi al giudice competente nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4065/2021 R.G., vertente tra
Dott.ssa nata a [...] il [...] e residente in [...]
n°83, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio CodiceFiscale_1
D'Alessio, C.F. , con studio in Pompei alla via Roma n° 29 presso il quale CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia;
-attrice
e in persona del legale rapp.te p.t., con sede alla piazza Bartolo Longo n. 36 (P. Controparte_1
IVA ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Attilio Ruocco (C.F. P.IVA_1
) e con lo stesso domiciliato presso il suo studio in Gragnano (NA) alla piazza C.F._3
Guglielmo Marconi n. 22;
-convenuto
Nonché
, in persona del pro tempore (C.F. ) e Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 [...]
(CF , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_4 P.IVA_3 sede in Pompei alla via Parrelle Civita Giuliana n. 26, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), nei cui uffici, siti in Napoli, P.IVA_4 alla via A. Diaz n. 11 domiciliano;
-terzi chiamati in causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice, premettendo di aver concesso in locazione al l'immobile sito in Pompei alla via Parroco Federico n.83 per Controparte_1 destinare i locali alla Direzione Didattica Statale II Circolo, citava l'ente comunale in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal pessimo stato di manutenzione in cui versava l'immobile, nonché per quelli relativi alla c.d. “ritardata restituzione dell'appartamento”.
Si costituiva in giudizio il convenuto ente che, in via preliminare, effettuava chiamata in causa del richiedendo il Controparte_5 differimento della prima udienza di comparizione. Istava, inoltre, per il rigetto delle pretese risarcitorie avanzata dall'attrice.
Si costituivano il chiamato in causa e, con esso, la CP_2 Controparte_5 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito a favore del
[...]
Tribunale di Napoli, stante il disposto di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 R.D. 1611/1933; ancora in via preliminare, ma subordinata rispetto alla superiore eccezione, deducevano il difetto di legittimazione passiva del chiamato in giudizio, per estraneità dello stesso rispetto ai fatti oggetto di causa;
CP_2 quanto al merito, richiedevano rigettare la domanda di garanzia avanzata dall'ente comunale nei confronti dell'Amministrazione scolastica poiché infondata in fatto e in diritto.
Giova, innanzitutto, porre in rilievo che è priva di pregio la doglianza manifestata da parte attrice in relazione alla dedotta nullità della chiamata in causa delle Amministrazioni indicate in epigrafe.
Invero, stando al tenore letterale dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo operata dal convenuto non richiede una specifica autorizzazione del giudice, invece prevista nel caso in cui la chiamata in causa sia richiesta dall'attore. Inoltre, dagli artt. 166 e 167 c.p.c. si desume che l'intenzione di chiamare in causa un terzo deve essere dichiarata dal convenuto, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. Ciò detto, nel caso che qui interessa, il convenuto ente comunale ha agito in maniera pienamente conforme alla richiamata normativa, essendosi costituito nei termini ed avendo espressamente richiesto il differimento della prima udienza. Rispetto a tale richiesta è stata fissata udienza, con ciò garantendo la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c.. A ciò si aggiunga che le Amministrazioni chiamate in causa nulla hanno eccepito al riguardo nella prima difesa utile, ovvero nell'atto di costituzione in giudizio del resto chiedendo e sollevando l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del foro funzionale.
Sgomberato il campo dall'ipotesi di una paventata nullità della chiamata in causa del terzo, occorre vagliare la preliminare eccezione di incompetenza per territorio prospettata dall'Avvocatura dello
Stato.
Tale eccezione è fondata e merita accoglimento.
Il codice di rito, all'art. 25, stabilisce che le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato rientrano nella competenza dei giudici del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Il codice di procedura civile, dunque, impone una duplice valutazione: innanzitutto si individua il giudice competente secondo le norme ordinarie e, poi, una volta stabilito in quale distretto della Corte di Appello si trova quel luogo, si promuove (o resiste) il giudizio dinanzi al corrispondente magistrato del comune che risulta sede della Corte d'Appello. Nel caso di specie, la competenza territoriale determinata secondo gli ordinari criteri codicistici è radicata dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e, di conseguenza, il foro erariale va individuato nel Tribunale di Napoli, come correttamente argomentato dall'Avvocatura.
L'art. 6 del R.D. 1611/1933, inoltre, prevede che “salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti di sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”. Il successivo comma, che pienamente si attaglia alla fattispecie in esame, peraltro chiarisce che quando un'Amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come della azione in garanzia è devoluta, su semplice richiesta della Amministrazione, all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.
In relazione alla ricorrenza della chiamata in causa per ragioni di garanzia ex art. 106 c.p.c., la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che essa si verifica ogni qualvolta un soggetto svolga nei confronti del terzo chiamato una domanda di condanna a tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua soccombenza rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da un terzo (Cass. Civ. Sez. Un. 24707/2015).
In effetti, dalla lettura degli atti di causa emerge che il convenuto ha proposto la Controparte_1 chiamata in causa al fine di essere garantito e manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale soccombenza nel giudizio.
Deve rilevarsi, altresì, che l'Avvocatura ha tempestivamente e ritualmente proposto l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata. La giurisprudenza, sul punto, è ferma nel ritenere che “la regola del foro erariale non si applica nel caso in cui l'amministrazione sia chiamata in giudizio e il foro territorialmente competente indicato sia inizialmente corretto, a meno che l'incompetenza territoriale per la regola del foro erariale non sia eccepita tempestivamente dalla P.A. chiamata in causa…” (Cass. Civ.
15093/2005). Si è osservato, inoltre, che la competenza del giudice del foro erariale, di natura generale e inderogabile, avuto riguardo alla natura speciale delle norme che la regolamentano, prevale, salve le eccezioni contemplate dal R.D. n. 161 del 1933, art. 7, fra le quali non è compreso il presente giudizio, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. 5174/97; Cass. 17880/04;
Cass. 15052/2011).
Si specifica, da ultimo, che le vicende sottese alla controversia in esame comportano l'accertamento della invocata responsabilità del la quale deve ascriversi nell'ambito di una responsabilità CP_1 di natura contrattuale in ragione dell'obbligo previsto in capo al conduttore di restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo deterioramento o consumo (art. 1590 c.c.); al contempo, nel caso di fondatezza della domanda attorea ed in ragione della chiamata in causa effettuata dal convenuto si dovrà procedere all'accertamento della eventuale responsabilità CP_1 dell'istituto scolastico, il quale non era parte del contratto di locazione, ma effettivo occupante dell'immobile locato.
Orbene, deve rilevarsi che a fronte della riconosciuta personalità giuridica attribuita agli istituti scolastici pubblici, non può dubitarsi della loro natura di organi dello Stato, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione statale, né del loro riconoscimento ad essere ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del sopracitato R.D. 1611/1933 il quale dispone che
“la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato” (si veda Circolare
Ministeriale 19 febbraio 2001, n.35, Prot. n. 8596).
Premesso quanto innanzi, costante giurisprudenza ritiene che nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità è unicamente il , e non CP_2
i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al
[...]
, gli effetti dei loro atti (ex multis Cass. n. 19158/2012). Si ritiene, pertanto, sussistente Controparte_2 la legittimazione a resistere in giudizio del . CP_2
Quanto, invece, alla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla Direzione
Didattica Statale II circolo di Pompei, di cui pure l'Avvocatura ne eccepisce la carenza, essa attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda che andrà vagliata dal giudice competente.
Sulla scorta di tutto quanto argomentato deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 c.p.c. e 6, comma II, R.D. n.1611/1933.
Circa le spese lo scrivente ritiene sussistano ragioni per disporne integrale compensazione stante l'accoglimento della proposta eccezione di incompetenza per territorio prospettata dalla parte chiamata in giudizio su iniziativa della convenuta, non rinvenendosi profili di soccombenza in capo alle parti in causa. Le spese di CTU si determinano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 c.p.c. e 6, comma II, R.D. n.1611/1933.;
- onera la parte che ne ha interesse alla riassunzione della causa dinanzi al giudice competente nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti