Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Maria Delle Donne consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6239 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 27 gennaio 2025 e vertente TRA
Parte_1
(CF ), rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._1
Renato Arseni PARTE APPELLANTE E
(P.I. ), rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1 anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli PARTE APPELLATA E C.F. )E PER ESSA NELLA Controparte_2 P.IVA_2
QUALITÀ DI MANDATARIA (C.F. ), CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 489/2022 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 21.04.2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2018 e di rapporto di conto corrente.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
1
[...]
– successivamente dichiarata fallita - e Parte_1 Parte_1 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia n. 937/2018 con il quale veniva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 73.577,26 in favore della Banca appellata, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'on. Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi in narrativa esposti ed in accoglimento degli stessi, accertare e dichiarare, per quanto di ragione la nullità ed inefficacia dei contratti di conto corrente per difetto della forma scritta ad substantiam e comunque per illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione del dedotto principio di reciprocità, nonché per l'applicazione degli interessi usurari come argomentato nella parte narrativa. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto affermando che nulla è dovuto dagli istanti alla CP_1
Subordinatamente, previa CTU contabile, procedere al ricalcolo degli interessi nelle forme di legge, stabilendo la somma eventualmente dovuta dal . Parte_1
Dichiarare, per quanto riguarda la posizione della IG.ra
, la nullità ed inefficacia della fideiussione prestata, Parte_1 disponendo, per quanto di ragione ed occorra, la liberazione da qualsivoglia pagamento in favore della Per l'effetto CP_1 revocare e dichiarare l'inefficacia del decreto opposto, con ogni conseguente provvedimento di legge. Con il favore delle spese di lite»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione, la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE: a- - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di pagamento n. 937/2018 R.G. n. 2746/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 16/8/2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
2) - NEL MERITO
- respingere, con ogni conferente statuizione, le domande tutte proposte dagli opponenti, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo di pagamento n.
2 937/2018 R.G. n. 2746/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 16/8/2018;
- condannare, nella malaugurata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per qualsiasi motivo, gli opponenti al pagamento la complessiva somma di € € 73.577,26 oltre interessi di mora come da domanda ai tassi contrattualmente previsti ricondotti, ove superiori, nei limiti del tasso soglia stabilito dalla legge 108/06 sino all'effettivo soddisfo ovvero in via subordinata al tasso legale, per gli stessi motivi esposti nel ricorso ingiunzionale;
Con il favore delle spese e liquidazione del compenso professionale ex D.M. n. 55/2014»;
- il Tribunale, depositate le memorie 183 comma 6 n. 1 ed istruita la causa documentalmente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'udienza dell'8 ottobre 2021.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 937/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
- Condanna Tribunale Parte_2 di Civitavecchia e al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite da liquidarsi nella somma CP_1 complessiva di euro 8.000 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
“La documentazione relativa al contratto di conto corrente e alle aperture di credito risulta completa anche in ordine alla previsione delle condizioni applicate: interessi attivi e passivi, capitalizzazione trimestrale, commissioni e spese. In ordine alla sussistenza del requisito formale in ragione della sussistenza della sola firma del cliente la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n. 898/2018 ha riconosciuto la validità del contratto di conto corrente sulla scorte del principio che il requisito della forma scritta imposto per i contratti bancari è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente stesso, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.
3 In ogni documento contrattuale viene dato atto della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna del medesimo documento. Inoltre, sono senz'altro comportamenti concludenti del consenso della banca la protratta e duratura esecuzione del rapporto, i molteplici prelievi consentiti dalla banca, l'avvicendarsi di svariati contratti sottoscritti dal cliente, alcuni dei quali recanti anche la firma del personale della banca, l'invio degli estratti conto, circostanza questa non contestata dagli opponenti. La firma del correntista inoltre è da ritenersi valida in quanto apposta in calce a ciascun documento (e quindi riferibile ad ogni elemento e pagina che lo compone) oltre che in corrispondenza dell'approvazione delle specifiche clausole del contratto. In ordine allo sforamento usurario, va osservato che, oltre a non essere prodotti i DM di riferimento relativi al momento di apertura del rapporto e al suo svolgimento (cfr. Cass. Civ. 15065/2014; Cass. Civ. SU 9941/2009), l'assunto si fonda su criteri di calcolo difformi da quelli contenuti nella formula delle istruzioni della Banca di Italia, come poi anche confermato dalla pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n. 16303/2018. Dunque, anche la richiesta di ctu sotto tale profilo appare esplorativa. Esclusi quindi profili di invalidità del rapporto contrattuale intercorso con la società non può considerarsi Parte_1 insufficiente la prova documentale del credito e del saldo ingiunto dalla banca. L'opposta ha prodotto una “lista movimenti” di tutto l'andamento del rapporto dall'1.3.2010 (saldo zero) al 2.10.2017 (saldo negativo di euro 73.577,26): detta produzione non consente di ritenere infondato e non provato il credito azionato in via monitoria. Infatti, appare dirimente che la parte attrice non ha contestato la parzialità o l'erroneità dell'elencazione delle singole operazioni riportate dalla “lista movimenti” né degli importi (creditori e debitori) riportati a margine di ciascuna operazione. Inoltre, la società opponente non ha neanche allegato di non aver ricevuto gli estratti conto durante il rapporto, anzi nella propria consulenza tecnica di parte vi è menzione della disponibilità in capo alla società degli estratti conto trimestrali, circostanza che la rendeva nelle condizioni di svolgere specifiche contestazioni alla specifica lista movimenti prodotta dalla banca.
4 Risulta pertanto applicabile, nell'ambito dei rapporti bancari, l'obbligo di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., a maggior ragione di fronte ad una produzione documentale che, sia pure non corrispondente agli estratti conto, costituiva una rappresentazione analitica delle operazioni attive e passive, verificatesi nel corso del rapporto, e consentiva una puntuale analisi dell'andamento del rapporto. Tanto più, lo si è detto, che la società non ha allegato la mancata ricezione degli estratti conto durante l'intera durata del rapporto ed avrebbe potuto procedere alla contestazione delle singole risultanze della “lista movimenti”. Sicché la funzione di ricostruire l'intero andamento del rapporto, in mancanza di contestazioni, può essere assolta anche dalla lista movimenti. Quanto alla validità della fideiussione, deve darsi conto come è rimasta generica la deduzione di violazione dell'art. 1956 c.c. solamente ancorata all'ampliamento del limite dell'affidamento da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00. Come anche è rimasta generica la deduzione di nullità perché la fideiussione risulta rispondente allo schema ABI, senza alcuna ulteriore specificazione e senza la produzione del modello ABI. Va anche osservato che la conseguenza di una eventuale nullità deve ritenersi parziale essendo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel senso che in tema di fideiussioni bancarie secondo lo schema ABI viene sancita l'applicazione della nullità parziale alle sole clausole contrattuali illecite, permanendo la validità della fideiussione nella restante parte (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 41994/2021). L'opposizione va, pertanto, respinta con conferma del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo”.
§ 4. — Hanno proposto appello il Parte_1
ed hanno così concluso: “Piaccia
[...] Parte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi in esposti, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare nullo, illegittimo, privo di efficacia e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando, per quanto di ragione ed occorra, la nullità delle condizioni economiche applicate con riferimento al contratto originario di conto corrente n. 000401334974,
5 all'apertura di credito del 19.05.2010 e del 03.03.2011 in quanto prive della sottoscrizione della società correntista, nonchè l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del principio di reciprocità, l'illegittima applicazione delle commissioni e degli interessi usurari. Subordinatamente, e previa CTU contabile, per la cui ammissione si insiste formalmente, procedere al ricalcolo degli interessi nelle forme di legge, determinando la somma eventualmente dovuta alla Banca, depurandola altresì dalle commissioni e spese non dovute. Voglia, in ogni caso, l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità ed inefficacia della fideiussione escussa nei confronti della IG.ra , disponendo la liberazione della predetta Parte_1 garante, ex art. 1956 cod. civ., da qualsivoglia obbligo di pagamento in favore della Banca appellata. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha così concluso: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premessi i più opportuni accertamenti e/o declaratorie, sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal ai sensi Parte_1 dell'art. 348-bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante come espresso in narrativa. In subordine, nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto da controparte avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 489 resa inter partes il 21 aprile 2022, nonché le domande ivi proposte anche istruttorie, in quanto infondate ed illegittime per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di questo grado di giudizio”.
6 Con comparsa di costituzione e risposta del 04 ottobre 2023 e per essa, quale mandataria Controparte_2 CP_3
(nuova denominazione assunta da ) - a seguito di CP_4 un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 11 novembre 2021 - è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. ed ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: accertata la legittimazione all'intervento della società cessionaria che subentra solo nel lato attivo e non passivo, non avendo legittimazione e titolarità rispetto a domande ed eccezioni di natura passiva ed in tale senso di eccepisce la propria espressa carenza di titolarità e legittimazione passiva a contraddirvi (vizi e domande risarcitorie e restitutorie) ed a subirne le conseguenze negative, per i motivi tutti sopra dedotti;
accertare e dichiarare inammissibile qualsivoglia domanda svolta nei confronti della
riconducibili a rapporti contrattuali di natura CP_2 passiva, atteso che l'odierna deducente si costituisce ed interviene ex art. 111 c.p.c. esclusivamente a tutela del credito acquisito e ceduto dalla alle cui difese in questa sede si aderisce;
Controparte_1 accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per i motivi di cui sopra e rigettare in ogni caso l'impugnativa proposta dalla Curatela e dalla sig.ra per Pt_1 le ragioni sopra esposte, in quanto l'impugnazione è inammissibile, improponibile ex art. 345 c.p.c., infondata e per alcuni capi coperta da giudicato. Si dichiara di riportarsi facendole proprie tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate da dedotte in primo grado ed in questa CP_1 sede, limitatamente a quanto sopra precisato, chiedendo che gli effetti favorevoli di tali domande giudiziali vengano espressamente dichiarati riversati in capo alla medesima interventrice con il favore delle spese e Controparte_2 competenze di causa sin d'ora di non accettare il contradditorio in ordine ad eccezione e domande nuove come proposte dagli appellanti. Per l'effetto si chiede la conferma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del n. 489 emessa il 21 aprile 2022 e del decreto ingiuntivo opposto.
7 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge sia della fase monitoria sia del presente giudizio di opposizione.
In via istruttoria, ci si oppone alla CTU chiesta ed a tutte le istanze formulate poiché non supportate da idonee ragioni giuridiche”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 27 gennaio 2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato il 25.11.2024, avevano già rassegnato le proprie conclusioni.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 1283 cod. civ. 115 c.p.c. dell'art. 2 bis L. n. 2/2009, degli artt. 117 bis e 119 TUB – errata valutazione degli atti e documenti di causa. Omessa pronuncia su punti fondamentali della controversia. Insufficiente motivazione.
1. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la validità dei contratti di conto corrente e della relativa documentazione, pur non riportando questi la sottoscrizione per accettazione del correntista in calce alle condizioni economiche. Ne deriverebbe, quindi, secondo l'appellante, la nullità dei contratti medesimi e in ogni caso l'inapplicabilità al rapporto di conto corrente delle condizioni stesse.
2. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha valutato correttamente le singole condizioni economiche applicate dalla Banca, le quali secondo l'appellante non risulterebbero rispondenti ai canoni normativi applicabili in materia. Nello specifico, l'appellante si riferisce alle clausole inerenti alle pattuizioni delle commissioni di massimo scoperto e alla illegittima previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
3. Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha correttamente e adeguatamente motivato sulla dedotta applicazione di interessi usurari da parte della Banca.
8 Secondo l'appellante, la motivazione del primo giudice sul punto risulterebbe errata, lacunosa e discostante dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nello specifico l'appellante ritiene che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia debba essere conosciuta dal giudice di merito, indipendentemente dalla produzione documentale delle parti.
Prosegue l'appellante, il Tribunale avrebbe errato, da un lato, nel dare rilievo alla mancata produzione da parte dei correntisti dei DM di riferimento per la verifica dello sforamento usurario e, dall'altro, nel non considerare la sussistenza della
“clausola di salvaguardia” con il conseguente impegno della Banca di ricondurre entro i limiti di legge gli eventuali sforamenti del TAEG.
4. Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha erroneamente ritenuto idonea la documentazione del credito fornita dalla Banca, anche in virtù “dell'asserita” mancata contestazione di tali documenti.
Secondo il correntista appellante, l'opponente a decreto ingiuntivo sarebbe sostanzialmente convenuto, sebbene formalmente attore, conseguentemente è il convenuto a dover prendere posizione in modo preciso sui fatti posti dal soggetto attore in sede di giudizio monitorio.
Oltretutto, precisa l'appellante che la certificazione ex art. 50 D.lgs. 385/93 che abilita l'istituto bancario a ricorrere in sede di procedimento monitorio non sarebbe sufficiente a dimostrare il proprio credito in sede di opposizione.
Conseguentemente, spettava alla Banca produrre gli estratti conto e il relativo credito e non alla correntista opponente.
5. Con il quinto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha disatteso l'applicazione del regime liberatorio di cui all'art. 1956 c.c. in relazione all'ampliamento del limite dell'affidamento invocata dalla signora . Parte_1
Secondo l'appellante, in virtù della giurisprudenza della S.C., la garanzia fideiussoria sarebbe nulla ogni qual volta la condotta della Banca beneficiaria non sia improntata al rispetto del canone di correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, infatti, prosegue l'appellante, la Banca non avrebbe informato la garante circa l'ampliamento da 20.000€ a 70.000€ dell'affidamento concesso.
9 § 5. — L'appello è infondato. Con il primo motivo l'appellante contesta che il contratto originario di conto corrente, seppur formato da n. 24 fogli, non può essere considerato alla stregua di un documento unitario, in maniera tale che la firma in calce, apposta all'ultima pagina, sarebbe da intendersi come “riferibile ad ogni elemento e pagina che lo compongono”. Sostiene parte appellante che, esaminando tale documento, si può constatare come lo stesso risulti composto da due parti: condizioni economiche (pagg. 1 - 19) e norme disciplinanti il conto corrente (pagg. 20 – 24). Ed infatti, la pagina n. 19 (che chiude la parte delle condizioni economiche) reca in calce la firma della banca, ma non quella del correntista, a differenza della pagina n. 24 (che chiude, invece, la parte delle norme disciplinanti il conto corrente), che reca la firma di entrambi i contraenti. Osserva la Corte che non vi è ragione alcuna per ritenere disgiunte le condizioni economiche praticate alla correntista dalle norme generali che regolano il rapporto di conto corrente, essendo invece evidente che il documento contrattuale, seppure suddiviso nelle suddette parti, è unico, ed ha ad oggetto il contratto sottoscritto il 23.3 2010 dalla società correntista di apertura del conto corrente n. 00401334974 contenente una parte economica ed una parte normativa, ed essendo sufficiente, ai fini della richiesta forma scritta, la sottoscrizione apposta dalla società correntista nell'ultima pagina, laddove sono anche specificamente richiamate e sottoscritte le clausole della parte normativa ai sensi dell'art. 1341 c.c. Quanto alla contestazione relativa alla nullità della pattuizione della c.m.s., rileva il Collegio che tale pattuizione non risulta contenuta nel documento contrattuale prodotto dalla Banca, mentre risultano previste:
La stessa appellante deduce trattarsi di pattuizioni che, seppur in linea con la nuova disciplina di cu all'art. 117 bis del TUB in termini di percentuale convenuta (0,50%), tuttavia difettano di determinatezza o determinabilità (art. 1346 cod. civ.), non risultando specificati né i criteri di calcolo, né la sua periodicità (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 19825/2022). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dette commissioni risultano determinate quanto al criterio di calcolo su base trimestrale.
10 Le medesime considerazioni valgono per l'apertura di credito fino a 70.000 euro in data 17.6.2013 prodotto dalla banca, che prevede:
Erroneamente, poi, l'appellante contesta che I contratti di fido del 17.06.2013 e 20.03.2014, prevedono, nella voce “Altre spese”, ulteriori, incomprensibili e non specificati oneri a carico della società correntista, rispettivamente, di euro 2.073,75 ed euro
1.925,00, in violazione dell'art. 117 bis TUB. Infatti nel contratto di fido del 17.6.2013 la somma di euro
2.073,75 è riferita agli interessi, mentre per la voce spese è previsto zero:
Lo stesso vale per il fido in data 20.3.2014:
Parimenti vanno respinte le contestazioni riguardanti l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, scaturente, secondo l'appellante, dalla mancanza di “pari reciprocità” (art. 2 della delibera CICR del 09.02.2000), ravvisabile quando il tasso nominale creditore (TAN) corrisponde a quello effettivo (TAE), come nel caso di specie o, comunque, laddove il tasso a favore del cliente è meramente simbolico. Ipotesi, quest'ultima, anch'essa
11 ravvisabile nella fattispecie, che registra – in ordine a tale pattuizione – un tasso creditore del 0,01000%. Osserva in proposito il Collegio che nei contratti prodotti dalla Banca, peraltro stipulati successivamente all'anno 2010, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità risulta specificatamente richiamata e sottoscritta dalla società correntista, e ciò soddisfa la previsione della CICR 2000, che all'art. 6 prevede che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Per il resto risulta dal contratto di conto corrente depositato in atti che il TAE creditorio e quello debitorio sono stati arrotondati nel seguente modo:
Nel caso di specie il TAE creditorio e quello debitorio infatti sono stati arrotondati a cinque cifre decimali ma mentre per quello creditorio dette cifre sono numericamente zero per cui ben potevano essere omesse, per quello debitorio sono diverse da zero. La capitalizzazione degli interessi segue infatti la seguente formula di matematica finanziaria: TAE = (((TAN/100)/4 + 1)alla quarta – 1) *100 Pertanto, la circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiano uguali non dipende dall'assenza della
12 capitalizzazione ma dal troncamento del risultato di calcolo a un certo decimale. Il motivo riguardante l'usura risulta specifico solo con riferimento all'affermazione, non condivisibile del Tribunale, circa la mancata produzione dei decreti ministeriali, ma nulla contesta con riguardo allo specifico rilievo del Tribunale secondo il quale l'assunto del carattere usurario degli interessi si fonda su criteri di calcolo difformi da quelli contenuti nella formula delle istruzioni della Banca di Italia, come poi anche confermato dalla pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n. 16303/2018. Orbene, la dedotta usurarietà degli interessi si fondava, secondo la CT di parte, sul fatto che la Banca d'Italia nelle istruzioni per il calcolo del TEGM non includeva la c.m.s. Come è noto, la Banca d'Italia con le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009 escludeva le commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio
(TEGM) da indicare nei decreti ministeriali previsti dall'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata separatamente. Orbene, poiché il contratto di conto corrente oggetto del giudizio è stato acceso il 29.3.2010, erano vigenti le successive Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009 che prevedevano, al paragrafo C4 punto 7) che dovessero essere inclusi nel calcolo del TEG “gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti”. Ne deriva che la consulenza di parte prodotta in primo grado dall'opponente a sostegno della dedotta usurarietà del tasso di interesse praticato è fondata sull'errato presupposto che le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti alla data dell'apertura del contratto di conto corrente non includessero nel calcolo del TEG tutti gli interessi, commissioni e spese, escluse quelle per imposte e tasse, come invece previsto dall'art. 644 cod. pen. Non solo, ma le Sez. U. con la sentenza n. 24675 del 19/10/2017 ha pure affermato il principio applicabile anche al contratto di conto corrente secondo il quale “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la
13 soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. n. 24743 del 17/08/2023. Ed allora, al fine di soddisfare il requisito della specificità del motivo di appello, gli appellanti avrebbero dovuto dedurre gli elementi da quali trarre il fondamento dell'asserito carattere usurario degli interessi pattuiti, elementi già desumibili dalla documentazione in atti. Ed infatti il contratto di conto corrente e le successive aperture di credito recano l'indicazione dell'interesse debitore pattuito e delle commissioni e spese applicate;
altresì, la CTP prodotta dagli appellanti contirnr l'indicazione del tasso soglia previsto dai D.M. per tutti i trimestri di durata del rapporto. Nulla di tutto ciò risulta dal motivo di appello in esame. Non solo, ma dalla stessa perizia di parte prodotta in primo grado risulta dalla tabella 2 esposta dal CTP che alla data della pattuizione dell'interesse debitore all'apertura del contratto di conto corrente (29.3.2010, I° trimestre 2010) ed alla data della concessione dei successivi affidamenti, il superamento del tasso soglia non si è verificato (nella relativa casella è indicato: NO) risultando invece il suddetto superamento (SI) nei trimestri successivi. Ne deriva, in applicazione del principio formulato da S.U n. 24675/2017 sopra richiamato, l'ininfluenza dell'usura sopravvenuta. Parimenti priva di pregio è la contestazione riguardante la clausola di salvaguardia. E' evidente che la presenza della clausola di salvaguardia non vale a sanare l'invalidità originaria della clausola relativa agli interessi previsti in misura superiore al tasso soglia, e, come si è visto, non è questo il caso del rapporto oggetto del presente giudizio. Non può tuttavia sostenersi, come dedotto dagli appellanti, che la previsione della clausola di salvaguardia dimostri di per sé sola il carattere usurario degli interessi pattuiti. In conclusione, non risulta evidenziato dagli appellanti alcun elemento da cui desumere il carattere usurario degli interessi
14 debitori pattuiti, di talché la CTU richiesta deve ritenersi inammissibile, in quanto volta alla ricerca di una invalidità che risulta smentita dalla documentazione in atti. Il motivo riguardante la mancata prova del credito da parte della banca, per avere l'opposta depositato solo dal saldaconto e la lista movimenti completa dall'inizio alla fine del rapporto, va respinto. Infatti la mancata produzione degli estratti conto pone un problema di prova del credito nel caso in cui si accerti l'invalidità di clausole tale da imporre il ricalcolo degli addebiti ed il saldo ad una certa data. Nel caso in questione non solo non risultano provate invalidità che richiedano il ricalcolo, ma neppure risulta provato che la lista movimenti completa dall'inizio alla fine del rapporto di cui al doc. 18 dell'allegato C zip contenente i documenti depositati dalla Banca in primo grado non dia contezza dell'evolversi del rapporto operazione per operazione a credito e a debito, compresi interessi, commissioni e spese.
Sul punto, il Giudice di primo grado ha osservato che la società opponente non ha contestato la parzialità o l'erroneità dell'elencazione delle singole operazioni riportate dalla “lista movimenti” né degli importi (creditori e debitori) riportati a margine di ciascuna operazione;
non ha neanche allegato di non aver ricevuto gli estratti conto durante il rapporto, anzi nella propria consulenza tecnica di parte vi è menzione della disponibilità in capo alla società degli estratti conto trimestrali, circostanza che la rendeva nelle condizioni di svolgere specifiche contestazioni alla specifica lista movimenti prodotta dalla banca per segnalare eventuali parti mancanti. A fronte di tale constatazione, risulta pertanto smentito il rilievo degli appellanti secondo il quale, risultando in tale “lista movimenti” esposti solo importi in entrata ed in uscita, senza alcuna indicazione dei saldi trimestrali, dei tassi applicati e delle modalità di conteggio delle competenze, non fosse consentito ritenere provato il credito della Banca. Infine, nel motivo di appello si contesta che, alla prima udienza, la società opponente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva contestato la ancata produzione degli estratti conto, osserva in proposito il Collegio che la contestazione della mancata produzione degli estratti conto non equivale alla contestazione della incompletezza della “lista movimenti” prodotta dalla Banca, contestazione che non è mai stata proposta dagli odierni appellanti.
15 Il motivo riguardante la fideiussione e la violazione dell'art. 1956 c.c. va respinto. Nessuna prova ha fornito l'appellante nel giudizio di primo grado e nel presente grado di appello sulla conoscenza da parte della Banca, alla data di aumento del fido da 20.000 a 70.000 in favore della correntista, del peggioramento delle condizioni economiche della suddetta società.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico degli appellanti. Esse si liquidano secondo i valori medi, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione da 52.001 a 260.000), nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA in favore della parte appellata e della parte intervenuta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_1
e e per essa, quale mandataria CP_1 Controparte_2 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di CP_3
Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna le parti appellanti al rimborso, in favore della parte appellata e della parte intervenuta, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA per ciascuna.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 27 gennaio 2025. Il Presidente estensore
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