Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1230/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 07.03.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
ATTORE
E
- Controparte_1
CONVENUTA
Hanno depositato note conclusionali:
Per , l'Avv. GIULIANI EDUARDO che conclude chiedendo Parte_1
“voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare che l'attore dr. nella Parte_1
qualità di fideiussore della sig.ra ha corrisposto alla Controparte_1 [...]
P
, in vece della debitrice principale dr. la somma Controparte_2 Controparte_1 di € 211.549,04 in virtù del contratto di mutuo stipulato dalla medesima e per CP_1
l'effetto, accertato il suo diritto di agire in via di regresso per ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di fideiussione. Di conseguenza condannarsi essa al CP_1
pagamento in favore del della predetta somma oltre interessi dai singoli Parte_1 pagamenti al soddisfo, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.” per , l'Avv. CAPOLUONGO ERMENEGILDA, , il quale Controparte_1 conclude chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. a titolo di restituzione Parte_1
delle rate di mutuo versate in qualità di fidejussore, per insussistenza dei requisiti di fatto
e di diritto della domanda proposta sulla base di tutto quanto esposto nelle premesse del presente atto, con conseguente rigetto della stessa e successiva condanna per lite temeraria nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, limitare la richiesta economica del sig.
in ragione della intervenuta prescrizione del credito presumibilmente Parte_1
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e competenze professionali”.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1230/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1230/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
alla Via VIA PRETORIA, 133, 85100, POTENZA, presso lo studio dell'Avv.
GIULIANI EDUARDO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente all'atto introduttivo del giudizio;
-ATTORE-
E
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata alla via C/O AVV. VONCENZO LOPES, VIA UMBERTO I N. 105
85028 RIONERO IN VULTURE presso lo studio dell'Avv. CAPOLUONGO
ERMENEGILDA da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
OGGETTO: fideiussione;
rapporti tra coniugi;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la restituzione, a titolo di regresso, Controparte_1
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ex art. 1950 cod. civ., di quanto corrisposto in qualità di fideiussore relativamente ad un debito assunto dalla convenuta.
A tal fine ha dedotto:
- di aver sottoscritto, in data 27.11.2002, contratto di fideiussione in favore della con cui la (sua coniuge, all'epoca, in Controparte_2 CP_1
regime di separazione dei beni), aveva contratto mutuo fondiario per l'acquisto di un appartamento sito in Potenza;
- che in virtù del suddetto mutuo, l'istituto di credito concedeva alla la CP_1
somma di euro 155.000,00 al tasso di interesse del 5.96% al tasso nominale annuo, da restituire mediante 180 rate mensili di euro 1.304,00 cadauna a tasso fisso a decorrere dal dicembre 2002, con garanzia ipotecaria iscritta sugli immobili acquistati;
- di aver versato, a partire dal mese di gennaio dell'anno 2003 all'istituto di credito la somma di euro 1.305,92 mensili, per un totale di euro 211.549,04, mediante addebito sul proprio conto corrente, in mancanza di pagamento da parte della debitrice garantita;
-che, successivamente, tra i coniugi intercorreva separazione personale, omologata in data 01 dicembre 2016 e quindi cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza n. 1217/21 del 3 novembre 2021 non definitiva e sentenza n.
1241/2022 del 17 novembre 2022, definitiva;
- di aver intimato alla convenuta, con racc. a/r del 4.04.2023, senza esito, la restituzione delle somme pagate in qualità di fideiussore, a titolo di regresso.
Sulla base di tali premesse chiedeva, dunque, “condannare la sig.ra CP_1
al pagamento in favore del della somma di euro 211.549,04
[...] Parte_1
oltre interessi dai singoli pagamenti al soddisfo, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa pretesa Controparte_1
deducendo l'irripetibilità delle somme corrisposte dall'attore giacché riconducibili agli obblighi di contribuzione familiare espressamente posti in capo ai coniugi dall'art. 143 cod. civ. In merito, ha evidenziato come i coniugi avessero raggiunto un accordo per cui il avrebbe provveduto al pagamento delle rate di Parte_1
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mutuo, mentre la si sarebbe fatta carico, in via esclusiva, dei costi per CP_1
le utenze della casa familiare nonché per le spese dei figli ed Per_1 Per_2
(“dal pagamento delle babysitter, all'abbigliamento, all'acquisto dei generi alimentari, alle spese per le attività sportive, per le lezioni private ecc.., sopportando esborsi per circa € 2.000,00 al mese di gran lunga superiori a quelli sostenuti dal ”). Parte_1
La convenuta ha, dunque, ricostruito i rapporti economici tra i coniugi nel corso della vita coniugale (“nei primi tre anni di matrimonio, provvedeva a sostenere in via esclusiva, con il proprio reddito, tutte le spese relative al neocostituito nucleo familiare essendo il dr. privo di una stabile occupazione” … “Solo Parte_1
quando il veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso Parte_1
l'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza – anno 2002 - i coniugi stabilivano consensualmente di dividersi le spese occorrenti al nucleo familiare, accordo in virtù del quale il sig. si assumeva l'impegno di pagare le rate del mutuo Parte_1 per cui è causa, restando a carico della tutte le altre” … “dal mese di CP_1
giugno 2003 e fino al 31.05.2007 il dr. percepiva la somma di € 500,00 Parte_1
mensile, a titolo di canone di locazione di un immobile di proprietà della dott.ssa
e da questa donato al marito per ragioni di natura fiscale (per usufruire CP_1 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa da destinare ad abitazione familiare.
Con successivo atto del marzo 2016 detto immobile veniva restituito alla dott.ssa
. Tale importo, quindi, andava a coprire parte della rata di mutuo, CP_1
riducendo sensibilmente gli esborsi sostenuti dal a tale titolo, per tutti Parte_1
la durata della locazione (€ 800,00 mensili a fronte dei 1.300,00 dovuti)” producendo documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni.
Ha, infine, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito evidenziando come “la restituzione delle somme pagate in qualità di fideiussore veniva richiesta alla con accomandata del 4 aprile 2023. Pertanto, assumendo tale CP_1
richiesta quale atto interruttivo della prescrizione, le sole somme che il Parte_1
potrebbe richiedere sono solo quelle pagate dal mese di aprile 2013 al mese di maggio 2016, quando andava via dall'abitazione familiare”.
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Tanto premesso, ha chiesto dunque il rigetto della domanda - o in subordine la riduzione della somma pretesa - con vittoria di spese.
La causa, documentalmente istruita, ritenute superflue le prove orali, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
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La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito chiarite.
Dalla premessa in fatto emerge come non sia contestato: a) che la abbia CP_1
concluso un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione familiare;
b) che le rate di mutuo siano state effettivamente pagate dal in qualità di fideiussore. Parte_1
La pretesa dell'istante impone di chiarire se le somme erogate dal , Parte_1
all'epoca coniuge della convenuta, siano da questi ripetibili, venuto meno il rapporto di coniugio, in mancanza di uno specifico accordo tra i coniugi volto a regolare la restituzione delle somme.
L'art. 143 c.c., rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" - dopo aver disposto che «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (comma 1°). Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione (comma 2°)» - al terzo comma così dispone: «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».
In particolare, quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, si rileva:
a) la "capacità di lavoro professionale" è parificata alla "capacità di lavoro domestico", per cui il lavoro professionale di chi produce direttamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente reddito, provvede alle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli);
b) il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e, dunque, va inteso
(non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento
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del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.);
c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni (anche se soltanto in quest'ultimo caso il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge un potere sui beni di proprietà dell'altro; mentre, se la coppia è in regime di separazione dei beni, la donna che ad es. si occupi della casa non può vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà del marito, e, in particolare, non può impedirgli di venderli);
d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolato dai coniugi (che, ad es., possono concordare: che uno di essi svolga esclusivamente un'attività casalinga piuttosto che dedicarsi ad un lavoro esterno;
o che uno di essi svolga un lavoro professionale part-time e per il tempo restante si prenda cura della casa e dei figli), ma mai soppresso: pertanto, sarebbe nullo l'accordo tra due coniugi con cui si stabilisca che uno di essi non svolgerà alcuna attività lavorativa (né professionale né casalinga). I relativi accordi non devono essere necessariamente scritti ben potendo essere presi verbalmente, prima o dopo le nozze, e anche stretti per comportamenti taciti (ad esempio, se un coniuge non risulta aver mai contestato la scelta dell'altro coniuge di non lavorare per dedicarsi alla casa ed ai figli, si può fondatamente presumere che tale scelta sia stata condivisa);
e) l'obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione
è quella di adempiere all'obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.
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Orbene, non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie
(spese per i viveri e per il vestiario;
spese per l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.).
Sotto l'aspetto economico, per determinare l'entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le "sostanze' di cui dispone ciascun coniuge (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente in famiglia l'impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché della circostanza che, come già rilevato, l'obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l'attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali
(come la casa o l'auto), ma anche il lavoro casalingo.
In ogni caso, al riguardo, sono decisivi gli accordi che intervengono tra i coniugi.
L'applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercando di distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari: in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza di matrimonio introducono non di rado il tema delle
"restituzioni".
Detto tema è affrontato dal nostro ordinamento con una pluralità di disposizioni
(talune speciali, relative al diritto di famiglia, quale ad es., art. 192 c.c.; altre generali, relative all'indebito arricchimento, al possesso, al contratto): di qui la necessità di individuare la disciplina applicabile a seconda della fattispecie concreta.
D'altronde, la necessità di soluzioni differenziate discende non soltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concreto intervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene (mobile — immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumento giuridico in concreto utilizzato (contratto di
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donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.) nonché della convenzione matrimoniale in concreto adottata.
In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa.
Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza (cfr. in termini Cass. civ. sez. III, sent. n. 5385/2023).
Secondo la giurisprudenza, in particolare, nell'ipotesi assimilabile di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma di fatto pagato da uno solo di essi, salva l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va debitamente provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi, in costanza di matrimonio, per le rate di mutuo (cfr. Cass. sent. n. 18749/2004, Cass. sent. n.
10942/2015; Cass. ord. n. 10927/2018; Cass. sent. n. 12551/2009), a nulla rilevando, peraltro, la circostanza che il coniuge che sopporti il pagamento delle rate di mutuo non risulti anche proprietario della casa acquistata (eventualmente attribuita, nel rogito notarile, solamente all'altro coniuge).
Dunque, esclusa la ripetibilità delle somme pagate in costanza di matrimonio, ricondotte ai doveri di contribuzione di cui all'art. 143 cod. civ. ovvero al generale dovere di solidarietà familiare che determina una presunzione di gratuità degli esborsi sostenuti dai coniugi durante la vita familiare, la Suprema Corte riconosce il diritto alla restituzione solamente per le somme pagate successivamente alla data della separazione (salvo che il relativo pagamento venga considerato, dal giudice o dagli stessi coniugi, quale contributo al mantenimento riconosciuto al coniuge o ai figli), cfr. Cass. sent. n. 5385/2023, già citata.
Ebbene, applicando i suddetti principi alla presente fattispecie (assimilabile a quelle esaminate dalla giurisprudenza richiamata, sebbene il coniuge abbia
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rivestito formalmente, nei confronti dell'istituto di credito, la qualità di fideiussore piuttosto che di mutuatario) è da escludere che il abbia dato prova Parte_1
dell'esistenza di una causa diversa, ulteriore a quella familiare, che sorreggerebbe l'operazione, idonea, dunque, a fondare la sua pretesa di pagamento.
Un conto, infatti, sono i rapporti esterni tra fideiubente e istituto di credito, rispetto al quale la fideiussione assolve la sua naturale funzione di garanzia dell'adempimento di un'obbligazione altrui, altro sono i rapporti interni tra le parti che possono trovare varia giustificazione causale (nella specie causa familiare connessa ai doveri di contribuzione tra coniugi).
Né risulta, d'altronde, che il pagamento delle rate di mutuo sia stato determinato dall'inadempimento della debitrice principale - come sostenuto dall'attore - mancando qualsiasi prova in tal senso.
Pertanto, ricondotti i pagamenti del agli accordi tra coniugi, rilevata Parte_1
l'irrilevanza dell'eventuale differente misura della contribuzione (ben potendo la stessa essere maggiore o minore a seconda delle sostanze di ciascun coniuge, come già chiarito), considerato che non risultano provati pagamenti successivi alla data della separazione (omologata in data 01.12.2016 a fronte dell'ultimo pagamento della rata di mutuo documentato dall'attore del 30.06.2016), la domanda non può che essere interamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda secondo il criterio del disputatum, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, in ragione della natura della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria, della modesta attività difensiva svolta dalle parti, della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
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3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.500,00, oltre
[...]
rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 17/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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