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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Solidoro Sirio e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del p.t., nonché Controparte_1 CP_2
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dai funzionari
[...]
e Concetta Della Morte, elettivamente domiciliato come in atti CP_4 CP_5
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso la Seconda
Università di Napoli in data 25.03.2019, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti presso l'Università
Telematica “E-Campus” in data 27.03.2019, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, che equipara suddetti titoli all'abilitazione, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 414
c.p.c.. Chiedeva di dichiarare il proprio diritto “all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di , Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare CP_3
e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento”. Lamentava che erano state valutate ingiustamente il proprio titolo di laurea, oltre i 24 CFU, requisiti validi ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, e, dunque, validi ai fini dell'inserimento nelle ambite graduatorie..
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
, in persona del che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e
[...] CP_6
in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
In particolare, il resistente sosteneva che la normativa applicabile al caso de quo CP_1
non affermerebbe alcuna equipollenza tra abilitazione e possesso di laurea con 24 CFU.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017, i CFU costituiscono titolo di accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Più esattamente, ai sensi di tale norma, è richiesto il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Va, inoltre, osservato che la O.M. 60 del 2020 disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999,
n. 124.
L'art 3 della citata O.M. dispone in relazione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze che in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle
GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
Al comma 6 è previsto che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei FU/CFA
o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs. 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
…”.
Ciò posto, l'istante lamenta che, seppure in possesso dei 24 CFU, gli è stato precluso l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e nella seconda fascia delle
Graduatorie di Istituto per gli insegnamenti interessati. Ritiene, quindi, che i titoli posseduti lo qualifichino quale docente abilitato all'insegnamento e, per questo, meritevole della fascia d'insegnamento superiore in quanto, per espressa previsione legislativa, l'abilitazione equivale al possesso dei 24 CFU.
Orbene, tale assunto non può essere condiviso dalla giudicante, non potendosi sostenere che, con il conseguimento dei 24 CFU, vi sarebbe una sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento.
In tal modo, difatti, si confonde il titolo di studio di accesso all'insegnamento con l'abilitazione all'insegnamento, da ritenersi tuttora necessaria ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di I fascia GPS e seconda fascia di istituto (ex II fascia di circolo e di istituto).
Il possesso dei soli titoli di studio di accesso all'insegnamento consente, alla stregua della normativa nazionale, l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali (ex graduatorie di III fascia di circolo e di istituto), dalle quali si attinge esclusivamente per incarichi di supplenza a tempo determinato. Al contrario, il possesso dell'abilitazione permette l'inserimento nelle graduatorie di I fascia utilizzabili, con priorità, per incarichi di supplenza a tempo determinato nonché la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Si consideri che, ai sensi del già richiamato art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2017, i CFU costituiscono titolo di accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Dunque, le regole in questione riguardano “il titolo di accesso al concorso” e non l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, per cui il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Tale disposizione, che evidentemente ha senso solo per coloro che partecipano al concorso senza essere già in possesso della abilitazione specifica, implica che questa continua ad esistere e che può essere però acquisita anche dai soggetti muniti di titolo di studio idoneo ma non abilitati, non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo ed avere maturato i 24 CFU, ma solo per effetto del superamento dell'esame. In secondo luogo, trattasi di un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso (ed occorre vincerlo, secondo l'art. 3, co. 3, e non solo risultare idonei conseguendo i punteggi minimi prescritti dall'art. 6, evento che equivale solo alla conseguita abilitazione per coloro che non ce l'hanno altrimenti),
l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova”, il quale, anche se, a seguito della legge n. 145/2018, sostanzialmente equiparato alla prova prevista in via generale dall'art. 438 del D.lgs. n. 297/94, è strutturato in modo speciale.
Trarre da tale disciplina specifica il definitivo e radicale superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'assunzione in ruolo (e per esso, agli altri fini particolari previsti dall'ordinamento scolastico, ivi compreso l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto o di circolo), in favore dei
CFU appare già per questo privo di fondamento.
Inoltre, la persistenza di tale requisito, ai fini della nomina in ruolo e delle precedenze, risulta confermata in via generale dalla legge n. 107/2015. L'art. 1, comma 79, prevede che i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.
La disposizione conferma con estrema chiarezza che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma è cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, e che questa costituisce non solo lecito, ma doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, e presupposto di regola necessario per la nomina in ruolo.
L'art. 1, comma 110, conferma che per entrare nei ruoli, dopo la fase speciale regolata dalla cd. Buona Scuola, è ormai di regola imprescindibile il possesso del “titolo di abilitazione all'insegnamento”. Appare, quindi, allo stato del tutto legittima e valida la regola posta dalla
OM 60/2020 che ha richiesto il requisito del possesso “dello specifico titolo di abilitazione” per la prima fascia delle GPS e per la seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Deve, pertanto, ritenersi che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Dalla lettura operata non risulta, infine, alcuna violazione di principi costituzionali e di direttive comunitarie, tenuto conto che la normativa in esame appare costituire attuazione dell'art. 97 Cost., che sancisce la regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego, e che le fonti eurocomunitarie richiamate in ricorso, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Il ragionamento sopra svolto vale anche per i 36 mesi di servizio, visto il combinato disposto degli artt. 4 legge 124/1999 e 1 comma 107 legge 107/2015 così come modificati dal D. L.
126/2019 (sulla distinzione tra graduatorie ai fini delle supplenze e procedure concorsuali vedansi, ex plurimis, sent. n. 177/2020 Trib. Siena e sent. n. 840/2020 T.A.R. Bologna). Per tutte le anzidette ragioni, il ricorso deve essere disatteso.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
S. Maria C.V., 22.05.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Solidoro Sirio e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del p.t., nonché Controparte_1 CP_2
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dai funzionari
[...]
e Concetta Della Morte, elettivamente domiciliato come in atti CP_4 CP_5
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso la Seconda
Università di Napoli in data 25.03.2019, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti presso l'Università
Telematica “E-Campus” in data 27.03.2019, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, che equipara suddetti titoli all'abilitazione, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 414
c.p.c.. Chiedeva di dichiarare il proprio diritto “all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di , Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare CP_3
e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento”. Lamentava che erano state valutate ingiustamente il proprio titolo di laurea, oltre i 24 CFU, requisiti validi ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, e, dunque, validi ai fini dell'inserimento nelle ambite graduatorie..
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
, in persona del che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e
[...] CP_6
in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
In particolare, il resistente sosteneva che la normativa applicabile al caso de quo CP_1
non affermerebbe alcuna equipollenza tra abilitazione e possesso di laurea con 24 CFU.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017, i CFU costituiscono titolo di accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Più esattamente, ai sensi di tale norma, è richiesto il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Va, inoltre, osservato che la O.M. 60 del 2020 disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999,
n. 124.
L'art 3 della citata O.M. dispone in relazione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze che in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle
GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
Al comma 6 è previsto che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei FU/CFA
o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs. 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
…”.
Ciò posto, l'istante lamenta che, seppure in possesso dei 24 CFU, gli è stato precluso l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e nella seconda fascia delle
Graduatorie di Istituto per gli insegnamenti interessati. Ritiene, quindi, che i titoli posseduti lo qualifichino quale docente abilitato all'insegnamento e, per questo, meritevole della fascia d'insegnamento superiore in quanto, per espressa previsione legislativa, l'abilitazione equivale al possesso dei 24 CFU.
Orbene, tale assunto non può essere condiviso dalla giudicante, non potendosi sostenere che, con il conseguimento dei 24 CFU, vi sarebbe una sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento.
In tal modo, difatti, si confonde il titolo di studio di accesso all'insegnamento con l'abilitazione all'insegnamento, da ritenersi tuttora necessaria ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di I fascia GPS e seconda fascia di istituto (ex II fascia di circolo e di istituto).
Il possesso dei soli titoli di studio di accesso all'insegnamento consente, alla stregua della normativa nazionale, l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali (ex graduatorie di III fascia di circolo e di istituto), dalle quali si attinge esclusivamente per incarichi di supplenza a tempo determinato. Al contrario, il possesso dell'abilitazione permette l'inserimento nelle graduatorie di I fascia utilizzabili, con priorità, per incarichi di supplenza a tempo determinato nonché la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Si consideri che, ai sensi del già richiamato art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2017, i CFU costituiscono titolo di accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Dunque, le regole in questione riguardano “il titolo di accesso al concorso” e non l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, per cui il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Tale disposizione, che evidentemente ha senso solo per coloro che partecipano al concorso senza essere già in possesso della abilitazione specifica, implica che questa continua ad esistere e che può essere però acquisita anche dai soggetti muniti di titolo di studio idoneo ma non abilitati, non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo ed avere maturato i 24 CFU, ma solo per effetto del superamento dell'esame. In secondo luogo, trattasi di un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso (ed occorre vincerlo, secondo l'art. 3, co. 3, e non solo risultare idonei conseguendo i punteggi minimi prescritti dall'art. 6, evento che equivale solo alla conseguita abilitazione per coloro che non ce l'hanno altrimenti),
l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova”, il quale, anche se, a seguito della legge n. 145/2018, sostanzialmente equiparato alla prova prevista in via generale dall'art. 438 del D.lgs. n. 297/94, è strutturato in modo speciale.
Trarre da tale disciplina specifica il definitivo e radicale superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'assunzione in ruolo (e per esso, agli altri fini particolari previsti dall'ordinamento scolastico, ivi compreso l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto o di circolo), in favore dei
CFU appare già per questo privo di fondamento.
Inoltre, la persistenza di tale requisito, ai fini della nomina in ruolo e delle precedenze, risulta confermata in via generale dalla legge n. 107/2015. L'art. 1, comma 79, prevede che i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.
La disposizione conferma con estrema chiarezza che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma è cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, e che questa costituisce non solo lecito, ma doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, e presupposto di regola necessario per la nomina in ruolo.
L'art. 1, comma 110, conferma che per entrare nei ruoli, dopo la fase speciale regolata dalla cd. Buona Scuola, è ormai di regola imprescindibile il possesso del “titolo di abilitazione all'insegnamento”. Appare, quindi, allo stato del tutto legittima e valida la regola posta dalla
OM 60/2020 che ha richiesto il requisito del possesso “dello specifico titolo di abilitazione” per la prima fascia delle GPS e per la seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Deve, pertanto, ritenersi che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Dalla lettura operata non risulta, infine, alcuna violazione di principi costituzionali e di direttive comunitarie, tenuto conto che la normativa in esame appare costituire attuazione dell'art. 97 Cost., che sancisce la regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego, e che le fonti eurocomunitarie richiamate in ricorso, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Il ragionamento sopra svolto vale anche per i 36 mesi di servizio, visto il combinato disposto degli artt. 4 legge 124/1999 e 1 comma 107 legge 107/2015 così come modificati dal D. L.
126/2019 (sulla distinzione tra graduatorie ai fini delle supplenze e procedure concorsuali vedansi, ex plurimis, sent. n. 177/2020 Trib. Siena e sent. n. 840/2020 T.A.R. Bologna). Per tutte le anzidette ragioni, il ricorso deve essere disatteso.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
S. Maria C.V., 22.05.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico