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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 48/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in V. DELLA PACE NEL MONDO 5/7 SESTRI LEVANTE ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PETROCCO VITTORIO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in V. CP_1 C.F._3
DELLA PACE NEL MONDO 5/7 SESTRI LEVANTE, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PETROCCO VITTORIO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/3/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il 03/09/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• La dimora coniugale e famigliare ubicata nel Comune di TR NT, Via della Pace nel Mondo
5/7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. che ne è Parte_1 anche il proprietario mentre la sig.ra a già spostato il proprio domicilio in altra abitazione CP_1 del Comune di TR NT e provvederà a spostare altresì la sua residenza entro due mesi dalla udienza o dal termine sopra fissato.
PIANO GENITORIALE PER I GL IN • La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, con collocamento paritario (cd affido paritario); le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi – i genitori- a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e a previamente concordare tra loro tutte le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti la figlia, decisioni individuate come tali secondo il noto protocollo del Tribunale di Genova del settembre 2016;
• La figlia resta collocata paritariamente con entrambi i genitori presso la dimora materna e Per_1 paterna che è stata individuata da entrambi in abitazioni tra loro vicine nello stesso Comune di
TR NT : ovverossia la figlia trascorrerà a settimane alterne dal lunedì al mercoledì Per_1 sera e dal sabato mattina alla domenica sera con la mamma nel suo domicilio attuale ora e nella futura residenza un domani e, dal giovedì mattina al venerdì sera, con il AP ( settimana 1 e 3- doc.11 ) nonché dal lunedì mattina al giovedì sera con la mamma e dal venerdì mattina alla domenica sera con il AP ( settimana 2 e 4 doc.11); il padre potrà fare visita a nel Per_1 pomeriggio quando questa è collocata presso la madre e, viceversa, la madre potrà fare visita a il pomeriggio quando questa è collocata presso il padre semplicemente previo accordo e Per_1 preavviso anche verbale tra i genitori;
• Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di una settimana da concordarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
• Il sig. provvederà direttamente ai bisogni della figlia quando questa è collocata Parte_1 presso di lui e della sua abitazione ed altrettanto farà la madre, sig.ra I coniugi CP_1 suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie secondo il noto protocollo del Tribunale di
Genova, così e come i pasti e la retta dell'asilo nido, rimborsando le stesse al genitore che per primo le avrà anticipate per l'intero.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
• Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione del contributo al mantenimento.
• Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: sono illustrate analiticamente nei modelli ex art. 473 bis cpc depositati. • L'autoveicolo marca Ford tipo Focus tg FV650KY viene assegnato e rimarrà di proprietà esclusiva di il quale si accollerà per intero le relative rate del prestito personale Parte_1 indicato in atti;
il motoveicolo SYM tg ER71292 viene assegnato e rimarrà di proprietà CP_3 esclusiva del sig. Parte_1
• Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Per_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2022,
Numero 22, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 3/10/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in V. DELLA PACE NEL MONDO 5/7 SESTRI LEVANTE ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PETROCCO VITTORIO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in V. CP_1 C.F._3
DELLA PACE NEL MONDO 5/7 SESTRI LEVANTE, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PETROCCO VITTORIO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/3/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il 03/09/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• La dimora coniugale e famigliare ubicata nel Comune di TR NT, Via della Pace nel Mondo
5/7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. che ne è Parte_1 anche il proprietario mentre la sig.ra a già spostato il proprio domicilio in altra abitazione CP_1 del Comune di TR NT e provvederà a spostare altresì la sua residenza entro due mesi dalla udienza o dal termine sopra fissato.
PIANO GENITORIALE PER I GL IN • La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, con collocamento paritario (cd affido paritario); le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi – i genitori- a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e a previamente concordare tra loro tutte le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti la figlia, decisioni individuate come tali secondo il noto protocollo del Tribunale di Genova del settembre 2016;
• La figlia resta collocata paritariamente con entrambi i genitori presso la dimora materna e Per_1 paterna che è stata individuata da entrambi in abitazioni tra loro vicine nello stesso Comune di
TR NT : ovverossia la figlia trascorrerà a settimane alterne dal lunedì al mercoledì Per_1 sera e dal sabato mattina alla domenica sera con la mamma nel suo domicilio attuale ora e nella futura residenza un domani e, dal giovedì mattina al venerdì sera, con il AP ( settimana 1 e 3- doc.11 ) nonché dal lunedì mattina al giovedì sera con la mamma e dal venerdì mattina alla domenica sera con il AP ( settimana 2 e 4 doc.11); il padre potrà fare visita a nel Per_1 pomeriggio quando questa è collocata presso la madre e, viceversa, la madre potrà fare visita a il pomeriggio quando questa è collocata presso il padre semplicemente previo accordo e Per_1 preavviso anche verbale tra i genitori;
• Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di una settimana da concordarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
• Il sig. provvederà direttamente ai bisogni della figlia quando questa è collocata Parte_1 presso di lui e della sua abitazione ed altrettanto farà la madre, sig.ra I coniugi CP_1 suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie secondo il noto protocollo del Tribunale di
Genova, così e come i pasti e la retta dell'asilo nido, rimborsando le stesse al genitore che per primo le avrà anticipate per l'intero.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
• Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione del contributo al mantenimento.
• Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: sono illustrate analiticamente nei modelli ex art. 473 bis cpc depositati. • L'autoveicolo marca Ford tipo Focus tg FV650KY viene assegnato e rimarrà di proprietà esclusiva di il quale si accollerà per intero le relative rate del prestito personale Parte_1 indicato in atti;
il motoveicolo SYM tg ER71292 viene assegnato e rimarrà di proprietà CP_3 esclusiva del sig. Parte_1
• Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Per_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2022,
Numero 22, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 3/10/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba