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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6563/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Trischitta, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per ATP
ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1
dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo Controparte_2
professionale resistente
Avente ad oggetto: ripristino prestazione obbligatoria per invalidità civile
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 23/12/2023, esponeva che, essendo affetto Parte_1
da infermità tali da renderlo permanentemente disabile, era stato riconosciuto invalido con verbale della Commissione medica dell'Inps in data 16/10/2019, in misura tale da aver diritto al conseguimento della pensione di invalidità erogata agli invalidi civili.
A seguito della visita medica di verifica del 15/10/2021, la suddetta prestazione veniva revocata, ritenendo che le infermità del paziente fossero tali da determinare il 75%
d'invalidità.
Avendo introdotto il giudizio di Atp ex art. 445 bis c.p.c. nel procedimento recante n. r.g.
2131/22 e ottenuto il riconoscimento dell'invalidità con il grado del 59%, con il presente ricorso il ricorrente chiedeva all'odierno giudicante il riesame del giudizio espresso dal c.t.u. nella fase sommaria e il riconoscimento della pensione d'invalidità civile, con decorrenza dalla data di revisione, con vittoria di spese e compensi di lite – anche della fase sommaria - da distrarsi in favore del procuratore.
Si costituiva l' resistente, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto, non essendo il ricorrente in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti di diritto
Si osserva che, dopo aver azionato il procedimento di accertamento tecnico preventivo rispetto al verbale di revoca della prestazione del 15/10/2021 e dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato l'incidenza invalidante delle patologie da cui risultava affetto, che determinavano la riduzione della capacità fisica e l'insorgenza del disturbo depressivo. In particolare, la difesa del ricorrente evidenziava che, pur nella sussistenza della stessa diagnosi, il Ctu assegnava una percentuale di invalidità più bassa, a seguito dell'individuazione di un codice ex d.m.
05/02/1992 sbagliato (9323 in luogo di 9325).
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
il quale riconosceva invalido civile nella misura del 59% ed esponeva
[...] Parte_1 che “… per i primi due anni il tumore deve essere regolarmente seguito con follow up ravvicinati e può essere associato al codice 9325 (patologie a prognosi infausta o sfavorevole nonostante asportazione chirurgica). Successivamente, vista la prognosi più favorevole, queste neoplasie che hanno una prognosi estremamente favorevole quoa vitam e
devono essere inquadrate con il codice 9323 e dopo i cinque anni in assenza di CP_3
segni di ripresa di malattie la menomazione psicofisica che ne deriva deve essere progressivamente ridotta fino al codice 9322 (11%)”, non riscontrando pertanto i requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio economico.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Alla luce della relazione del dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, il Persona_2
paziente è portatore di patologie invalidanti che comportano un'invalidità del 100% a decorrere dalla visita di revisione eseguita il 15/10/2021; in particolare “la valutazione definitiva della percentuale invalidante da riconoscere al sig. , è del 95 % calcolato Pt_1
con formula del Balthazar, tuttavia elevabile a 100% a causa della natura subdola delle patologie riscontrate in attuale follow up”.
3. Decisione e spese.
Pertanto il ricorrente possiede i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione della pensione d'invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 15/10/2021 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Riguardo alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza per entrambi i giudizi e vanno poste a carico dell'Inps, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore – 26.000-52.000 - della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese di consulenza si pongono a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e dichiara in la permanenza delle condizioni sanitarie Parte_1
per la pensione d'invalidità civile dalla data di revisione, ovvero dal 15/10/2021;
- condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente complessivamente liquidate in € 2.695,5 per la presente fase ed € 1.168,50 per la fase di Atp, per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi.
- pone a carico dell'Inps le spese di c.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore del dott. . Persona_2
Messina, 21 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando