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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18846/2024 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
MIGLIORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
, ( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BARBARA RUZZA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e coniugati Parte_1 Controparte_1
in Pianezza (TO) in data 02.12.20217 (atto trascritto al n. 137, parte 2 serie A anno 1994), autorizzandoli
a vivere separati;
pagina 1 di 3 dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla aver a pretendere
l'una dall'altra a titolo di alimenti, mantenimento, di-visione dei beni;
dare atto che le parti rinunciano ad ogni ulteriore domanda formulata nel pre-sente giudizio;
con compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PIANEZZA (TO), il 02/12/2017.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 12/02/2025 si costituiva in giudizio il sig. instando anch'egli Controparte_1
per la pronuncia della separazione.
Nel corso del processo le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo e nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt.
127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice Relatore, pertanto, preso atto delle note di udienza e delle conclusioni congiunte, rimetteva la causa al collegio per la decisione
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla aver a pretendere l'una dall'altra a titolo di alimenti, mantenimento, divisione dei beni.
DA' ATTO che le parti rinunciano ad ogni ulteriore domanda formulata nel presente giudizio.
COMPENSA integralmente le spese di lite tar le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30.04.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18846/2024 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
MIGLIORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
, ( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BARBARA RUZZA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e coniugati Parte_1 Controparte_1
in Pianezza (TO) in data 02.12.20217 (atto trascritto al n. 137, parte 2 serie A anno 1994), autorizzandoli
a vivere separati;
pagina 1 di 3 dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla aver a pretendere
l'una dall'altra a titolo di alimenti, mantenimento, di-visione dei beni;
dare atto che le parti rinunciano ad ogni ulteriore domanda formulata nel pre-sente giudizio;
con compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PIANEZZA (TO), il 02/12/2017.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 12/02/2025 si costituiva in giudizio il sig. instando anch'egli Controparte_1
per la pronuncia della separazione.
Nel corso del processo le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo e nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt.
127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice Relatore, pertanto, preso atto delle note di udienza e delle conclusioni congiunte, rimetteva la causa al collegio per la decisione
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla aver a pretendere l'una dall'altra a titolo di alimenti, mantenimento, divisione dei beni.
DA' ATTO che le parti rinunciano ad ogni ulteriore domanda formulata nel presente giudizio.
COMPENSA integralmente le spese di lite tar le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30.04.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3