TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 811/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FELICE Parte_1 C.F._1
CONCETTA, elettivamente domiciliato in VIA SALINELLO 5 65128 PESCARA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO Controparte_1 C.F._2
MATTEO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Roma 42 66026 ORTONA C.F._3
presso il difensore
CONVENUTO
AVV. FABIOLA CIANCI (c.f. ), nella qualità di curatrice del minore C.F._4 [...]
(C.F. ) Persona_1 C.F._5
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio l'ex coniuge Parte_1
, per richiedere una modifica della disciplina di affidamento del minore Controparte_1 Per_1
stabilito con sentenza n. 759/2021, che aveva previsto l'affidamento condiviso con
[...]
collocamento presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre.
A sostegno delle sue richieste, l'attrice ha esposto che il tribunale per i minorenni, sul ricorso del pubblico ministero, ha sospeso provvisoriamente la responsabilità genitoriale del padre, in quanto il minore aveva dichiarato di aver subito dei maltrattamenti da parte di quest'ultimo.
In particolare, la procura minorile aveva ricevuto una segnalazione da parte dell'istituto scolastico frequentato dal minore, il quale avrebbe riferito ad una insegnante di aver subito percosse da parte del padre.
In seguito al ricorso della Procura, il tribunale per i minorenni, con decreto del 7/12/2023, ha nominato una curatrice speciale al minore, ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre con divieto di avvicinamento, ed ha affidato il minore ai Servizi Sociali del comune di Ortona, con collocamento presso la madre.
Successivamente, dopo aver acquisito una relazione dei servizi sociali, con provvedimento del 15/3/2024, il medesimo tribunale ha autorizzato il minore a seguire un percorso psicologico e di educativa domiciliare.
L'attrice ha quindi chiesto a questo tribunale di disporre l'affidamento esclusivo del minore presso la madre, con diritto di visita del padre da esercitarsi mediante incontri protetti a cura dei servizi sociali competenti, nonché la fissazione di un assegno mensile a carico del padre di euro 500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito il convenuto, chiedendo la fissazione di un assegno di euro 400,00 mensili, e rimettendosi al tribunale per quanto riguarda la disciplina del diritto di visita.
Si è costituita inoltre la curatrice speciale nominata dal tribunale per i minorenni, la quale ha chiesto la fissazione di un assegno a carico del padre di euro 400 mensili, rimettendosi al tribunale in merito alla disciplina dell'affidamento.
All'udienza del 8/11/2024 le parti hanno raggiunto un accordo sulla disciplina dei rapporti economici, fissando un assegno di euro 400,00 mensili a carico del padre, con decorrenza da novembre 2024, con spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori.
All'udienza del 13/12/2024 è stato ascoltato il minore, il quale ha riferito di trovarsi bene con la madre ed il suo compagno, e di non voler più vedere il padre, a causa delle percosse che avrebbe subito in più occasioni. Successivamente a tale udienza, il giudice istruttore, con ordinanza del 17/12/2024 ha pagina 2 di 4 disposto, in via provvisoria, l'organizzazione di incontri protetti tra il padre ed il minore, a cura dei
Servizi Sociali competenti, invitandoli al deposito di una relazione sulla situazione familiare e sull'esito di tali incontri.
Da tale relazione, è emerso che il minore è sereno ed è felice del collocamento con la madre;
lo stesso è ancora restio ad incontrare il padre, ma gli assistenti sociali hanno evidenziato che ci sono stati dei segnali di apertura;
in particolare, in un paio di occasioni in cui il minore si è incontrato casualmente con il genitore, si è mostrato disponibile a parlargli, ed ha anche accettato un piccolo regalo.
Il giudice istruttore, tenuto conto di tali risultanze, all'udienza del 14/04/2025, ha formulato la seguente proposta conciliativa, accettata dalle parti:
1. affidamento condiviso del minore.
2. Revoca dell'assegno di mantenimento disposto in precedenza in favore del padre, con rinuncia agli assegni pregressi non corrisposti.
3. Fissazione di un assegno di mantenimento per il minore, a carico del padre, ed in favore della madre, pari ad euro 400 mensili, con decorrenza da novembre 2024, e con aggiornamento agli indici ISTAT a partire da gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla madre.
5. Le frequentazioni con il padre avverranno presso i servizi sociali competenti, con modalità e tempi da questi stabiliti, in ogni caso senza alcuna forzatura della volontà del minore.
6. Le parti si impegnano a favorire il riavvicinamento del minore al padre.
7. I difensori rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 legge 31 dicembre 2012, n.
247.
8. Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
La curatrice non si è opposta all'accordo.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume.
In particolare, va osservato che dalla relazione dei Servizi Sociali, ed anche dal comportamento delle parti nel corso del processo, è emerso che i genitori sono pienamente collaborativi, che la madre non ostacola in alcun modo la ripresa delle frequentazioni tra il minore ed il padre, e che il padre mostra nei confronti del figlio un atteggiamento tranquillo, e soprattutto tendente a non forzare la volontà dello stesso in merito agli incontri, accettando quindi di rispettare i suoi tempi per il recupero dei rapporti compromessi in seguito agli episodi avvenuti durante la convivenza.
pagina 3 di 4 La proposta conciliativa, quindi, appare pienamente idonea a garantire il sano sviluppo psicofisico del minore, in quanto consente una ripresa graduale dei rapporti con il padre, sotto la supervisione degli assistenti sociali, in modo tale da eliminare il pericolo di qualsiasi pregiudizio allo sviluppo.
A maggior garanzia di tutela, appare opportuno al collegio, nell'interesse del minore, stabilire che i servizi sociali relazionino con cadenza semestrale al giudice tutelare sull'andamento degli incontri protetti.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo di cui sopra;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. disponi che i servizi sociali competenti provvedano a relazionare al giudice tutelare con cadenza semestrale sugli incontri protetti;
4. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 811/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FELICE Parte_1 C.F._1
CONCETTA, elettivamente domiciliato in VIA SALINELLO 5 65128 PESCARA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO Controparte_1 C.F._2
MATTEO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Roma 42 66026 ORTONA C.F._3
presso il difensore
CONVENUTO
AVV. FABIOLA CIANCI (c.f. ), nella qualità di curatrice del minore C.F._4 [...]
(C.F. ) Persona_1 C.F._5
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio l'ex coniuge Parte_1
, per richiedere una modifica della disciplina di affidamento del minore Controparte_1 Per_1
stabilito con sentenza n. 759/2021, che aveva previsto l'affidamento condiviso con
[...]
collocamento presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre.
A sostegno delle sue richieste, l'attrice ha esposto che il tribunale per i minorenni, sul ricorso del pubblico ministero, ha sospeso provvisoriamente la responsabilità genitoriale del padre, in quanto il minore aveva dichiarato di aver subito dei maltrattamenti da parte di quest'ultimo.
In particolare, la procura minorile aveva ricevuto una segnalazione da parte dell'istituto scolastico frequentato dal minore, il quale avrebbe riferito ad una insegnante di aver subito percosse da parte del padre.
In seguito al ricorso della Procura, il tribunale per i minorenni, con decreto del 7/12/2023, ha nominato una curatrice speciale al minore, ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre con divieto di avvicinamento, ed ha affidato il minore ai Servizi Sociali del comune di Ortona, con collocamento presso la madre.
Successivamente, dopo aver acquisito una relazione dei servizi sociali, con provvedimento del 15/3/2024, il medesimo tribunale ha autorizzato il minore a seguire un percorso psicologico e di educativa domiciliare.
L'attrice ha quindi chiesto a questo tribunale di disporre l'affidamento esclusivo del minore presso la madre, con diritto di visita del padre da esercitarsi mediante incontri protetti a cura dei servizi sociali competenti, nonché la fissazione di un assegno mensile a carico del padre di euro 500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito il convenuto, chiedendo la fissazione di un assegno di euro 400,00 mensili, e rimettendosi al tribunale per quanto riguarda la disciplina del diritto di visita.
Si è costituita inoltre la curatrice speciale nominata dal tribunale per i minorenni, la quale ha chiesto la fissazione di un assegno a carico del padre di euro 400 mensili, rimettendosi al tribunale in merito alla disciplina dell'affidamento.
All'udienza del 8/11/2024 le parti hanno raggiunto un accordo sulla disciplina dei rapporti economici, fissando un assegno di euro 400,00 mensili a carico del padre, con decorrenza da novembre 2024, con spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori.
All'udienza del 13/12/2024 è stato ascoltato il minore, il quale ha riferito di trovarsi bene con la madre ed il suo compagno, e di non voler più vedere il padre, a causa delle percosse che avrebbe subito in più occasioni. Successivamente a tale udienza, il giudice istruttore, con ordinanza del 17/12/2024 ha pagina 2 di 4 disposto, in via provvisoria, l'organizzazione di incontri protetti tra il padre ed il minore, a cura dei
Servizi Sociali competenti, invitandoli al deposito di una relazione sulla situazione familiare e sull'esito di tali incontri.
Da tale relazione, è emerso che il minore è sereno ed è felice del collocamento con la madre;
lo stesso è ancora restio ad incontrare il padre, ma gli assistenti sociali hanno evidenziato che ci sono stati dei segnali di apertura;
in particolare, in un paio di occasioni in cui il minore si è incontrato casualmente con il genitore, si è mostrato disponibile a parlargli, ed ha anche accettato un piccolo regalo.
Il giudice istruttore, tenuto conto di tali risultanze, all'udienza del 14/04/2025, ha formulato la seguente proposta conciliativa, accettata dalle parti:
1. affidamento condiviso del minore.
2. Revoca dell'assegno di mantenimento disposto in precedenza in favore del padre, con rinuncia agli assegni pregressi non corrisposti.
3. Fissazione di un assegno di mantenimento per il minore, a carico del padre, ed in favore della madre, pari ad euro 400 mensili, con decorrenza da novembre 2024, e con aggiornamento agli indici ISTAT a partire da gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla madre.
5. Le frequentazioni con il padre avverranno presso i servizi sociali competenti, con modalità e tempi da questi stabiliti, in ogni caso senza alcuna forzatura della volontà del minore.
6. Le parti si impegnano a favorire il riavvicinamento del minore al padre.
7. I difensori rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 legge 31 dicembre 2012, n.
247.
8. Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
La curatrice non si è opposta all'accordo.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume.
In particolare, va osservato che dalla relazione dei Servizi Sociali, ed anche dal comportamento delle parti nel corso del processo, è emerso che i genitori sono pienamente collaborativi, che la madre non ostacola in alcun modo la ripresa delle frequentazioni tra il minore ed il padre, e che il padre mostra nei confronti del figlio un atteggiamento tranquillo, e soprattutto tendente a non forzare la volontà dello stesso in merito agli incontri, accettando quindi di rispettare i suoi tempi per il recupero dei rapporti compromessi in seguito agli episodi avvenuti durante la convivenza.
pagina 3 di 4 La proposta conciliativa, quindi, appare pienamente idonea a garantire il sano sviluppo psicofisico del minore, in quanto consente una ripresa graduale dei rapporti con il padre, sotto la supervisione degli assistenti sociali, in modo tale da eliminare il pericolo di qualsiasi pregiudizio allo sviluppo.
A maggior garanzia di tutela, appare opportuno al collegio, nell'interesse del minore, stabilire che i servizi sociali relazionino con cadenza semestrale al giudice tutelare sull'andamento degli incontri protetti.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo di cui sopra;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. disponi che i servizi sociali competenti provvedano a relazionare al giudice tutelare con cadenza semestrale sugli incontri protetti;
4. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 4 di 4