Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella proc. n. 22 / 2025 ( +23/2025) R.VG. promossa da rapp. e dif. dall'Avv.to NATOLI ORESTE presso il cui studio è elett. dom. Parte_1 per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RECLAMANTE
rapp. e difeso dall'Avv. MESSINA GIOVANNA presso il cui Parte_2 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica ( proc. 23/2025)
PARTE RECLAMANTE INCIDENTALE
nei confronti di rapp. Controparte_1
e difesa dall'avv.to CERISOLI EMILIANO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE
e Con l'intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI delle PARTI
Per la reclamante Parte_1
“Per le ragioni tutte rassegnate ritenere e dichiarare la nullità della sentenza emessa dal
Tribunale di Genova, sez. VII civile, n.217/2024 del 31.12.2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 49 del D.Legisl.
12.gennaio 2019, n.14, della società , con sede in Controparte_2
Genova, Piazza Borgo Pila, 40/18, cod. fisc. e part. Iva , a seguito del ricorso depositato addì 30.12.2024, dal liquidatore P.IVA_1 della medesima società.
Con salvezza di spese.
1
non versa in stato di insolvenza e con la liquidazione del proprio attivo è in
[...] grado di estinguere le poste passive.
Quale mezzo al fine autorizzare il consulente ad acquisire tutta la documentazione contabile necessaria all'espletamento dell'incarico.
PARTE RECLAMANTE INCIDENTALE
“Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello di Genova, ritenere e dichiarare la nullità della Sentenza emessa dal Tribunale di Genova – Sez. VII Civile N. 217/2024 del 31/12/2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Procedura di Liquidazione Giudiziale a norma dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, della società Controparte_2
, con sede in Genova alla Piazza Borgo Pila n. 40/18, Cod. Fisc. E Partita IVA
[...]
, a seguito del ricorso depositato in data 30/12/2024 dalla Liquidatrice della P.IVA_1 società, per tutte le ragioni esposte in premessa e in motivi e accogliendo le presenti conclusioni.
- Disporsi l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenziali, in particolare i provvedimenti di cui all'art. 51 del codice della crisi d'impresa.
- Disporre una Consulenza tecnica d'Ufficio al fine di accertare che la società
[...]
sopra identificata, non versa in stato di insolvenza e accertare Controparte_2 che con la liquidazione del proprio attivo è in grado di estinguere il passivo.
- Autorizzare il Consulente ad acquisire tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.
- Con salvezza di spese” .
Per la Liquidazione giudiziale Controparte_2
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per tutte le ragioni illustrate nella presente memoria di costituzione, rigettare i reclami interposti dalla Sig.ra e Sig. Parte_1 [...]
e per l'effetto confermare la Sentenza n. 217/2024 resa dalla Sezione Procedure Parte_2
Concorsuali del Tribunale di Genova, pubblicata in data 31/12/2024, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della (P.IVA: Controparte_2
) corrente in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40/18. P.IVA_1
Con vittoria di spese del presente procedimento di reclamo”.
Per il Procuratore Generale :"Si rimette"
Fatto e diritto
proponeva istanza di fallimento in Controparte_1 proprio. Il Tribunale pronunciava sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Avverso detta sentenza hanno proposto reclamo con distinti atti, che davano luogo a due procedure ( RVG 23 e RVG 25, anno 2025), e instando Parte_1 Parte_2 per la revoca del provvedimento. Le procedure erano riunite.
Si costituiva la Liquidazione Giudiziale chiedendo il rigetto delle impugnazioni.
E' intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello rimettendosi alla Corte.
1. Sui motivi di RECLAMO
I reclamanti con distinti atti deducono la nullità della sentenza impugnata per i medesi vizi e per gli stessi motivi:
2 I.Violazione dell'art. 41 CCII – violazione del diritto di difesa per violazione del contraddittorio;
II. Errata valutazione dello stato di insolvenza e Errata valutazione dello stato patrimoniale della Società – carenza di istruttoria.
1.1. Sulla violazione del contraddittorio
I reclamanti deducono la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio in quanto i soci, attuali parti reclamanti, non sono stati chiamati a partecipare alla procedura per l'apertura della dichiarazione di liquidazione davanti al Tribunale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
E' sufficiente richiamare l'insegnamento della Suprema Corte in materia secondo cui “ Tra i predetti soggetti non può essere annoverato il socio di una società di capitali dichiarata fallita, il quale, pur essendo titolare di posizioni giuridiche che potrebbero risultare pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento, non è destinatario della relativa istanza né del decreto di convocazione emesso dal tribunale, dei quali non è prevista la notificazione anche nei suoi confronti. Pertanto, pur non potendosi disconoscere la sua legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento…” ( Cass. Sez. 1, 23/05/2016, n. 10632).
Tale principio, formatosi vigente la precedente normativa, è tuttora valido. Esso si fonda sul rilievo secondo cui lo stato di insolvenza non può che riferirsi alla attività di gestione anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e quindi alla stessa società quale conseguenza dell'attività gestoria dei suoi organi.
Pertanto il contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari dell'organo esterno della società prima della liquidazione giudiziale perché la legittimazione a interloquire su vicende che attengono alla gestione sociale anteriore alla liquidazione stessa non può che attribuirsi a coloro che hanno posto in essere tale gestione, essendo peraltro -oltre che sottoposti alle responsabilità che possono derivare dall'accertamento della insolvenza- in grado di validamente interloquire su tali vicende.
Nella specie è stata garantita la piena effettività del diritto di difesa della società.
Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, il principio di difesa di “tutti” gli interessati è garantito dalla possibilità di “reclamo” davanti alla Corte di Appello (Cass.
Sez. 1, 01/04/1993, n. 3912), né la lettura della nuova normativa può portare a differenti conclusioni, secondo i consueti principi di interpretazione della legge, ove si consideri che l'art. 40 CC.II. prevede che sia data “notizia” della procedura esclusivamente al debitore. 1.2 sull'insolvenza e sulle risultanze contabili
I reclamanti deducono che la società è stata posta in liquidazione in data 22.07.2025 e quindi lo stato di insolvenza deve essere esaminato tenendo conto della peculiarità della situazione.
Sostengono che il Tribunale non abbia esaminato tale aspetto.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha specificamente valutato tale condizione e ha verificato che “ anche alla luce del fatto che la società è in liquidazione, e pertanto non sussistono concrete prospettive di miglioramento della situazione economica – indicano che la società è tecnicamente insolvente dal punto di vista patrimoniale e che l'imprenditore non ha mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni” ( provv. impugnato pag.
2).
3 I reclamanti non hanno specificamente contestato i dati indicati nella sentenza quali “indici” di insolvenza ( valore negativo del capitale proprio (- 668.408 €) e debiti a lungo termine elevati (3.866.613 €), limitandosi ad instare per una CTU, meramente esplorativa, e pertanto inammissibile.
Non possono essere accolte le osservazioni del consulente di parte in quanto :“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Sez. 1,
04/03/2025, n. 5667).
Peraltro come osservato dalla Liquidazione giudiziale reclamata la situazione contabile evidenziata al 21.12.2024 “non recepisce gli addebiti risultanti dagli avvisi di accertamento ai fini Iva notificati nel 2025 per complessi € 489.097 ( doc. nr. 9) per cui lo “sbilancio patrimoniale” risulta pari a meno 1.414.135 ( comparsa di costituzione in sede di reclamo , pag. 10, numerazione adde della Corte).
In proposito il perito di parte afferma che nei bilanci sono stati adottati “escamotage contabili” così ammettendo la poca trasparenza dei dati contabili “ufficiali” e la necessità di rettifiche che se effettuate a tempo debito avrebbero evidenziato maggiori negatività precedenti.
In conclusione i reclamanti non hanno fornito alcun elemento o motivazione adeguata per discostarsi dalle risultanze acquisite.
I reclami quindi devono essere respinti.
2. sulle spese del reclamo
Devono essere poste a carico delle parti reclamanti soccombenti , in solido tra loro, in favore della Liquidazione giudiziale. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. nei valori medi in ragione del valore della procedura. E in particolare: valore indeterminato alto inf. 260.000,001.
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo principale e quello incidentale sono respinti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Respinge i reclami;
2) Dichiara tenuti e condanna i reclamanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali della Liquidazione Giudiziale che liquida in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo principale e quello incidentale sono respinti.
Così deciso in camera di consiglio in Genova alli 04/06/2025
Il Presidente est. dott.ssa Rosella Silvestri
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