Articolo 18 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
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Versione
7 aprile 1989
Art. 18. 1. Le Comunita' ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.
2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunita' curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunita' stesse.
3. Le Comunita'israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalita' giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunita' ebraiche.
4. La costituzione di nuove Comunita', nonche' la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunita' e dell'Unione.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989