Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/03/2026, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04905/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13766/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13766 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato TO FE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ministero dell'Interno, nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento - previa tutela cautelare
- del provvedimento del Consolato Generale d'Italia - Casablanca n. 210075068, del 24/7/2025 - notificato il 25/7/2025 - con il quale veniva respinta la domanda di visto di ingresso in Italia ai fini di lavoro subordinato;
-della revoca del nulla osta al lavoro subordinato, provvedimento non noto e mai notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. ER MA OR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con Memoria depositata il 13/11/2025, il MAECI ha eccepito l’inammissibilità del ricorso - notificato il 14/10/2025 e depositato l’11 /11/2025 - in difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, conformemente ai criteri enunciati nella sentenza n.11 del 2/10/2025, resa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato . Nondimeno -in occasione della successiva udienza camerale del 10/3/2026 - il Collegio ha constatato che parte ricorrente non ha fornito una congrua replica all’eccezione formulata dalla difesa erariale.
Considerato che
-pertanto, il Collegio - pur ritenendo equo disporre la compensazione delle spese di lite -dichiara il ricorso inammissibile, atteso il difetto di una valida procura speciale alle liti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
ER MA OR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MA OR | ES AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.