Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10612/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Napoli Nord, II Sezione Civile, In Composizione Monocratica in persona del G.U. dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10612/22 del ruolo generale degli affari contenziosi in materia di: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di Altri istituti e leggi speciali, vertente: TRA
con sede in Teverola (CE) alla via RO 137 (P.Iva Parte_1
) in persona del l.r.sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
30.11.1993 residente in [...] alla strada Provinciale Teverola Casaluce n.25 C.F. elettivamente domiciliata in C.F._1
Sant'Antimo (Na) alla via Matilde Serao n.13, presso lo studio dell'Avv. Angelina Sagliocco (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
-opponente- E (già Controparte_1 [...]
, in virtù del cambio di denominazione in vigore dal 1 Controparte_2 gennaio 2017, stabilito con il verbale di assemblea di Controparte_2
del 6 Settembre 2016 Rep.52783 – Racc. 26322.) con sede in RO,
[...] viale Regina Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di RO , che agisce a mezzo del P.IVA_2 procuratore speciale in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore Amministratore Delegato, Dott con sede legale in CP_4
RO, Viale Regina Margherita n.8, Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro Imprese di RO e Partita IVA: iscritta presso la P.IVA_3
C.C.I.A.A. di RO al n. REA 1068629, giusta procura speciale per atto Notaio in RO del 13/04/2022 (Rep. 65401– Racc. 33912), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi C.F. , C.F._3 nonché dall'Avv. Salvatore Di Foggia, CF: ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Gricignano di Aversa (CE) , C.A.P. 81030, Via Galileo Galilei 5, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo monitorio e notificata unitamente al decreto ingiuntivo opposto;
-opposta-
n. ??? r.g.a.c. Pagina 1 di 11
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.2.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Con atto di citazione notificato a mezzo posta certificata in data 7.10.2022, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3047/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord a favore del
[...]
notificato in data 06.09.22, con il quale le veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento di euro 5.776,87 oltre ad euro 545,00 per spese diritti ed onorari di giudizio, sulla scorta del mancato pagamento di n. 5 fatture di fornitura relative agli anni 2019- 2020. A supporto della dispiegata opposizione, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, contestando non aver parte opposta esperito il procedimento di mediazione obbligatorio. Sul punto argomentava che per le controversie in materia di gas ed energia elettrica, dal 1° gennaio 2017 in vigore l'obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, che con la delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità”, e che la suddetta disciplina, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità (Legge 481/1995, art. 2 co. 24, lettera b), e del Codice del consumo (art. 141 co. 6 lett. c), definisce la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità del decreto opposto per mancanza di prova scritta ex art 634 c.p.c, all'uopo contestava la pretesa creditoria non supportata dal contratto di fornitura stipulato tra le parti. Nel merito contestava la mancanza di trasparenza in merito agli importi richiesti. Rilevava l'opponente di aver depositato diverse ricevute di pagamento relative ai medesimi periodi delle fatture a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, presumeva dunque essere stati richiesti dei pagamenti mensili per le fatture indicate come non pagate ma di fatto pagate. Alla luce di quanto esposto, riteneva gli importi richiesti da ridurre sulla scorta dei pagamenti effettuati.
Rilevava inoltre che le fatture imputate come non pagate fossero relative al periodo del covid -19 e pertanto imputava a parte opposta non aver tenuto conto che le imprese che contano su flussi di cassa generati dall'attività quotidiana, nel momento in cui subiscono il blocco dell'attività e quindi il
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blocco dei flussi finanziari in entrata, si trovano in un difetto di liquidità che gli rende impossibile pagare i fornitori di beni e servizi. Dunque, eccepiva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, argomentando nella specie si trattasse di impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta per Covid-19 e rilevava che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, in quanto la prestazione divenuta “impossibile”. Argomentava che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, si verifica – ai sensi dell'art. 1256 c.c. – quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione;
e che tra le cause invocabili ai fini della richiamata
“impossibilità della prestazione”, rientrano senza dubbio gli ordini o i divieti sopravvenuti dell'autorità amministrativa c.d. “factum principis”, in quanto in concreto, provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato. In sintesi, riteneva che i provvedimenti emanati per contrastare il COVID 19 costituissero circostanza esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere. Tanto premesso la citava l'opposta in epigrafe indicata a Parte_1 comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 15.2.23 e concludeva:
-preliminarmente dichiarare la domanda improponibile per mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità ed inesistenza del contratto posto a fondamento della pretesa creditori, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3047/2022;
- nel merito accertare la impossibilità sopravvenuta del rapporto tra le parti, - in via ancora più subordinata ridurre gli importi richiesti tenuto conto dei pagamenti effettuati e provati con ricevute allegati agli atti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si costituiva in giudizio il impugnando e Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulato, e chiedendone il rigetto. Avverso l'eccepita improcedibilità della domanda, sosteneva l'opposta che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ARERA) ha introdotto con Delibera 260/2012 il Servizio Conciliazione dell'Autorità e ne ha approvato la disciplina di attuazione nella quale si stabilisce che il ricorso al tentativo obbligatorio di conciliazione presso il suddetto Servizio è onere imposto esclusivamente a carico del Cliente finale (l'opponente) e non a carico del fornitore (l'opposta). A supporto di quanto assunto richiamava quanto disposto dall'articolo 5 dell'allegato A (“Disciplina di prima attuazione per la conciliazione di controversie tra un cliente finale ed un esercente la vendita o distributore di energia elettrica e/o di gas naturale presso il servizio conciliazione clienti energia”) della
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richiamata Delibera, il quale pone a carico del cliente, direttamente o tramite un'Associazione dei consumatori o un'Associazione di categoria o soggetti diversi dai quali decida di farsi rappresentare nei termini di cui all'art. 8, comma 8.4, l'attivazione della procedura di conciliazione mediante richiesta alla Segreteria del Servizio Conciliazione. Nel merito eccepiva non contestato espressamente da parte opponente l'esistenza del rapporto con il né la Controparte_1 corretta esecuzione della somministrazione, che in ogni caso rivendicava dimostrata per tabulas dal contratto di somministrazione di energia elettrica. Rilevava che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem" , essendo di contro rilevante la effettiva erogazione eseguita e precisava che la somministrazione per cui è causa era stata eseguita in favore dell'opponente in servizio di maggior tutela sulla base delle disposizioni di cui al D.L. 18/6/2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), convertito in Legge 3/8/2007 n. 125, le cui condizioni contrattuali, anche sotto l'aspetto economico, interamente regolate dalla ARERA trimestralmente, in base alle variazioni sul mercato del valore della materia prima. Nello specifico precisava che il rapporto di somministrazione nella specie aveva avuto ad oggetto: somministrazione di energia elettrica per usi diversi in via RO 137 - 81030 Teverola – sul POD n. it001e803303291. Pertanto, indubbio e indiscusso ex art. 115 cpc l'an debeatur. Sotto il profilo dell'onere probatorio deduceva l'opposta che nel rapporto di somministrazione come quello in esame in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 17041 del 2.12.2002; App. Catania Sez. I, 18/01/2007); che pertanto incombe sulla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito. Onere che eccepiva non aver assolto la parte opponente, non avendo fornito alcun elemento di prova di per sé idoneo a “scalfire” la presunzione di veridicità dei consumi riportati dal contatore e posti a fondamento delle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo. Quanto all'eccepita impossibilità sopravvenuta per effetto del COVID 19, deduceva, di contro, l'opposta le fatture per cui è causa riferirsi ad un arco temporale compreso tra il mese di Ottobre 2018 al mese di Gennaio 2020 (quest'ultima per i consumi maturati alla data del 11.01.2020) ovvero ad un arco temporale di gran lunga antecedente sia alla conoscenza del virus nel territorio nazionale sia ai provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Sanità.
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Da ultimo dispiegava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e concludeva: -in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, emesso da codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; -nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di Controparte_1 nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento
[...] in favore di in persona del procuratore speciale Controparte_1
della somma di €. 5.776,87, ovvero della maggiore o minore Controparte_3 somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. Disposta la trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, all'udienza cartolare del 16.2.23, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma cpc, il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 9.11.2023. Preso atto della natura documentale della controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.2 .2025 e trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. 2.Prima di procedere all'esame del merito della spiegata opposizione, deve osservarsi che, in ogni caso, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso
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sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento. Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Premesso quanto precede, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti nonché della tempestività dell'opposizione, ed invero, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta nel termine di 40 giorni dalla data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato notificato in data 6.09.2022, costituendo tale ultima data il dies a quo da cui far decorrere il termine per impugnare il decreto ingiuntivo, considerato che
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la relativa impugnazione è stata proposta in data 13.10.22, la stessa è da intendersi, pertanto, tempestiva. In via preliminare, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), con la conseguenza che il giudice investito della questione ha il potere dovere di riesaminare tutte le questioni poste alla base della pretesa creditoria. Incombe, quindi, sul creditore l'onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, ex art. 2967 c.c., e conseguentemente sulla parte opponente la contestazione di tali fatti e/o la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. civ. sez. lav. n. 11417/97; Cass. civ. 2124/94). In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che «le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva» e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cass. Civ. S.U. 14474/2015). Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo. Parimenti risulta essere acquisito il contratto di fornitura di energia elettrica intercorso tra la società erogatrice - opposta e la odierna opponente (cfr. doc. 1 prod. opposta). La mancanza di contestazioni in ordine alla sussistenza del rapporto consente di attribuire piena efficacia probatoria alle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria. Se, infatti, la fattura, quale documento a contenuto partecipativo, ha, normalmente, un'efficacia probatoria limitata alla sola fase monitoria, costituendo un mero indizio nel successivo giudizio di merito, tuttavia, quando non vi siano contestazioni in ordine alla sussistenza del rapporto, la fattura può costituire, anche nel giudizio a cognizione ordinaria, un valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, soprattutto nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il debitore abbia accettato le fatture nel corso dell'esecuzione del rapporto, senza muovere alcuna contestazione. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
La società ha, difatti, provato il suo Controparte_1 credito nei confronti dell'opponente, di contro con la spiegata opposizione, l'opponente non ha sollevato contestazioni in ordine alla sussistenza del rapporto.
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La società ha, difatti, provato il suo Controparte_1 credito nei confronti dell'opponente, allegando al fascicolo monitorio recante n.r.g 8016/22, le fatture di cui si dirà meglio in seguito, tutte con scadenza a far data dal 30.03.19 al 31.01.20, pertanto priva di pregio è l'eccepita impossibilità della prestazione dovuta al periodo emergenziale e conseguente richiesta di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, giacché i consumi riferiti a un periodo precedente rispetto a quello di scadenza della fattura. In linea generale nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale - della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio ( nella fattispecie elettrico). Al contempo va evidenziato che il fruitore del servizio che voglia contestare la rilevazione dei consumi effettuata per mezzo del contatore, deve dedurre e dimostrare l'eccessività dei consumi oppure che la stessa è dovuta a fattori esterni al suo controllo che non ha potuto evitare nonostante l'attenta custodia del contatore, di cui gli incombe l'onere. ( v. in proposito Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 19/3/2019, n.371). La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455
- 01). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di specifica contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non
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potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01). Infatti, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Sulla questione, la Suprema Corte è di recente ritornata con ordinanza n. 297 del 09-01- 2020, in cui ha affermato che "Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. chiarendo su punto che, "applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)". Ciò premesso, nel caso in esame, si rileva che, a fronte della diligente allegazione da parte del creditore, attore in senso sostanziale dei fatti costitutivi della propria pretesa azionata in sede monitoria, nulla ha utilmente provato il debitore, attore in senso formale, in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda monitoria, non avendo processualmente esplicato alcuna difesa circostanziata in merito alle eccezioni sollevate nel giudizio in esame. Ed invero, parte ricorrente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di fornitura in sé (in forza del quale, del resto, risulta installato presso la
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propria utenza il relativo misuratore), né di aver usufruito della relativa fornitura elettrica. Sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531). Da ciò deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio e singolo utente finale è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio. Ciò precisato, fornita da parte opposta la compiuta prova dell'effettiva esistenza e svolgimento del servizio di fornitura, il ricorrente non potrebbe sottrarsi dal pagamento del relativo servizio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata;
ed invero, quegli atti (la cui esistenza deve pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati, nelle fatture prodotte, a titolo di addebito del servizio, a dimostrazione dell'effettiva esistenza della tariffa in questione) eterointegrano il contratto, a prescindere dalla espressa volontà manifestata sul punto dalle parti o dalla loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio, di guisa che va reietta l'eccepita nullità del decreto opposto per inesistenza del contratto, che in ogni caso, risulta agli atti prodotto dalla parte opposta (cfr. doc.1) riferibile all'utenza e all'indirizzo di fatturazione della , opponente. Parte_1
Mette conto evidenziare che nel caso di specie, l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la documentazione prodotta in sede monitoria e riprodotta nel giudizio di opposizione in esame, vale a dire il contratti, l'estratto autentico notarile, nonché le fatture ( come di seguito riportate : Numero fattura Data fattura Data scadenza Importo da pagare: 0611271570915154 10/03/2019 30/03/2019 425,17; 061127157091515A 12/11/2019 02/12/2019 1.672,35; 0611271570915157 10/09/2019 30/09/2019 1.842,41; 0611271570915158 10/11/2019 30/11/2019 891,00; 0611271570915159 11/01/2020 31/01/2020 945,94 (Cfr doc 3 fascicolo monitorio nrg. 8016/22). Di contro, la documentazione a supporto della dispiegata opposizione si riferisce a periodi e pagamenti differenti rispetto a quelli ingiunti (cfr. 4 bollette di pagamento e ricevute di pagamento all 3 produzione opponente) Orbene, può concludersi che parte opponente debitore non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, giacché non ha dimostrato le eccepite deduzioni, mentre l'opposta, al contrario, ha provato in maniera puntuale e diligente i fatti costitutivi della propria pretesa, già azionata in
10612/2022 N. 10612/2022 R.G.A.C.
sede monitoria, destituendo così da ogni fondamento l'opposizione avversa, proposta. Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale va altresì dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 653 e 654 c.p.c. Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra. 3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018 n.37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento nello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3047/2022 (emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 23.7.22 nel procedimento avente r.g. n. 8016/22);
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' opposta società in persona del l.r.p.t., delle spese processuali che liquida in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Aversa, 13/06/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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