Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
174/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
e rappresentati Parte_1 Parte_2 dall'avv. Giulia Menoni come da mandato allegato telematicamente al ricorso di appello.
APPELLANTI
CONTRO
difeso dall'avv. Serena Musetti, E_ come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n. 37/2025 resa nel procedimento
RG 92/2024 Tribunale della Spezia giudice dott.ssa Sebastiani, emessa il 23.01.2025 e notificata a e il Parte_2 Parte_1
29.01.2025: - IN VIA PRELIMINARE: ai sensi dell'art. 431 c.p.c. sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per le motivazioni di cui in
1
- IN VIA
RICONVENZIONALE: per tutti i motivi esposti in parte narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei
Signori e al Parte_2 Parte_1 riconoscimento di un'indennità per le opere di manutenzione effettuate nell'immobile sito in
UO RA (SP), Via del Carbone n.9 dal
2019 ad oggi e conseguentemente condannare il
Signor al pagamento in via E_ equitativa di tale indennità. - IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio ingiustamente provocato dal ricorrente in favore degli odierni resistenti, oltre accessori come per legge, rimborso generale 15 % compreso” - IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'Ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie emessa in data 04.07.2024 dall'intestato
Tribunale, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e vengano ammesse le richieste istruttorie articolate dagli esponenti nella comparsa di costituzione e risposta, affinchè non possano determinarsi o rilevarsi carenze in merito all'onere probatorio gravante sui Signori Parte_3
e e, nello specifico, si chiede che
[...] Parte_1
l'intestato Tribunale Voglia ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova indicando a testi: Signora Testimone_1 residente in [...], Signora , CP_2 residente a [...], Località Avenz a, Viale
Manzoni, 22, il Signor residente Testimone_2
a Pietrasanta (LU), Via Garibaldi, 85, il Signor
2 , residente a [...], IL Signor Testimone_3
c/o ditta Orlandi ilio & Figli di CP_3 orlandi vasco & c. snc con sede a Arcola (SP), Via
Ragnara, 45. Capitoli di prova per Tes_4
:
1. Vero che nei mesi precedenti il
[...] trasferimento di lei e suo marito, , E_ in Costa Rica, avvenuto nel novembre 2019, lei e il
Signor avete chiesto alla Signora E_ al Signor di Parte_2 Parte_1 trasferirsi come custodi e manutentori nella casa di
UO RA di proprietà DEL Signor
[...]
2. Vero che l'immobile sito a UO CP_1
RA (SP), Via del Carbone, 9, era adibito a Vostra casa coniugale 5. Vero che i Signori Parte_2
e in questi anni hanno provveduto Parte_1 alla custodia dell'immobile e al suo mantenimento in modo costante e corretto, e apportando migliorie all'immobile stesso.
6. Vero che lei e suo marito avete chiesto, più volte, fin dai E_ mesi precedenti al novembre 2019, ai Signori
e di accettar e la Parte_1 Parte_2 vostra proposta di trasferirsi come custodi nella casa di UO RA, per evitare di lasciare per 5 anni l'immobile vuoto.
7.Vero che lei lavorava come dipendente della Signora nel Parte_2 locale Marina 3 B di Ameglia, nell'estate e nell'inverno del 2019 (Teste: ) 8. CP_2
Vero che lei ha assistito più volte, mentre si trovava all'interno del locale Marina 3 B di Ameglia, alle richieste che il Signor e la Signora E_
, anch'essa dipendente nello Testimone_1 stesso locale, rivolgevano pressantemente alla
Signora e al marito Parte_2 Parte_1 di trasferirsi come custodi presso la casa di
3 UO RA dove in quel momento vivevano, vista la loro intenzione di trasferirsi definitivamente in Costa Rica (Testi: CP_2
e Capitoli di prova per
[...] Testimone_2 il Signor 9. Vero che lei fino a pochi Testimone_3 mesi fa abitava vicino alla Signora Parte_2
e in UO RA (SP), Via Parte_1
Carbone, 9. 10. Vero che nel corso degli anni dal
2019, momento in cui si sono trasferiti nella casa di Via Carbone 9, i Signori e Parte_2 hanno sempre provveduto Parte_1 regolarmente alla manutenzione dell'immobile, sia esterna che interna, provvedendo anche a tinteggiare l'immobile esternamente, alla pulizia e manutenzione del giardino, alla custodia di animali domestici e ad ogni esigenza dello stesso 11. Vero che rispetto al momento in cui i Signori Parte_2
e sono subentrati a vivere
[...] Parte_1 nell'immobile, novembre 2019, ad oggi, l'immobile
è in uno stato di migliore manutenzione e conservazione rispetto agli anni precedenti.
Capitoli di prova per il Signor 12. CP_3
Vero che Lei in data 12.03.2021 effettuava un intervento di sostituzione di caldaia su commissione dei Signori e Parte_2 Pt_1
presso l'immobile UO RA (SP),
[...]
Via Carbone, 9. 13. Vero che l'intervento di sostituzione della caldaia presso l'immobile
UO RA (SP), Via Carbone, 9 veniva pagato dal Signor Si chiede Parte_1
l'ammissione dei testi indicati ed indicandi anche in controprova sui capitoli eventualmente ammessi di controparte.”
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia a codesta Ecc.ma
4 Corte di Appello adita, contrariis rejectis, - in via preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, stante l'infondatezza dell'appello e
l'insussistenza dei requisisti richiesti dagli artt.
431 e 283 cpc per la concessione della misura cautelare, per quanto esposto in narrativa;
- nel merito, rigettare integralmente il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto anche in ordine alle richieste istruttorie avanzate, respingere ogni domanda formulata dagli appellanti con integrale conferma della Sentenza n°
37/2025 emessa dal Tribunale di La Spezia in data
23.01.2025 e pubblicata in pari data n. cronol.
658/2025 R.G. 92/2024.; - con condanna degli appellanti al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa;
- in via istruttoria: nella denegata
e non creduta ipotesi che l'Ecc.ma Corte di Appello adita rimetta la causa in istruttoria si reitera la richiesta di disporsi nomina di CTU tecnica, al fine di quantificarsi l'indennità per il mancato godimento dell'immobile da parte del Sig. . CP_1
Parole chiave: comodato precario e d'uso
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale della Spezia, E_ ha convenuto in giudizio e Parte_2 Pt_1 ed ha sostenuto:
[...]
• di aver deciso, nel 2019, di trasferirsi con la famiglia a vivere in Costarica;
• che non volendo vendere o locare la casa di proprietà in UO RA, si era accordato con gli zii della moglie, odierni resistenti, affinchè
5 questi vi andassero ad abitare, provvedendo alla manutenzione dello stabile e degli animali ivi presenti;
• di avere chiesto in più occasioni, a far data dalla primavera del 2023, senza esito, la restituzione dell'immobile.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto di condannare i resistenti alla restituzione dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo di occupazione dello stesso .
I resistenti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte nei loro confronti ed hanno proposto domanda riconvenzionale, volta ad ottenere pagamento di un'indennità per le opere di manutenzione eseguite nell'immobile.
La causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali e documentali ed è stata poi decisa con la sentenza 37/25, pubbl. il 23 gennaio 2025, che ha così deciso in dispositivo: “Qualificato il comodato alla stregua dell'art. 1810 c.c. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; condanna parti convenute al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile per il periodo aprile-novembre 2024, quantificata nell'importo già attualizzato di €
4.000,00, oltre interessi nella misura di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento d i indennità per la manutenzione dell'immobile formulata di convenuti;
condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 125,00 per spese ed €
2500,00 per compenso professionale oltre rimborso
6 forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Il Tribunale ha escluso che, tra le parti, fosse stato previsto un termine per la restituzione dell'immobile da parte degli occupanti ed ha, quindi, qualificato il contratto come comodato senza previsione di termine, disciplinato alla stregua dell'art. 1810 c.c.
La sentenza ha, poi, riconosciuto, a favore del ricorrente, il diritto all'indennità di occupazione, per il periodo da aprile 2024 fino alla data di rilascio
(fine novembre 2024), intervenuto in corso di causa, liquidandolo in base ai valori medi locativi di mercato della zona per immobili similari (desumibili dalle quotazioni dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate prodotte dal ricorrente), ridotti equitativamente, in considerazione del fatto che i convenuti avevano continuato a manutenere l'immobile e a custodire gli animali ivi presenti, in
500,00 euro al mese.
Infine, la sentenza ha respinto la domanda riconvenzionale proposta, evidenziando che , quanto alla manutenzione ordinaria, trattavasi di obbligo gravante contrattualmente sul comodatario, così come quello di accudimento degli animali, come riferito anche dalla teste mentre, quanto Pt_2 alla manutenzione straordinaria, mancava la prova dell'urgenza di provvedere all'effettuazione di tale manutenzione ovvero dell'espressa autorizzazione da parte del comodante.
2 Il giudizio di appello
I sig.ri e hanno impugnato la Pt_4 Pt_2 sentenza in esame ed hanno chiesto di riformarla , nella parte in cui aveva accolto la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e nella parte in cui aveva respinto la domanda
7 riconvenzionale. si è costituito in giudizio ed ha Controparte_4 chiesto di confermare la sentenza in esame.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 14 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “erronea ed arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie e della testimonianza del teste relativamente alla durata del Testimone_1 contrato di comodato stipulato verbalmente dalle parti”. Il Tribunale aveva interpretato erroneamente le dichiarazioni della teste e non aveva Pt_2 considerato che questa aveva detto che gli zii non avrebbero mai lasciato la loro abitazione per andare a vivere in altro immobile, se non fosse stato loro garantita una permanenza di almeno 5 anni , periodo coincidente con la durata del contratto di locazione relativa all'abitazione (di proprietà della figlia) precedentemente occupata. Il Signor era CP_1 chiaramene consapevole che gli odierni convenuti , per trasferirsi nella casa di UO RA , avrebbero dovuto lasciare l'abitazione dove avevano vissuto fino a quel momento e che, per almeno cinque anni, non ne sarebbero potuti rientrare in possesso , in quanto concessa in locazione. Da ciò discendeva che il contratto in esame era soggetto alla disciplina dell'art. 1809 c.c.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato “l'erroneo riconoscimento di un'indennità di occupazione ed erronea quantificazione”. In particolare, parte appellata aveva genericamente allegato di aver subito un pregiudizio anche economico derivante dalla
8 mancata riconsegna dell'immobile, mentre non aveva fornito alcuna prova atta a quantificare il valore locativo di mercato dell'immobile. Costituiva, infatti, un onere gravante su parte ricorrente quello di provare il valore locativo del bene illegittimamente occupato, quale parametro di calcolo dell'indennità da illegittima occupazione. In assenza di prove sul punto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rigettata.
Con il terzo motivo, gli appellanti hanno evidenziato la “fondatezza della domanda riconvenzionale”. Alla rottura della caldaia dell'abitazione, era conseguita l'urgenza per gli appellanti di provvedere prima alla riparazione e poi alla sostituzione della stessa , in quanto, altrimenti, questi sarebbero rimasti senza il gas per poter riscaldare l'immobile e senza poter cucinare e disporre di acqua calda. Il Giudice, inoltre, non aveva minimamente tenuto conto, nel rigettare la domanda riconvenzionale , del considerevole apporto degli stessi , i quali si erano occupati del giardino, avevano ritinteggiato l'immobile ed avevano apportato evidenti migliorie allo stato dell'immobile, oltre ad occuparsi della cura degli animali domestici lasciati nell'abitazione. Parte appellante ha, quindi, insistito con le istanze istruttorie proposte in primo grado.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “erronea statuizione in merito alla condanna alle spese di lite del primo grado del giudizio: violazione dell'art.91, co.1 c.p.c.”. Il Giudice di Primo Grado, nella quantificazione delle spese legali , non aveva tenuto conto del fatto che la domanda principale di rilascio dell'immobile non era stata accolta, atteso che gli appellanti avevano rilasciato spontaneamente
9 l'abitazione alla data concordata e che la domanda di riconoscimento di un'indennità di occupazione era stata solo parzialmente accolta .
4 Il primo motivo di appello
Il primo motivo di appello è infondato.
Il contratto di comodato è stato concluso oralmente.
Le dichiarazioni della teste sono Pt_2 inequivoche e c'è poco da interpretare: tra le parti, al momento della stipula, non fu previsto alcun termine, ai sensi dell'art. 1809 c.c. Così, infatti, la teste si è espressa sul punto: “… Non c'era Pt_2 un vero e proprio accordo per la restituzione della casa perché anche noi non sapevamo come ci saremmo trovati in Costarica e quindi era un punto interrogativo. Questo era un problema anche per loro
[…] Non vi era un termine preciso […] la preoccupazione principale di mia zia era che se fossimo tornati prima dal Costarica lei non avrebbe avuto una casa dove andare”.
Tutte le parti erano consapevoli della precarietà del trasferimento in Costarica e della possibilità che la famiglia dovesse riacquistare la disponibilità CP_1 dell'immobile, anche in tempi brevi. Tuttavia, ciononostante, le parti stipularono un contratto di comodato senza alcun vincolo temporale o funzionale e senza, quindi, prevedere alcuna clausola specifica a tutela del loro interesse a rimanere nell'abitazione per un congruo periodo.
Del resto, non è un caso che, nelle trattative stragiudiziali, l'esistenza di un termine di durata del comodato non fu mai menzionata dagli odierni appellanti. Ne discende che correttamente il
Tribunale ha dato applicazione all'art. 1810 c.c.
5 Il secondo motivo di appello
10 Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il valore locativo di un immobile non costituisce l'oggetto di un enunciato suscettibile di valutazione in termini di vero/falso. Ciò esclude che esso possa essere determinato tramite testi o con prove documentali. All'opposto, esso potrà essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Secondo la giurisprudenza, “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. Sez.
Un. 33645/22). Il Tribunale, nel liquidare il danno, ha fatto riferimento ai valori O.M.I., prodotti da parte appellata, congruamente rimodulati in relazione alle peculiarità del caso concreto. Tale liquidazione è, quindi, rispondente ai parametri di cui all'art. 1226
c.c.
6 Il terzo motivo di appello
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante .
Ai sensi dell'art. 1808 c.c., quindi, il comodatario ha diritto ad essere rimborsato solo delle spese straordinarie sostenute dal comodante per la
“conservazione” della cosa e solo se queste erano
“necessarie” (Cass. 15699/18; Cass. 17491/13;
Cass. 1216/12; Cass. 15543/02).
11 Secondo la giurisprudenza, è urgente la spesa
“quando non vi sia tempo di avvisare il comodante, al quale spetta la decisione se effettuarle o meno, perché nel tempo la cosa correrebbe pericolo di perire o di subire ulteriori danni”; in sostanza, deve trattarsi di interventi impossibili da procrastinare senza compromettere la integrità della cosa, mentre è necessaria quella indispensabile per la conservazione della cosa .
Nella specie, parte appellante ha prodotto unicamente una fattura di marzo 2021 di installazione di nuova caldaia a metano (prod. 3 di parte appellante); tuttavia, non c'è prova che tale intervento fosse indispensabile (ad es., non è stato dimostrato che la caldaia non era più funzionante e quali erano i difetti di funzionamento ), né che lo stesso fosse così urgente da non poterne ottenere preventiva autorizzazione da parte del comodante (e che, quindi, questi non potesse essere preavvisato, prima di sostenere l'esborso); i capitoli di prova articolati (“12. Vero che Lei in data 12.03.2021 effettu ava un interven to di sostituzione di caldaia su commissione dei
Signori e presso l'immobile Parte_2 Parte_1
UO RA (SP), Via Carbone, 9. 13. Vero che
l'in terven to di sostituzione della cal daia presso l'immobile
UO RA (SP), Via Carbone, 9 veniva p agato dal
Signor ove ammessi e cofnemati dai Parte_5 testi, non risolverebbero tali dubbi. Ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale.
7 Il quarto motivo di appello
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
In relazione alla domanda di rilascio dell'immobile, è cessata la materia del contendere, essendo stato soddisfatto l'interesse del ricorrente in corso di
12 causa. Ai fini della soccombenza, rileverebbe la soccombenza virtuale, qui, pacificamente a carico degli appellanti. Questi ultimi, peraltro, hanno rifiutato la proposta di definizione della causa formulata dal Tribunale all'udienza del 20 giugno
2024 (“rilascio dell'immobile a novembre 2024, rinuncia alle rispettive ulteriori domande e spese compensate”), ben più favorevole rispetto all'esito della lite, con le conseguenze di cui all'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c. Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per le altre fasi.
PQM
Respinge l'appello proposto da e Parte_1 [...]
e per l'effetto conferma la sentenza del Pt_2
Tribunale della Spezia n. 37/25, pubbl. il 23 gennaio
2025;
Condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
a le spese di lite, che liquida in E_
1.995,00 euro per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Genova 21 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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