Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2024, n. 39550
CASS
Sentenza 25 settembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

E' configurabile il delitto di interferenze illecite nella vita privata anche quando l'agente sia il titolare o contitolare del domicilio, da dove carpisca immagini o registri conversazioni attinenti alla vita privata di altra persona, che nel domicilio si trovi, senza il consenso, espresso o implicito, di tale persona.

Commentari3

  • 1Registrare conversazioni in casa propria: quando è reato?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 ottobre 2024

  • 2Il video registrato dal coniuge in casa è utilizzabile nel processo se chi riprende partecipa alla scena (Cass. Pen. n. 8602/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2026

    Massima In tema di interferenze illecite nella vita privata, non integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p. la ripresa video effettuata da un soggetto che partecipa direttamente alla scena domestica oggetto della captazione. Ne consegue che il video realizzato dal coniuge all'interno dell'abitazione familiare è utilizzabile nel processo penale, anche in assenza del consenso dell'altro coniuge ripreso, purché chi effettua la registrazione non sia estraneo agli atti di vita privata documentati. 1. Riprese domestiche e prova nel processo penale La sentenza n. 8602 del 2026 affronta un tema ricorrente nella pratica processuale: l'utilizzabilità delle riprese video realizzate da uno dei …

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  • 3Video senza consenso in casa privata, utilizzabile come prova? (Cass. 8602/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2026

    Il reato di interferenze illecite nella vita privata tutela la riservatezza domiciliare e sanziona esclusivamente le condotte di captazione poste in essere da soggetti estranei agli atti di vita privata ripresi; non è pertanto configurabile quando chi effettua la ripresa partecipa direttamente alla scena domestica, condividendo il momento di vita privata oggetto della registrazione. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 615-bis c.p., il criterio distintivo non è il luogo della ripresa né la natura del momento di riservatezza, ma la estraneità del soggetto agente rispetto all'atto di vita privata captato: risponde del reato chi predispone strumenti di captazione anche nella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2024, n. 39550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39550
Data del deposito : 25 settembre 2024

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