TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 41
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Altro
    Omessa comunicazione dei motivi ostativi e violazione del contraddittorio procedimentale

    Il giudice ritiene che i restanti motivi siano assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto normativo per la revoca del soggiorno

    Il giudice rileva che i periodi di assenza complessivamente contestati dall'amministrazione non raggiungono il limite di sei anni, ma ammontano a cinque anni e 328 giorni, pertanto il presupposto normativo per la revoca non sussiste.

  • Altro
    Erroneità della ricostruzione dei periodi di assenza e mancata considerazione dei motivi giustificativi

    Il giudice ritiene che i restanti motivi siano assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

  • Altro
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Il giudice ritiene che i restanti motivi siano assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 41
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 41
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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