Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto dal signor MU AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del decreto di revoca della carta di soggiorno prot. n. 0028492 emesso dalla Questura di Udine in data 19/20 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. DA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 3 settembre 2025 e depositato il successivo giorno 24 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Questura di Udine ha revocato la sua carta di soggiorno con validità a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. e), del d.lgs. n. 286/1998.
La revoca è stata adottata sul rilievo che il ricorrente si sarebbe assentato dal territorio nazionale per un periodo superiore a sei anni.
In particolare, l’Amministrazione ha rilevato che egli aveva lasciato l’Italia il 2 ottobre 2017, facendo rientro il 16 gennaio 2019; si era nuovamente allontanato il 23 dicembre 2019, rientrando il 16 giugno 2022; aveva poi lasciato il territorio nazionale il 15 novembre 2022 per rientrare il 29 agosto 2023 e si era infine allontanato il 16 gennaio 2024.
2. Il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere:
1) col primo motivo ha lamentato l’omessa comunicazione dei motivi ostativi (art. 10 bis della l. n. 241/1990) e la violazione del contraddittorio procedimentale;
2) col secondo motivo ha dedotto l’insussistenza del presupposto normativo richiesto dall’art. 9, comma 7, lett. e), del d.lgs. n. 286/1998, atteso che le assenze complessivamente contestate non raggiungono il limite di sei anni, ma ammontano a cinque anni e sette mesi, come risulta dalla sommatoria dei periodi indicati dalla stessa Questura (14 + 30 + 9 + 14 mesi, pari a 67 mesi);
3) col terzo motivo ha dedotto l’erroneità della ricostruzione dei periodi di assenza, effettuata dall’Amministrazione sulla base del solo dato cronologico, senza alcuna valutazione dei gravi e comprovati motivi che hanno determinato la permanenza all’estero. Le assenze contestate risultano in larga parte riconducibili all’emergenza pandemica e alla necessità di assistere la madre gravemente malata, poi deceduta, circostanze che, ai sensi dell’art. 9, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, in una lettura costituzionalmente orientata, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica considerazione;
4) col quarto motivo ha denunciato il difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’Amministrazione svolto una valutazione complessiva della sua posizione personale e del suo effettivo radicamento sul territorio nazionale, omettendo di considerare la permanenza ultra trentennale in Italia e il rilevante grado di integrazione sociale e lavorativa, comprovato dalla stabile attività professionale svolta nel contesto artistico italiano ed europeo.
3. Il Ministero si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. L’Amministrazione resistente, nel revocare il titolo di soggiorno all’odierno ricorrente, ha fatto applicazione dell’art. 9, comma 7, lett. e), del d.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo “ è revocato : (…) e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. ”.
7. Per evidenti ragioni di tutela del diritto di difesa, è solo alla stregua di questo unico parametro normativo e della precisa fattispecie ivi prevista e richiamata - e non di altre - che deve essere valutata la legittimità del provvedimento impugnato.
Infatti, la diversa fattispecie evocata soltanto in giudizio dalla difesa erariale col riferimento all’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998 (ai sensi del quale il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo “ è revocato : (…) d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ”) non rileva perché il provvedimento impugnato si fonda esplicitamente ed esclusivamente sulla fattispecie dell’art. 9, comma 7, lett. e), del d.lgs. n. 286/1998.
D’altra parte, giova ricordare che, mentre nella fattispecie dell’art. 9, comma 7, lett. e), quel che rileva è il puro e semplice dato temporale (T.A.R. Emilia-Romagna, n. 297/2024), nella diversa ipotesi della lett. d), la Questura avrebbe comunque dovuto esaminare, attivando un necessario contraddittorio con l’interessato, le eventuali giustificazioni della sua assenza dal territorio dell'Unione, così da valutarne la rilevanza ai fini dell’integrazione dell’ipotesi dei “ gravi e comprovati motivi ” (cfr. T.A.R. F.V.G., n. 381/2025).
8. Ciò premesso, si deve ancora rilevare che l’Amministrazione ha indicato nel provvedimento che il ricorrente ha lasciato il territorio nazionale nei seguenti periodi:
- dal 2 ottobre 2017 al 16 gennaio 2019, per 471 giorni;
- dal 23 dicembre 2019 al 16 giugno 2022, per 906 giorni;
- dal 15 novembre 2022 al 29 agosto 2023, per 287 giorni;
- dal 16 gennaio 2024 alla data del provvedimento (19 maggio 2025) per 489 giorni;
per totali 2153 giorni che corrispondo a 5 anni e 328 giorni.
Ne consegue, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, la violazione dell’art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 286/1998 perché il ricorrente non si è assentato per più di sei anni con conseguente accoglimento del secondo motivo di ricorso.
I restanti motivi restano assorbiti.
9. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del Ministero convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
DA IC, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO