Articolo 1 della Legge 15 novembre 2000, n. 364
Articolo 2
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12 dicembre 2000
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Entrata in vigore il 12 dicembre 2000