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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE FERIALE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
3. dott.ssa Paola Martorana Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2427/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 40/2025, pubblicata in data
18.6.2025, vertente
TRA
(p. iva ), con sede in Nusco (AV), Via Nazionale n. 50, frazione Parte_1 P.IVA_1
Ponteromito, in persona del l.r.p.t., sig. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Franco Della Vecchia (c.f. ), CodiceFiscale_1
- reclamante -
E
Liquidazione giudiziale della (p. iva ), in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1
dott. , non costituita, Controparte_1
(p. iva ), con sede operativa in Trofarello (To) Via Marco Biagi n. CP_2 P.IVA_2
9, in persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Filippo Vergnano (c.f. ), CodiceFiscale_2
- reclamati -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 18.7.2025, la impugnava la sentenza n. Parte_1
40/2025, pubblicata il 18.6.2025, con la quale il Tribunale di Avellino aveva dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, su ricorso presentato dalla creditrice dell'importo CP_2 di 52.414,43 € oltre interessi e spese per mancato pagamento di forniture, portato da decreto ingiuntivo esecutivo cui era seguito un pignoramento mobiliare presso la sede della debitrice, con esito negativo.
Deduceva la reclamante con un unico motivo di reclamo la insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti per la sottoposizione a procedura concorsuale: a partire dal 2019 era stata inattiva e per tale motivo non aveva depositato più i bilanci, che però aveva redatto, in relazione agli anni dal 2022 al 2024, e provvedeva a produrre in giudizio e da cui emergevano debiti per complessivi 269.387,63 € (340mila € comprensivi di interessi) e valori parimenti inferiori a quelli normativamente imposti per attivo e ricavi.
Instava quindi per l'accoglimento del reclamo e la revoca della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, con relative spese a carico della creditrice ricorrente, e vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la sola creditrice ricorrente, evidenziando l'ammontare del proprio credito e l'insolvenza della debitrice, che non si era costituita nel giudizio di primo grado per documentare la qualità di impresa minore e che anche nel giudizio di reclamo non aveva fornito la relativa prova, in quanto i bilanci prodotti non erano mai stati depositati presso il Registro delle Imprese né approvati dalla società stessa.
All'udienza del 27 agosto 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ad esito del deposito delle note scritte la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dalle situazioni patrimoniali depositate unitamente al reclamo e dalle dichiarazioni fiscali e libri contabili prodotti emerge un quadro dimensionale della società reclamante corrispondente a quello di impresa minore non assoggettabile a procedura concorsuale. La cessazione nel 2020 della unità locale in Avellino e lo stato di inattività emergenti dalla visura camerale aggiornata e dal verbale di pignoramento negativo presso la sede sociale confermano poi quanto sostenuto dalla reclamante in ordine alla sua sostanziale da tempo cessazione di attività, con attivo e ricavi, nell'ultimo triennio, decisamente inferiori ai limiti di legge. Per quanto riguarda i debiti, la precisa esposizione degli stessi, inferiori a 500mila €, non risulta contrastata da evidenze di segno contrario.
Il mancato rituale deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio non è ostativo all'accertamento di cui sopra, come confermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 35381/2022, secondo cui “In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore individuale, solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio)”.
Va solo aggiunto che la Liquidazione Giudiziale, non costituitasi in giudizio, e la creditrice ricorrente non hanno contestato nel merito la veridicità dei dati esposti.
Deve pertanto accogliersi il reclamo e revocarsi la sentenza dichiarativa di fallimento.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, alla luce del concorso della società reclamante alla dichiarazione di insolvenza, essendosi essa costituita solo nel presente grado di giudizio e prodotto solo in questo grado documentazione attestante il suo possesso della qualifica di impresa minore.
In ordine alla richiesta della reclamante di condanna del creditore ricorrente al pagamento delle spese della procedura fallimentare, va detto che il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede all'art. 147 (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 366, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14, in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 14/2019) che “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”. Tale disciplina si completa con la pronuncia d'illegittimità costituzionale del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 146, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che fossero anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore della procedura fallimentare (Corte Cost.
n. 174/2006), con la conseguenza implicita che in caso di revoca del fallimento dichiarato senza responsabilità del creditore istante e del fallito, tali spese, se anticipate, non possono che rimanere a carico dell'Erario. Nella fattispecie si ritiene imputabile alla debitrice la apertura della procedura concorsuale, in considerazione del mancato deposito dei bilanci, della mancata costituzione nel giudizio preconcorsuale e della produzione solo in questo grado di giudizio della documentazione comprovante le sue caratteristiche dimensionali.
Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i., si dispone che gli obblighi informativi ivi previsti avvengano con periodicità bimestrale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Civile Feriale, pronunziando sul reclamo in oggetto, così provvede, respingendo ogni ulteriore domanda:
1. Revoca la dichiarazione di fallimento della e dichiara imputabile alla stessa Parte_1
l'apertura della procedura concorsuale.
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio.
3. Dispone che gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma 4, c.c.i.i., avvengano con periodicità bimestrale.
Così deciso in Napoli il 27.8.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo