Articolo 1 della Legge 5 agosto 1962, n. 1209
Articolo 2
Versione
5 settembre 1962
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

E' istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.
Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianita' acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579 .
Entrata in vigore il 5 settembre 1962