Articolo 1 della Legge 30 luglio 1996, n. 398
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31 luglio 1996
Art. 1. 1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , le parole: "dalla convalida delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data dell'ultima proclamazione".
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 85 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 , cosi' come sostituito dall' art. 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 , come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 85. - 1. Il deputato eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio".
Entrata in vigore il 31 luglio 1996